Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31353 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31353 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27459/022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dal l’RAGIONE_SOCIALE e domiciliata ope legis presso gli uffici di INDIRIZZO, in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME, con sede in Forlì, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, che hanno indicato indirizzi pec, avendo la società contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma al INDIRIZZO;
-controricorrente –
Oggetto: motivazione
apparente
la sentenza n. 475, pronunciata dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale Emilia – Romagna, sezione 8, il 21/01/2022 e depositata l’ 11/04/2022;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Forlì avverso il silenzio rifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul l’istanza di rimborso dell’IRES versata in eccesso a seguito della mancata applicazione del beneficio previsto dalla Legge n.388/2000, c.d. Tremonti Ambiente, per l’importo di euro 26.742,00, di cui euro 12.834,00 per l’anno 2010 ed euro 13.908,00 per l’anno 2012. L’Ufficio eccepiva la carenza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per godere dell’agevolazione e la RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale, previo conferimento di incarico di consulenza tecnica di ufficio volta a verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per ottenere l’agevolazione e per determinare l’esatto ammontare dell’importo, accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo l’avvenuto versamento di una maggiore IRES sia per l’ anno 2010 che per l’anno 2012.
l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale dell’Emilia – Romagna denunciando la nullità della motivazione, per aver il giudice di primo grado, pur affermando di aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, riconosciuto i rimborsi quantificati nella bozza di relazione, e cioè prima della rettifica effettuata dall’ausiliario a seguito RAGIONE_SOCIALE contestazioni dell’Ufficio finanziario. La contribuente si costituiva nel giudizio di secondo grado rinuncia ndo all’agevolazione fiscale con riferimento
all’annualità 2012 , al fine di poter conservare gli incentivi erogati in applicazione dei c.d. RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta definizione in relazione al periodo di imposta 2012, e rigettava l’appello per l’anno 2010, compensando le spese di lite. In particolare, il giudice d’appello riteneva che la motivazione della sentenza impugnata fosse idonea ad esprimere il convincimento del giudice, e cioè l’accoglimento della bozza di perizia del consulente tecnico di ufficio ed il rigetto RAGIONE_SOCIALE contestazioni articolate dall’Ufficio, e che l’omessa pronuncia, in relazione alle doglianze dell’RAGIONE_SOCIALE in tema di onere della prova, fosse superabile, in quanto la decisione aveva comunque tenuto conto implicitamente e sostanzialmente di quanto dedotto dall’RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, l’apparente incongruenza forma le della sentenza, nella parte in cui aveva rinviato per la motivazione alle risultanze della relazione di consulenza tecnica di ufficio, poteva essere superata perché, nonostante l’errore dell’ausiliario nel considerare l’effett ivo costo sostenuto dalla società per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico pari ad euro 457.200,00, anziché ad euro 450.000,00, relativo alla quota terreno, nondimeno il calcolo del sovraccosto, da cui derivava il diritto al rimborso IRES, risultava correttamente quantificato in euro 12.834,00 secondo la perizia tecnica di parte depositata nel giudizio.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. La società resiste mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità della motivazione per violazione degli artt. 111, sesto comma,
Cost., 36, secondo comma, n. 4, D.lgs. 31/12/11992, n. 546, 132, secondo comma, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., anche con riferimento agli artt. 7, secondo comma, D.lgs. 31/12/1992 n. 546, e 195, terzo comma, cod. proc. civ.
1.1 L’RAGIONE_SOCIALE deduce che la RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale ha ritenuto di poter superare i rilievi esposti nell’atto di appello affermando che il rinvio operato dal giudice di primo grado alla bozza di consulenza tecnica di ufficio, piuttosto che alla relazione finale, era di per sé sufficiente ad assolvere all’ob bligo di motivazione, senza che si rendessero necessarie ulteriori precisazioni, e rilevando come il giudice di primo grado avesse comunque tenuto conto dell’errore di calcolo del valore agevolabile nel quale era incorso il consulente tecnico di ufficio, errore in ogni caso ininfluente ai fini del decidere. In assenza di qualsivoglia valutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive svolte e di elementi per comprendere l’iter logico seguito dal giudice , la motivazione della sentenza impugnata doveva ritenersi insufficiente ad integrare il minimo costituzionale previsto all’art. 111, sesto comma, della Costituzione.
2. In via preliminare va esaminata l’eccezione proposta dalla difesa della società controricorrente di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma n. 4, cod. prov. civ., nonché per insufficienza dei motivi di ricorso inidonei, per come formulati, a legittimare qualsivoglia censura alla sentenza impugnata ed in quanto involgenti aspetti e valutazioni non soggetti a censura in sede di legittimità.
2.1. L’eccezione di inammissibilità è infondata.
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Da
tanto consegue che il ricorso deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, in modo che sia possibile ricondurli nelle categorie logiche normativamente previste (Cass. sez.6-2, 14/05/2018, n.11603, Cass. sez. U., 8/11/2021, n. 32415).
2.2. Nel caso in esame il motivo di ricorso, rubricato nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è stato formulato in modo tecnicamente corretto, essendo chiaramente evincibile come la doglianza si riferisca all’assenza di motivazione della sentenza impugnata redatta per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, a sua volta motivata mediante adesione acritica alla espletata consulenza tecnica di ufficio, peraltro attraverso il rinvio alle conclusioni della bozza della relazione e non alla stesura definitiva, che, all’esito RAGIONE_SOCIALE censure rivolte dall’RAGIONE_SOCIALE, aveva diversamente concluso in ordine alla spettanza dell’agevolazione per gli anni di riferimento.
