Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2334/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PER LA CAMPANIA – NAPOLI n. 4964/2017 depositata il 05/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto avanti la CTP di Benevento, la contribuente NOME COGNOME impugnava il preavviso di fermo amministrativo
notificatole dall’esattore in forza di pregresse cartelle di pagamento, di cui ella ne contestava la regolarità di notificazione.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, rilevando che gli atti erano stati notificati a mezzo del servizio postale, previo affidamento ad RAGIONE_SOCIALE che ne curava la consegna all’Ufficio postale di Caserta, che aveva proceduto alla notifica delle stesse, previa verifica dell’esattezza dell’indirizzo del destinatario degli atti, notificandole ai sensi dell’art. 140 cpc.
Il Collegio RAGIONE_SOCIALE dichiarata la carenza di giurisdizione con riguardo alle cartelle non attinenti alle pretese tributarie, riconosceva la corretta notificazione di alcune di esse, fatta eccezione per due, per mancata esibizione da parte dell’agente della riscossione della documentazione afferente la loro notifica.
Proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, ribadendo che già dalla documentazione prodotta in primo grado e riprodotta nuovamente in sede di appello, le cartelle in contestazione erano state regolarmente notificate dall’agente postale ai sensi dell’art. 140 cpc per temporanea assenza del destinatario presso l’indirizzo di spedizione.
La parte contribuente rimaneva contumace ed il collegio di secondo grado rigettava l’appello dell’esattore ribadendo che l’Ufficio non aveva prodotto documentazione utile a dimostrare la notifica di due cartelle di pagamento, quali atti presupposti del preavviso di fermo impugnato.
Ricorre il patrono erariale affidandosi a due motivi, mentre resta intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
Vengono proposi due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del D.Lgs 546/92 in combinato disposto con l’art. 132 n.4 c.p.c, dell’art. 118 disp att. c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
Nella sostanza, si lamenta che la sentenza della CTR impugnata risulta soltanto apparentemente motivata circa la mancata prova della documentazione fornita dalla RAGIONE_SOCIALE a riprova della corretta notificazione delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo impugnato.
Il motivo è fondato ed assorbente.
Il giudice dell’appello, con la sentenza qui in scrutinio, dopo aver ritenuto ricorribile il preavviso di fermo amministrativo, segue una ricognizione sui titoli notificati a mano della contribuente e per i quali la ripresa tassazione deve essere confermata. Successivamente, si diffonde su altri tre titoli testualmente motivando come segue:
‘Va ritenuto inefficace il preavviso di fermo amministrativo relativamente alle cartelle n 01720110006637174, ir P_IVA e n 01720100015281747 in quanto non risultano regolarmente notificate non avendo la RAGIONE_SOCIALE esibito documentazione utile in tali sensi. La circostanza è confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali. Le spese non vengono attribuite in quanto le parti non si sono costituite.’
La motivazione si presenta carente per mancanza di indicazione dei fatti e delle ragioni che inducono a concludere nel senso adottato, segnatamente per non farsi analitica descrizione della documentazione acquisite in atti da cui si desume non esservi prova di notificazione.
Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e
giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Il motivo pertanto merita accoglimento.
Con il secondo motivo si prospetta omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.
Nela sostanza, qualora dovesse ritenersi di interpretare l’omessa produzione di documentazione utile quale assenza totale di documentazione probatoria, si rileva l’erroneità della decisione per omesso esame di circostanze rilevanti per il giudizio.
Punto decisivo è la regolarità della notifica delle cartelle n. 01720110006637174 e n. 01720090001477938 sulla base delle quali è stato notificato successivamente il preavviso di fermo, oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Sul punto la sentenza viene ritenuta generica e non considera la documentazione realmente versata in atti, tanto in primo grado quanto in sede di appello.
Il motivo è posto espressamente in via subordinata e resta assorbito dall’accoglimento di quello che precede.
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento. La sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai prefati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 01/10/2024.