Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4317/2022 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA- SEZ.DIST. SIRACUSA n. 6527/2021 depositata il 12/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il sigCOGNOME COGNOME impugnava avanti la CTP di Siracusa l’avviso di presa in carico di maggiori imposte relative ad una compravendita di un terreno posto in INDIRIZZO, sulla scorta di un avviso di accertamento per ripresa a tassazione della plusvalenza non dichiarata, derivante da tale vendita immobiliare, avvenuta nel 2008. Il ricorrente deduceva che tale avviso di accertamento non gli era mai stato notificato. Pertanto, il contribuente contestava la regolarità della procedura di accertamento, la violazione del contraddittorio, la nullità/inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta ex art. 143 c.p.c., nel merito -inoltre -censurava il criterio di calcolo impiegato dall’ufficio per accertare il maggior valore del terreno compravenduto.
L’amministrazione finanziaria si costituiva eccependo la legittimità del proprio operato, ma la CTP di Siracusa, con sentenza n. 4043 del 2015, depositata il 23/11/2015, accoglieva il ricorso, annullando la comunicazione e condannando l’ Amministrazione alle spese di lite.
Avverso detto decisione proponeva appello l’ Ufficio e tale impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia -Sez. Siracusa, con sentenza n. 6527/2021, depositata il 12/07/2021.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, con atto iscritto al numero di R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e del territorio.
La Procura generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, con memoria della dott.ssa NOME COGNOME, con la quale ha richiesto l’accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbiti i restanti.
Il ricorrente ha altresì presentato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dal contribuente, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia -Sez. Siracusa n. 6527/2021, dep. il 12.07.2022, si fonda su tre motivi, tutti sostanzialmente rivolti a contestare la regolarità della notifica dell’atto presupposto rispetto a quello impugnato:
VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. PER MOTIVAZIONE APPARENTE, PERPLESSA O INCOMPRENSIBILE SULL’ASSERITO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA; II) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 5 C.P.C. PER AVER OMESSO LA COMMISSIONE REGIONALE DI ESAMINARE NELLA SUA INTEREZZA L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ASSERITAMENTE NOTIFICATO, IVI COMPRESA LA RELATA DI NOTIFICA; III) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. PER AVER RITENUTO LA REGOLARITA’ DELLA NOTIFICA NONOSTANTE LA MANCANZA DELLA RACCOMANDATA CONTENENTE L’AVVISO DI DEPOSITO.
Come si è già riportato, anche la Procura Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del primo ricorso, assorbiti gli altri.
Il primo motivo di ricorso risulta fondato.
E’ ben vero che secondo Cass.,Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022, preceduta da conforme orientamento di legittimità, <>.
La motivazione resa dalla CTR, tuttavia, è effettivamente apodittica e tale da violare quel minimo costituzionale che -nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regole del giusto processo -assicura una ragionevole possibilità di comprensione della decisione giudiziale, a sua volta funzionale a consentire la proposizione di eventuali doglianze mirate a contestare efficacemente le ragioni logico-giuridiche a base della statuizione.
Tale motivazione si compendia, per quanto qui interessa, nella seguente criptica affermazione:
Dagli di causa; però, risulta, di tutta evidenza, che l’atto impositivo era stato notificato dal messo del Comune di Porto Palo di Capo Passero in data 27.12.2013, prot:. n.11434, per cui la notifica è tempestiva e regolarmente eseguita; circostanza questa; incidentalmente; ammessa anche dallo stesso ricorrente; che è venuto a conoscenza dell’atto. atti
Con quali modalità il procedimento notificatorio fosse stato compiuto non è dato comprendere, né soprattutto è dato comprendere quale fosse l’ammissione del ricorrente che, al contrario, aveva sempre protestato l’inesistenza o la nullità insanabile della notifica, scoperta successivamente essere stata compiuta seguendo il modello dell’art. 143 c.p.c.
A tale riguardo, la decisione impugnata avrebbe dovuto confrontarsi con l’indirizzo di questa RAGIONE_SOCIALE che, in tema di notifica agli irreperibili, postula che, dopo il primo accesso negativo, siano state svolte RAGIONE_SOCIALE opportune ricerche che non abbiano dato un esito diverso, ovvero esito negativo, rendendosi effettivamente sconosciuto l’attuale residenza o domicilio del destinatario.
Di tali circostanze, la motivazione della sentenza impugnata non dà, però, alcun conto come invece avrebbe dovuto, prima di poter
affermare che la notifica si era ‘regolarmente’ perfezionata, manifestando perciò il suo carattere del tutto apparente.
In definitiva, conformemente altresì alle conclusioni della P.G., va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia -Sez. Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia -Sez Siracusa, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione