Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
Sentenza – nullità – motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13799/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, quale commissario liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 1781/18/2015, depositata in data 28 aprile 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Vittoria notificava alla RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento, nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, con i quali recuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati (derivanti dalla vendita di prodotti ortofrutticoli confezionati in vaschette di peso maggiore rispetto a quello standard), in relazione agli anni 1999 e 2000; sulla premessa che trattavasi di omaggi fatti dalla RAGIONE_SOCIALE ai propri clienti, l’Ufficio riteneva applicabile l’art. 2, comma 4 n. 4 del d.P.R. n. 633/1972, e, quindi, l’assoggettabilità di essi ad IVA; inoltre, con riferimento all’anno 2000 l’Ufficio contestava l’illegittimo cumulo RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dagli artt. 12 l. n. 904/1977, 10 d.P.R. n. 601/1973 e 21 d.lgs. n. 449/1997.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione innanzi alla CTP di Ragusa deducendo che il peso leggermente superiore RAGIONE_SOCIALE vaschette non era da ricondurre ad omaggi, ma era dovuto a cali di peso cui i prodotti ortofrutticoli sono soggetti ed alla necessità di assicurare al consumatore finale l’esatto quantitativo indicato sulle stesse. Rilevava, poi, che nessuna norma vietasse il cumulo RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali.
La CTP accoglieva il ricorso.
Interposto gravame dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, la CTR confermava la decisione di primo grado riportando integralmente la motivazione del giudice di prime cure , ritenuta ‘in toto condivisibile’. Inoltre, l’eccedenza di peso era modesta, né era stata fornita prova sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALE eccedenze ad omaggi.
Per la cassazione della citata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi. NOME COGNOME, nella qualità in epigrafe indicata, resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza camerale del 15/10/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 cpc, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ». Deduce, in particolare, la carenza di motivazione della sentenza gravata.
La CTR avrebbe, invero, confermato la decisione della CTP all’esito di un «esame superficiale dell’appello dell’Ufficio» (pag. 5 del ricorso), riportando il testo di alcune norme «omettendo di indicare puntualmente le ragioni del proprio convincimento» (pag. 6).
Il motivo è fondato.
1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).
Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della
decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
1.2. Invero, nel caso di specie, la CTR, dopo aver riportato per esteso la motivazione della sentenza della CTP, ritenuta ‘ in toto condivisibile’, ha affermato che ‘l’eccedenza è modesta se non irrisoria e cioè rispettivamente per le vaschette di gr. 250, gr. 500, gr. 1000), né sono stati offerti -anche nel presente grado -elementi obbiettivi sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALE eccedenze ad omaggi. Riguardo il cumulo RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, l’Appellante non ha fornito alcun dato normativo contrario, peraltro di ardua individuazione’ (pag. 2 della sentenza).
Ha, in definitiva, indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dall’RAGIONE_SOCIALE nell’appello .
Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso esime questa Corte dall’esame del secondo, proposto in via subordinata, con il quale l’Ufficio lamenta la «violazione e /o falsa applicazione di norme di legge ed, in particolare, dell’art. 10 DPR 601/73 nonché dell’art. 21 L. 449/1997 e RAGIONE_SOCIALE norme in esse richiamate, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.».
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.