Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23450 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7735/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1189/2017 depositata il 01/08/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento l’Agenzia, sulla scorta di un p.v.c . del 31 agosto 2010, rettificava la dichiarazione IVA presentata dalla contribuente, in relazione al periodo d’imposta compreso fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 agosto dello stesso anno, contestando l’indebita deduzione di componenti negative di reddito nonché l’omessa dichiarazione di componenti positive, in violazione delle previsioni di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, con conseguente evasione d’imposta anche ai fini IVA.
In particolare, per quel che ancora rileva con il rilievo n. 4 si stigmatizzava l’omessa fatturazione dei maggiori ricavi derivanti dalla vendita di otto imbarcazioni induttivamente accertati dall’Ufficio alla luce dell’avvenuta contabilizzazione di fatture per l’acquisto di accessori montati su dette imbarcazioni, dalla mancata indicazione nelle fatture di vendita del ribaltamento del relativo costo sull’acquirente e dall’esiguità delle percentuali di ricarico applicate all’atto della vendita delle imbarcazioni accessoriale Con il rilievo n. 5 si censurava il mancato assoggettamento a IVA di alcune cessioni di imbarcazioni di cui non era documentata la fuoriuscita dal territorio nazionale ed una conseguente indebita applicazione del regime IVA intracomunitario delle operazioni di acquisto e vendita di un’imbarcazione in quanto effettuate in territorio francese.
La CTP di Genova annullava i predetti rilievi.
La CTR della Liguria rigettava il successivo appello erariale.
L’Agenzia si affida a tre motivi di ricorso .
La contribuente resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. Att. c.p.c., 36, co. 2, n. 4, 53 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. In particolare, con riferimento al rilievo n. 4 si stigmatizza la CTR respinto l’appello erariale sulla base dell’affermazione apodittica per cui ‘ gli accessori, non indicati in fattura, sono stati installati direttamente dal concessionario che li ha considerati nel prezzo totale da sottoporre alla RAGIONE_SOCIALE per il finanziamento. Ed è proprio questo assunto che da solo prova quanto asserito dalla parte: non è possibile ritenere che la RAGIONE_SOCIALE effettui un finanziamento non correlato ad una fattura . Inoltre, con riferimento al rilievo n. 5 si censura l’aver la CTR affermato assertivamente che ‘ appare provato che le barche non siano mai uscite dalla Francia ove sono state immatricolate e vendute ‘. Infine, con riferimento alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO, emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE in data 2.6.2008 e relativa all’imbarcazione ‘Alisea’ si censura l’aver affermato la CTR, ancora una volta in modo apodittico, che il recupero a tassazione sarebbe stato foriero di un ‘ ingiustificato arricchimento ‘ .
Con il secondo motivo di ricorso si censurano i medesimi profili prima riassunti con riferimento al paradigma ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. della violazione e/o falsa applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 41 e 53 Cost., 2697, 2727 e 2729 c.c., 39, co. 1, lett. d), e 41bis d.P.R. n. 600 del 1973, 102 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 , 5 e 25 D.Lgs. n. 446 del 1997, 167 e 226 Dir. CEE 28.11.2006, n. 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria.
Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR respinto l’appello dell’Ufficio finalizzato ad ottenere il riconoscimento della
legittimità del rilievo n. 4, avendo il giudice d’appello affermato che i componenti accessori sarebbero stati inseriti direttamente dal concessionario senza darne evidenza in fattura, in quanto inclusi nel prezzo in essa complessivamente riportato.
Il primo motivo è fondato e va accolto con l’assorbimento delle ulteriori censure.
La motivazione sui tre rilievi ha connotazione assiomatica, palesandosi priva di sostrato argomentativo.
Infatti, con riferimento al rilievo n. 4, la CTR assertivamente ha esposto che ‘ la ditta contribuente ha dimostrato, in merito al rilievo n. 4, la correttezza delle operazioni eseguite. Gli accessori, non indicati in fattura, sono stati installati direttamente dal concessionario che li ha considerati nel prezzo totale da sottoporre alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il finanziamento’, soggiungendo che appare ‘plausibile che, in questo caso, la ditta abbia applicato una percentuale di ricarico più bassa ma proporzionata all’attività esplicata nelle vendite, senza che in questo si debba vedere antieconomicità’. Con ogni evidenza, la CTR trascura del tutto di soffermarsi sugli elementi di prova da cui si evincerebbe la ricomprensione degli accessori nell’alveo del prezzo di vendita globale, di esplicitare le ragioni per le quali l’installazione diretta a cura del concessionario abbia corroborato l’impiego di una percentuale di ricarico più bassa, di enucleare le ragioni a sostegno del sillogismo in base al quale la percentuale applicata sia fosse proporzionata all’attività esplicata nelle vendite.
Con riguardo al rilievo n. 5 la CTR ha addotto, senza illustrare gli elementi documentali e fattuali al fondo della propria valutazione, che le imbarcazioni non sarebbero mai fuoriuscite dal territorio francese.
Con riguardo al rilievo relativo alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO, emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE in data 2.6.2008, per l’imbarcazione ‘Alisea’, ha tralasciato di spiegare le ragioni per le quali individui nel
recupero fiscale un ‘ingiustificato arricchimento’ a vantaggio dell’erario.
La motivazione declinata dalla CTR sui tre rilievi compendiati è apparente perché carente del giudizio di fatto. Essa è invero basata su altrettante affermazioni generali e astratte, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto, mostrandosi inidonea ai fini della comprensione della ratio decidendi . Si tratta in conclusione di motivazione non in grado di attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020) e che concreta una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così, tra le più recenti, Cass. n. 13170/2021; Cass. n. 29495/2019; Cass. n. 2122/2023).
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 22232/2016; Cass. 8053/2014) ha invero affermato che ‘ la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da ‘error in procedendo’, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture’.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, consegue la cassazione della sentenza d’appello, con il rinvio della causa per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbite le altre censure; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 05/07/2024.