Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23890 Anno 2024
Motivazione apparente
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 26222 del ruolo generale dell’anno 20 15, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore , dall’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO – elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: EMAIL;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2890/34/2014, depositata in data 3 ottobre 2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.Con sentenza n. 2890/34/2014, depositata in data 3 ottobre 2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 699/06/2010 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato, per il 2002, l’Iva ritenuta indebitamente detratta in relazione all’acquisto da RAGIONE_SOCIALE di un complesso di singoli beni – merci, attrezzature, automezzigià funzionalmente organizzato per la vendita all’ingrosso di bevande e, dunque, dissimulante una effettiva acquisizione di ramo d’azienda (come tale soggetta ad imposta di registro).
2.Avverso la suddetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
3.Resiste, con controricorso , l’RAGIONE_SOCIALE.
In data 10 giugno 2024, la società contribuente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore con ‘motivata istanza di differimento ‘ della udienza fissata per il 25.6.2024;
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente, va disattesa l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dalla contribuente nell’atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 10 giugno 2014 e motivata con la prospettazioneposta l’ontologica complessità del giudizio per Cassazionedella opportunità di ‘ disporre un congruo e
maggiore termine per approfondire le questioni giuridiche sottese alla controversia, compulsare adeguatamente il materiale processuale e, infine, convenientemente approntare lo scritto difensivo finale ‘ rappresentando, altresì, ad abundantiam l’impegno del nuovo difensore a partecipare ad un convegno quale relatore in data 14.6.2024 a Catania, ‘ difficilmente compatibile con l’urgente redazione della memoria difensiva in prossima scadenza ‘ (14.6.2024).
Invero, come affermato da questa Corte, a sezioni unite, Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012, l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita dall’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza (nello stesso senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10546 del 03/05/2018;Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22094 del 17/10/2014).
2 . Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla censura avente carattere preliminare – proposta nel ricorso introduttivo e ribadita in sede di appello concernente l’assunta nullità dell’avviso per violazione dell’art. 42 , commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600/73 stante la sottoscrizione d i quest’ultimo ad opera di soggetto (tale NOME COGNOME Capo aerea Controllo) privo della qualifica dirigenziale né tantomeno delegato alla firma dal titolare dell’ufficio .
2.1. Premessa l’autosufficienza del motivo avendo la contribuente riportato puntualmente la censura di violazione del comma 1 dell’art. 42 cit. come ribadita in sede di appello (v. stralcio atto di appello in ricorso pag. 8 e allegato ricorso introduttivo), lo stesso è fondato.
2.2. Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., l’omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta RAGIONE_SOCIALE parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); nella specie, la CTR -senza neanche richiamare nella parte in fatto la formulazione di tale censura- si è limitata a disattendere una asserita doglianza formulata in termini di preteso difetto di motivazione dell’avviso di accertamento (in quanto contenente un esauriente riferimento ai dati risultanti dal p.v.c.), omettendo di pronunciarsi sul motivo di doglianza -riproposto in sede di appellodi violazione dell’art. 42, comma 1, cit. per difetto di sottoscrizione.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, in combinato disposto con l’art. 111 Cost., per avere la CTR, con una motivazione apparente, confermato la legittimità dell’avviso in questione limitandosi ad affermare che dalla verifica espletata era risultata la simulazione degli atti vendita di singoli beni dalla RAGIONE_SOCIALE alla società contribuente dissimulanti un’ effettiva operazione di cessione di un complesso aziendale, senza indicare minimamente gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento.
4 . Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che la cessione di singoli beni da RAGIONE_SOCIALE alla contribuente dissimulasse una cessione di azienda senza valutare se i beni ceduti potessero nella loro complessità essere utilizzati per l’attività d’impresa già ex ante; in particolare, ad avviso della ricorrente, nella specie, non poteva configurarsi una cessione d’azien da in quanto: 1) le vendite erano avvenute in tempi differenti;
la cessione d’azienda implicava la cessione non solo dei beni materiali, ma anche dei beni immateriali e dei rapporti giuridici facenti capo alla cedente, nella specie non avvenuta; 3)il complesso dei beni ceduti doveva possedere una idonea potenzialità produttiva; 4)la parte cedente aveva conservato l’organizzazione di vendita lucrando il proprio corrispettivo sulle vendite.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame da parte della CTR della doglianza -riproposta in sede di appello- di violazione dell’art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000, essendo le attività di verifica continuate presso la sede della società oltre il termine ordinario di trenta giorni senza l’indicazione di motivi giustificativi.
I n disparte l’improprio richiamo in rubrica al n. 3 in luogo che al n. 4 del comma 1, dell’art. 360 c.p.c., il secondo motivo è fondato con assorbimento del terzo e del quarto.
6.1. Va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare
gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire ” di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato ” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ” ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo “, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass. 22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020; Cass. sez. Ord. n. 35399 del 2023).
6.2.Nella sentenza impugnata, la CTR si è limitata apoditticamente ad affermare che ‘Nel merito l’appello risulta privo di pregio. Dalla verifica cui è stata sottoposta la società RAGIONE_SOCIALE è emersa la mancata tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 600/73. E’ altresì emerso che la società appellante ha acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE con sede a Catania un complesso di beni, costituito da merci, attrezzature, autocarri, già organizzati per la vendita all’ingrosso di bevande. Ne risulta evidente che la RAGIONE_SOCIALE ha voluto fare apparire quale acquisto di singoli beni quello che, nella realtà, era
acquisizione di un complesso aziendale .’ Invero, tali considerazioni svolte dalla CTR nella motivazione della sentenza, non sono tali da disvelare quali siano gli elementi probatori esaminati per sostenere la simulazione degli atti di vendita dei singoli beni e, dunque, il percorso logico-giuridico sotteso alla decisione di rigetto del gravame.
7.In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo, assorbiti il terzo e il quarto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie i motivi primo e secondo, assorbito il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugna e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2024