Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24746 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15953/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE (IPA 1DI4), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), ACCATTATIS CHALONS D’ORANGES BARBARA (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA n. 305/2023 depositata il 11/01/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 305/14/2023, depositata in data 11 gennaio 2023 e non notificata, in parziale riforma della sentenza di primo grado -che, in accoglimento dell’ impugnazione dell’ avviso in rettifica IMU 2017 in ordine a plurimi immobili di proprietà della signora NOME COGNOME, aveva integralmente annullato, per difetto di motivazione, l’atto impositivo – accoglieva il ricorso originario della contribuente limitatamente all’imposta relativa all’ immobile di INDIRIZZO, riportato al punto n. 84 del prospetto di calcolo, che andava ridotta da euro 1.584,20 ad euro 1.133,49, con relativo ricalcolo delle sanzioni e degli interessi, per il resto confermando il provvedimento impugnato;
contro detta sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, chiedendo, in via preliminare, disporre la disapplicazione delle sanzioni per intrasmissibilità agli eredi, in applicazione di quanto previsto dall’art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997, stante l’intervenuto decesso, in data 31 agosto 2022, della NOME.ra COGNOME, destinataria della pretesa tributaria da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE;
il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; i ricorrenti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omesso accertamento del passaggio in giudicato della decisione di primo grado per mancata
impugnazione, da parte del Comune appellante, dell’annullamento dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione;
con il secondo motivo lamentano, ai sensi dell’art. 360 co. 1^ n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza, atteso che i giudici di secondo grado si erano limitati ad ‘enunciare’ la propria decisione, senza illustrare le ragioni dell’adesione alla tesi difensiva di parte appellante;
3. con il terzo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 co. 1^ n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, legge n. 212 del 2000 e 3, legge n. 241 del 1990 nonché dell’art. 1, comma 162, legge n. 296 del 2006, in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania aveva ritenuto adeguatamente motivato l’impugnato avviso in rettifica, facendo malgoverno delle norme suindicate;
con il quarto motivo lamentano, ai sensi dell’art. 360 co. 1^ n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avendo i giudici di secondo grado omesso di esaminare i fatti e la documentazione prodotta in giudizio da parte contribuente dai quali avrebbero potuto verificare che l’unità immobiliare indicata al n. 98 dell’atto impositivo per cui è causa costituiva la duplicazione dell’unità immobiliare indicata al n. 99 dell’avviso de quo e che, per ciò, era stata ‘soppressa’ in data 28 settembre 2020;
il primo motivo è privo di fondamento atteso che, secondo quanto desumibile chiaramente dal contenuto dell’appello del Comune di RAGIONE_SOCIALE richiamato testualmente dall’ente impositore nelle proprie controdeduzioni, vi era stata una idonea censura avverso la sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta nullità dell’atto per vizio di motivazione, sicchè non risulta essersi formato alcun giudicato interno;
il secondo motivo di ricorso è da ritenere fondato, per le ragioni appresso specificate, con carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi proposti;
6.1. costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture; così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ;
6.2. nella specie, l’apparenza della motivazione si caratterizza per la completa assenza di argomentazioni idonee a comprendere le ragioni della decisione, specie a fronte di una decisione di primo grado che aveva accolto integralmente le ragioni di parte contribuente;
6.3. i giudici di appello si sono limitati, del tutto apoditticamente, ad affermare: « L’appello va parzialmente accolto, non condividendosi la motivazione dei Giudici di prima istanza. Invero, contrariamente a
quanto ritenuto dai primi Giudici, che hanno proceduto all’annullamento dell’atto impugnato, ritenendolo totalmente viziato, si ritiene che il ricorso della contribuente era da accogliere esclusivamente con riferimento all’imposta relativa all’immobile di INDIRIZZO, riportata al punto n. 84 del prospetto del calcolo, che andava ridotta da euro 1.584,20 ad euro 1.133,49, con relativo ricalcolo delle sanzioni e degli interessi, per il resto il provvedimento impugnato va confermato, condividendo le argomentazioni del Comune RAGIONE_SOCIALE, ampiamente rappresentate in premessa e ribadite con i motivi di appello. Pertanto, assorbite le residue eccezioni, l’appello del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE va parzialmente accolto come sopra specificato». Risulta evidente che la Corte di secondo grado non ha in alcun modo specificato le ragioni per le quali, in accoglimento pressoché totale dell’appello del comune, la sentenza di primo grado fosse da riformare, salvo che in punto di immobile di INDIRIZZO, limitandosi, in sostanza, a dire che andavano condivise le argomentazioni del Comune genericamente richiamate nella parte in fatto;
6.4. sebbene nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 – 01), nel caso in esame la motivazione deve certamente ritenersi nulla in quanto meramente apparente
atteso che i giudici di appello si sono limitati a motivare “per relationem” all’atto di impugnazione, mediante la mera adesione ad esso, rendendo impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto i giudici territoriali a fare propria la tesi dell’appellante ribaltando, quasi integralmente, le conclusioni della sentenza di primo grado;
conseguentemente, rigettato il primo motivo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo giudizio provvedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data