Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21552 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25247/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL VENETO n. 1465/2019 depositata il 20/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente veniva resa destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 teso al recupero dell’IVA dovuta in relazione a operazioni traslative di merci, rispetto alle quali difettava la prova dell’uscita dei beni dal territorio UE. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava all’Agenzia delle Entrate che in relazione a 7 bollette doganali emesse dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE non era pervenuto alcun messaggio di uscita della merce dal territorio UE, a seguito di interrogazioni del sistema comunitario di esportazione automatizzata AES. Le operazioni in parola pertanto non erano assoggettabili, nella prospettazione dell’Agenzia, al regime delle cessioni effettuate dai c.d. ‘esportatori abituali’, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972; esse viceversa andavano trattate come operazioni ordinarie ai fini IVA.
La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR del Veneto rigettava il successivo appello erariale.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a un motivo. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2729 c.c. e, comunque, le ‘ nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente ‘, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
L’unico motivo è fondato e va accolto.
La sentenza poggia su una motivazione vistosamente tautologica, apodittica, là dove indica «
contraddittoria nella parte in cui riconosce «
La decisione non lascia cogliere la ratio decidendi e, per di più, essa postula assiomaticamente il ribaltamento dell’onere della prova, gravando l’Agenzia dell’incombenza di dimostrare la ‘ falsità e inutilizzabilità ‘ di documenti non meglio identificati, ancorché l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del regime agevolato del c.d. ‘esportatore abituale’ faccia per definizione capo alla contribuente, dal momento che ‘ ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972 lo status di esportatore abituale è acquisito dall’impresa che esporta od effettua vendite intracomunitarie di beni o servizi per almeno il 10% avuto riguardo alle operazioni poste in essere nell’anno precedente. Da tale condizione deriva il riconoscimento della possibilità di acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta nei limiti del plafond disponibile così maturato. La prova di aver compiuto, nell’anno precedente, operazioni di tal genere (ossia, esportazioni dirette a cura del cedente o del cessionario estero ex art. 8, primo comma, lett. a e b, d.P.R. n. 633 del 1972; operazioni assimilate ex art. 8 bis; servizi internazionali o ad essi connessi ex art. 9; operazioni intracomunitarie) ricade necessariamente sul soggetto che le ha realizzate ‘ (Cass. n. 5500 del 2020 in motivazione).
È orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell’ipotesi di « assenza » della motivazione, quando cioè « non sia possibile individuare il percorso
argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione », non configurabile nel caso di « una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata » (cfr. in luogo di molte Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione « risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione » (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione », Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).
Questa Corte ha, inoltre, affermato che « costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata » (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione). In ultima analisi, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124).
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per un nuovo esame e la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.