Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21269 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21269 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24261/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede di MILANO, n. 675/2021 depositata il 19/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’accertamento in rettifica del valore catastale di un depuratore per il trattamento di rifiuti liquidi e liquami per la depurazione degli scarichi fognari, iscritto al Catasto Fabbricati Comune di Mortara, provincia di Pavia, foglio 35 – p.lla 806 – sub. 3 – Categoria D7 – INDIRIZZO, p. T-1 di Azienda RAGIONE_SOCIALE (proprietà per Tarea per 1/1) ed RAGIONE_SOCIALE (proprietà superficiaria per 1/1), successivamente incorporata in RAGIONE_SOCIALE
In data 4/7/11 era stata presentata una prima DOCFA. A seguito della presentazione, l’Agenzia delle Entrata aveva notificato un primo l’accertamento n. PV0209461/2012 del 24/10/2012, con cui venivano accertati nuovi dati di classamento per il depuratore e veniva individuata la nuova rendita di euro 46.704,66.
Successivamente, a seguito della norma di interpretazione autentica in tema di ‘imbullonati’ (art. 1 commi n. 21 e 22 della L. 208/2015), è stata presentata una nuova DOCFA, con rettifica di valore e classamento da D/1 a D/7.
Con l’avviso di accertamento impugnato, recante n. NUMERO_DOCUMENTO, l’Agenzia delle Entrate ha dunque verificato tale ultimo classamento proposto da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, in data 16/12/2016, relativo alla dichiarazione di variazione causale ‘rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. 208/15’, rettificando la categoria speciale da D/1 a D/7, e correlata la rendita catastale, da euro 9.160,44 ad euro 21.400,00, e includendo nel computo della rendita il lastrico solare su cui era montato un impianto fotovoltaico.
A seguito di ricorso da parte del contribuente, la CTP di Pavia, con sentenza del 30.11.2018, n. 428, ha accolto il ricorso.
Formulato appello, la CTR ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo che l’Agenzia non avesse adeguatamente
motivato le ragioni della rettifica del classamento, in particolare per quanto riguarda la valorizzazione del suolo e del lastrico solare.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso.
Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto analizzata la eccezione preliminare del controricorrente.
1.1. In via preliminare, l’Azienda eccepisce infatti l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, poiché quest’ultimo è stato notificato (come indicato nell’epigrafe del ricorso) all’Azienda RAGIONE_SOCIALE in qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE titolare del diritto di superficie, e non all’Azienda RAGIONE_SOCIALE in proprio come proprietaria dell’area su cui insiste l’impianto di depurazione.
1.2. Nel giudizio di appello relativo alla sentenza impugnata, l’Azienda era parte in qualità di proprietaria e non come incorporante di RAGIONE_SOCIALE, di conseguenza, non si sarebbe instaurato un valido rapporto processuale tra le parti del precedente giudizio di merito sulla sentenza 675/2021, nei termini previsti per l’impugnazione e la sentenza, non impugnata nei termini nei confronti del proprietario del terreno, dovrebbe quindi considerarsi passata in giudicato.
1.3. L’eccezione è infondata.
1.4. A tutto voler concedere si è trattato, al massimo, di un errore materiale, consistito nel non indicare che la notifica -effettuata all’effettivo destinatario era indirizzata ‘anche nella qualità di’ incorporante. Non vi è dubbio invero che la notifica fosse
stata indirizzata, e regolarmente ricevuta, dalla parte oggi in giudizio, la quale, del resto, ha potuto difendersi e replicare alla impugnazione.
1.5. In proposito, la Corte ha ripetutamente rimarcato che l’erronea indicazione della parte nel cui interesse, o nei cui confronti, il ricorso per cassazione sia stato proposto non ne determina la nullità ovvero l’inammissibilità (art. 366, c. 1, n. 1), c.p.c.) ove, dalla lettura complessiva dell’atto, emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata, e ove, in ogni caso, l’atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente nel merito (v. Cass., 15 marzo 2022, n. 8285; Cass., 19 ottobre 2018, n. 26489; Cass., 6 febbraio 2018, n. 2827; Cass. 11 giugno 2007, n. 13620; per il rilievo dei riferimenti, contenuti nel ricorso, agli atti dei precedenti giudizi v., altresì, Cass., 11 febbraio 1994, n. 1389, cui adde Cass., 2 febbraio 2016, n. 1989).
1.6. L’eccezione va dunque respinta.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 27.7.2000, n. 212, nonché dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc.
2.1. La CTR avrebbe violato il principio di diritto secondo cui, in caso di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, a condizione che gli elementi indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’ufficio e che l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati, considerato che nella fattispecie veniva in considerazione la sola includibilità o meno del pannello fotovoltaico installato sul lastrico solare. L’Ufficio non si sarebbe dunque basato su fatti ulteriori rispetto a quelli indicati dal contribuente nella DOCFA, ma avrebbe fornito un’interpretazione giuridica diversa delle norme applicabili al fatto denunciato.
2.2. Quanto al primo motivo di ricorso, parte controricorrente ha evidenziato che il lastrico solare è parte di un altro subalterno e che l’Agenzia ha confuso i fatti e gli immobili oggetto dell’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. La sentenza della CTR sarebbe viziata perché non contiene una sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, in quanto, secondo l’Agenzia, omette di descrivere adeguatamente il processo logico-giuridico che ha portato alla decisione, limitandosi ad una mera affermazione del giudizio finale.
3.1. La controricorrente evidenzia che l’oggetto del contendere era più ampio di quanto indicato dall’Agenzia, riguardando non solo il lastrico solare ma anche altri valori aggiunti dall’Agenzia (ed in particolare le spese tecniche, gli oneri concessori, gli oneri finanziari, profitto del promotore) e due singoli aumenti al valore del suolo, mentre l’Agenzia avrebbe limitato l’oggetto della propria impugnazione al solo lastrico solare, che non poteva essere oggetto dell’accertamento poiché non incluso nell’immobile oggetto di accertamento.
Per il criterio della ragione più liquida (per tutte Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11458 (Rv. 648510 -01)) può analizzarsi subito il secondo motivo di ricorso.
-Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo
costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).
5.1 Ritiene il collegio che la motivazione sia apparente perché non indica le ragioni di conferma della pronuncia di primo grado a riguardo del difetto di motivazione dell’atto impugnato.
5.2. La questione dell’inclusione , nella stima, del lastrico solare non viene esaminata per rilevarne l’erroneità: tanto nella parte in fatto quanto in quella in diritto non si rinvengono riferimenti a
sostegno dell’illegittimità dell’atto per erroneità della stima. Per contro, tutta la motivazione della sentenza ruota intorno all’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, tanto che, in incipit (dopo la esposizione dei fatti di causa), la CTR afferma che l ‘appello è infondato e l’impugnata sentenza di prime cure va confermata in toto , mentre la sentenza confermata aveva esaminato (solo) l’eccezione di difetto di motivazione.
5.3. Ne consegue che la doglianza di cui secondo motivo è fondata e il motivo va accolto.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi conseguentemente assorbito.
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi sopra indicati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/04/2025.