Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28059 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 12307-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 173/03/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, depositata il 6.03.2023; udita la relazione della causa svolta nell’ udienza pubblica del 15 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO, sentito il Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso,
Dogane
–
Dazi antidumping
e sanzioni –
Indagini RAGIONE_SOCIALE
sentite le parti,
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2006 e 2007 aveva emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE diversi avvisi di rettifica dell’accertamento e di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, avendo verificato, relativamente a diverse operazioni di importazione di partite di cavi di acciaio, l’origine cinese e non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE merci importate.
La società impugnò i predetti atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 3/03/2010 ne accolse le ragioni limitatamente alla misura RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ridotte della metà. Entrambe le parti proposero appello, ciascuna per quanto soccombente. Con sentenza n. 38/09/2013 la Commissione tributaria regionale rigettò l’appello della contribuente e accolse quello dell’RAGIONE_SOCIALE. In particolare, per quanto qui di interesse, il giudice regionale ritenne che l’ufficio avesse assolto all’onere probatorio su di esso gravante, tenuto conto del fatto che la prova della falsità dei certificati di origine dei prodotti derivava sia dagli esiti dell’attività ispettiva dell’RAGIONE_SOCIALE, sia dal rapporto del RAGIONE_SOCIALE, ossia l’autorità doganale RAGIONE_SOCIALE. Di contro la contribuente non aveva fornito alcuna prova contraria, né sussistevano i presupposti per ridurre la sanzione applicata dall’amministrazione finanziaria .
La pronuncia fu impugnata con dieci motivi dinanzi alla Corte di legittimità, che con sentenza n. 12294/2020 accolse il secondo e il sesto, rinviando alla Commissione regionale ligure. In particolare, il secondo motivo afferiva alla violazione RAGIONE_SOCIALE regole di riparto dell’onere della prova e del Reg. CEE n. 1073/1999, quest’ultimo quanto alla valenza p robatoria attribuita ad una comunicazione RAGIONE_SOCIALE all’Ufficio Italiano Antifrode, atto non equiparabile alla relazione conseguente ad una attività ispettiva volta ad accertare la reale provenienza della merce importata. Il sesto motivo riguardava un vizio di motivazione per l’ omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, nella specie per non aver tenuto conto che dalla documentazione prodotta dalla società emergeva come la RAGIONE_SOCIALE avesse confermato la genuinità dei certificati di origine, almeno con riferimento alle operazioni compiute dal primo gennaio 2007.
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO est. COGNOME COGNOME giudice del rinvio, con la sentenza ora al vaglio della Corte, ha riesaminato l’appello della contribuente, accogliendolo, sulla base della
seguente motivazione: «dalla documentazione rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE, e prodotta in corso di causa dalla società ricorrente, emerge l’autenticità dei Certificati che sono stati, invece, contestati dall’Ufficio».
Per la cassazione della suddetta pronuncia ha proposto ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
All’esito dell’udienza pubblica del 15 maggio 2024, dopo la discussione e le conclusioni formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato il « vizio di motivazione apparente denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Il giudice del rinvio, in una controversia sull’origine di una merce importata, si sarebbe limitato ad asserire che i certificati della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del paese di esportazione provavano l’origine della merce, ma senza spiegare il perché, così che la sentenza sarebbe nulla per apparente motivazione;
con il secondo motivo l’ufficio ha lamentato la « Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 384 in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4 c.p.c. Mancata conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte». Il giudice del rinvio non avrebbe provveduto, come disposto dalla sentenza della Corte di legittimità, al l’esame concreto di un documento prodotto dall’ufficio e proveniente da altro stato, con ciò violando il principio di diritto enunciato dal giudice rescindente;
con il terzo motivo la ricorrente si è doluta dell’ « omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1 num. 5 c.p.c. ». Il giudice del rinvio, in una controversia sull’origine di una merce importata, avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo, ossia del documento RAGIONE_SOCIALE pubbliche autorità sudcoreane, allegato a una missiva NOME, che specificamente asseriva che i certificati di origine della merce non fossero autentici e che l’origine reale fosse cinese, documento da cui dipendeva l’applicazione, o meno, del dazio antidumping.
Con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la « Violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) 1073/99 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3».
NUMERO_DOCUMENTO
Il giudice d’appello erroneamente non avrebbe riconosciuto il valore probatorio della comunicazione trasmessa dall’NOME. Al contrario, sostiene la difesa erariale, la forza probatoria RAGIONE_SOCIALE indagini effettuate da NOME si estende alla trasmissione di informazioni nel caso di specie un’informativa di una dogana straniera;
con il quinto motivo l’ufficio denuncia la violazione dell’ « Articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile violazione dell’accordo di cooperazione in materia doganale tra l’unione europea e la Repubblica di Corea Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’unione europea I 121 del 13 maggio 1997 pagina 14 e seguenti, articolo 11, prodotto come allegato due alla memoria di costituzione dell’ufficio in primo grado e del regolamento CE 362.99 e ssmmii». Il giudice regionale erroneamente non ha tenuto conto dell’accordo di cooperazione doganale, sull’utilizzo come pr ove processuali RAGIONE_SOCIALE informazioni ufficialmente scambiate tra le parti contraenti -in questo caso l’unione europea e la Repubblica della Corea del Sud-.
I motivi, che possono essere trattati unitariamente perché connessi, sono fondati, con i chiarimenti appresso illustrati.
È certamente fondato il primo, che denuncia il vizio radicale della motivazione, l’apparenza, e dunque la nullità della sentenza medesima.
S ussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero, purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo
grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).
È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).
Nel caso di specie, a fronte di una pronuncia della Corte di legittimità, già intervenuta nella controversia, che aveva cassato e rinviato la causa al giudice di merito perché si soffermasse sulla valenza probatoria di documentazione prodotta nel processo dalla società contribuente (certificati rilasciati dalla RAGIONE_SOCIALE che, almeno per l’anno 2007 -e dunque non anche per l’anno 2006 – confermavano la genuinità dei certificati di origine della merce), il giudice del rinvio si è limitato ad accogliere l’appello della società con la motivazione riportata sopra tra virgolette.
Si tratta, con evidenza, di motivazione che non rispetta neppure il minimo costituzionale richiesto per soddisfare i criteri di validità di una decisione, traducendosi in una mera asserzione, di natura prettamente assiomatica, e pertanto radicalmente nulla. Al contrario, con la sentenza di cassazione e rinvio n. 12294/2020, al giudice di merito era stato affidato l’incarico di vagliare specificamente l’importanza e la valenza probatoria dei certificati rilasciati dalla RAGIONE_SOCIALE, contestat i dall’ufficio, ponendo poi tale documentazione al vaglio ponderale con la certificazione, di segno opposto, prodotta a sua volta dall’RAGIONE_SOCIALE (ossia
la
nota del RAGIONE_SOCIALE, ossia l’autorità doganale RAGIONE_SOCIALE, trasmesso con lettera dell’NOME, che invece aveva segnalato la provenienza cinese e non RAGIONE_SOCIALE della merce).
In tal modo non solo la sentenza ora impugnata dall’ufficio risulta viziata da motivazione apparente, ma essa ha fatto utilizzo erroneo RAGIONE_SOCIALE regole di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e, soprattutto, ha violato l’art. 384 cod. proc. civ., non attenendosi in alcun modo alle statuizioni della precedente sentenza della Corte di legittimità.
La sentenza, dunque va cassata e la causa ancora rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, perché in diversa composizione provveda al riesame dell’appello sulla base dei principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità, oltre che a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di II grado della Liguria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 15 maggio 2024