Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21289 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 30/07/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27498/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (c.f. 80014890638), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f.CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3584/19/21, depositata il 26 aprile 2021, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4
luglio 2024, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con sentenza n. 3584/19/21, depositata il 26 aprile 2021, la Commissione tributaria regionale della Campania -pronunciando quale giudice del rinvio da Cass., 18 novembre 2019, n. 29857 -ha accolto il ricorso in riassunzione proposto da RAGIONE_SOCIALE, così annullando, limitatamente alle sanzioni applicate, un avviso di accertamento (n. 549049/120) emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il recupero a tassazione della maggiore imposta (IMU) dovuta dalla contribuente (per l’anno 2013) in relazione alla rettificata rendita catastale dell’unità immobiliare posseduta (RAGIONE_SOCIALE);
il giudice del gravame -premesso che l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo tributario si identifica con la coscienza e volontà dell’azione ha (testualmente) rilevato che «non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta anche la consapevolezza del ragione, la sanzione del 30% irrogata dal l’ RAGIONE_SOCIALE deve essere annullata»;
– il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
-occorre premettere che la sentenza impugnata reca il n. 3584/19/21 -piuttosto che il n. NUMERO_DOCUMENTO/19/21 in ricorso indicato -così come si desume dallo stesso testo del documento prodotto (peraltro con tratto grafico di non agevole decifrazione), dalla riproduzione del relativo contenuto e dalle stesse indicazioni di parte controricorrente (v. a fol. 8 del controricorso), così che detta erronea indicazione non è
causa di inammissibilità del proposto ricorso dovendosi escludere, alla stessa stregua del contenuto degli atti di parte, ogni equivoco sul provvedimento oggetto di impugnazione (v. Cass., 8 gennaio 2016, n. 138; Cass., 24 marzo 2009, n. 7053; v., altresì, Cass., 2 aprile 2002, n. 4661; Cass. Sez. U., 10 dicembre 2001, n. 15603);
2. -tanto premesso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. , e dell’art. 118, d.a. cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che -piuttosto che apparente -la motivazione della gravata sentenza deve ritenersi inesistente avendo il giudice del gravame omesso «del tutto in modo macroscopico di motivare la sua decisione»;
3. -il motivo di ricorso è fondato, e va senz’altro accolto;
3.1 -come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);
– si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).
3.2 -la gravata sentenza, innanzitutto, non ha dato alcun conto RAGIONE_SOCIALE posizioni assunte dalle parti sulla res controversa -id est sulla sanzionabilità di un versamento parziale dell’IMU in relazione ad atto impositivo che recava rettifica della base imponibile del tributo sulla base della rendita catastale che, a sua volta, aveva formato oggetto di rettifica, da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE, con avviso di accertamento oggetto di contestazione tra le parti (e poi definito in esito alla pronuncia resa da questa Corte, del 10 gennaio 2017, n. 374) -e, dunque, RAGIONE_SOCIALE stesse relative allegazioni e deduzioni; e, per di più, mostra di confondere la questione catastale (che involge i poteri di accertamento dell’ RAGIONE_SOCIALE), con quella che astringe le parti del rapporto impositivo IMU (che fa capo all’Ente locale), quando rileva che «la sanzione del 30% irrogata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere annullata»;
– per quel che, poi, più rileva, la stessa disamina della colpa, ex se sufficiente ai fini dell’integrazione della responsabilità per l’illecito , è rimasta sospesa nelle sue sole premesse, difettando, nella fattispecie, ogni ragionato raccordo tra i fatti oggetto di allegazione (come
anticipato nemmeno riportati) e l’esclusione della responsabilità amministrativa, secondo una «ragione» che, per l’appunto, è rimasta del tutto inespressa;
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.