Va, poi, aggiunto che la puntuale ricostruzione del motivo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE , che si coglie compiutamente con la lettura complessiva RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a sostegno della censura, va parametrata al tenore RAGIONE_SOCIALE argomentazioni della sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE quali è sostanzialmente priva la sentenza resa dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale. Di tal ché, non può esigersi che l’onere di specificità nella formulazione dei motivi di ricorso trascenda la ricostruzione logico-giuridica fo rnita dal giudice d’appello non essendovi precipue contestazioni da muoversi se non quelle correlate alla assenza di motivazione stessa.
2.3. Risulta poi del tutto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ad impugnare la sentenza di secondo grado, in quanto l’appellante non avrebbe denunciato un vizio di nullità della sentenza che consentirebbe la rimessione della causa al primo giudice; e ciò perché il rinvio alle conclusioni della pronuncia di primo grado è stato poi superato da ulteriori argomentazioni del giudice d’appello che avrebbero condotto la RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale ad analoghe conclusioni.
Deve, infatti, ritenersi che l’intero impianto della pronuncia di secondo grado, la sola oggetto di censura, sia affetto dal vizio denunciato, per quanto di seguito si dirà, e che non contenga autonome rationes decidendi idonee a sostenere la decisione impugnata. L’effetto devolutivo dell’appello consente la rivalutazione autonoma della decisione di primo grado ed integra l’interesse all’impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, con riferimento ai profili denunciati.
Il motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , limitato al residuo thema decidendum , che investe l’annualità 2010, è fondato.
3.1 Va premesso, in via RAGIONE_SOCIALE, che il vizio di motivazione, prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale alla ricostruzione de ll’iter logico seguito dal giudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass., sez. V, 17/5/2025, n. 19573, Cass., sez. V, 26/9/2025, n. 26206, Cass., sez.V, 4/5/2022, n.21537, Cass., sez, I, 3/3/2022, n. 7090, Cass, sez. 6-3, 25/9/2018, n. 22598).
3.2 Nel caso di specie, la motivazione solo apparente resa dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale è nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative innanzi richiamate. Ed infatti, dalla lettura della pronuncia impugnata non si evince un autonomo processo deliberativo, bensì un mero rinvio alla de cisione di primo grado, a sua volta censurata dall’appellante proprio per la nullità derivante dal vizio di insufficiente e contraddittorietà nella motivazione.
La motivazione per relationem , così come redatta, non può essere validamente considerata perché consiste in un mero rinvio alla sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria provinciale mediante una generica condivisione e senza alcun esame critico della ricostruzione e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni in fatto ed in diritto. Non è, dunque, in alcun modo possibile ricostruire l’iter logico seguito dal giudice d’appello nella stesura del provvedimento, in quanto il giudice di primo grado, a sua volta, si era limitato a richiamare la consulenza tecnica di ufficio condividendo però la relazione preliminare della stessa, senza dar conto in alcun modo RAGIONE_SOCIALE conclusioni alle quali era giunto l’ausiliario del giudice nell’elaborato finale (nel quale aveva escluso qualsiasi
spettanza per l’anno 2010, riconoscendo il rimborso per il solo 2012) , a seguito dei rilievi critici RAGIONE_SOCIALE parti ed in particolare dell’A genzia. Né si dà conto in alcun modo di qualsivoglia elemento deducibile dalla relazione o aliunde posto a fondamento della decisione, in assenza dell’enunciazione del percorso logico seguito e , quindi, RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali ha concluso di non tenere in considerazione le deduzioni critiche dell’RAGIONE_SOCIALE che avevano condotto invece l’ausiliario a rettifica re le proprie conclusioni nell’elaborato finale.
Privi di qualsiasi giustificazione risultano poi il riferimento contenuto nella sentenza impugnata all’errore del consulente tecnico di ufficio, che non avrebbe considerato l’effettivo costo sostenuto dalla società contribuente per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, senza che ne siano in alcun modo precisate le consequenziali implicazioni, così come il richiamo al calcolo del sovraccosto di cui si afferma la corretta quantificazione sulla base di una consulenza tecnica di parte senza qualsivoglia ulteriore elemento di valutazione; allo stesso modo risulta apodittico il rigetto della tesi dell’Ufficio che nella memoria illustrativa aveva escluso la rilevanza nel computo della base di calcolo del sovraccosto della fattura n. 527, emessa il 20/12/2010 e pagata il 28/2/2011, sulla base della mera non condivisione del criterio di cassa richiamato, senza alcun’altra deduzione critica ed argomentazione logica.
In definitiva, la sentenza impugnata è nulla in quanto fondata su una motivazione apparente e, quindi, del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, in contrasto con il c.d. minimo costituzionale ed in violazione RAGIONE_SOCIALE norme innanzi richiamate nell’articolazione del primo motivo di ricorso.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà al
riesame RAGIONE_SOCIALE questioni, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese anche del giudizio di legittimità.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa nei termini di cui in motivazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de ll’Emilia – Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME