Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18007 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11740/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA DELLA COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1633/08/22 depositata il 21/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1633/08/22 del 21/04/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), adita in sede di rinvio, respingeva l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e l’appello incidentale adesivo proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 51/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Lodi (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi del defunto NOME COGNOME, socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME (di seguito RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 17/06/2004), avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa, nei confronti della società, a seguito dell’attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di IRAP e IVA relative all’anno 2001, oltre sanzioni ed interessi.
1.1. In particolare, la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti affermando la decadenza di AE dalla pretesa impositiva in ragione della tardività della notifica della cartella di pagamento.
1.2. Con la sentenza n. 77/05/11 la CTR aveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso in primo grado in quanto non notificato ad NOME, essendo irrilevante l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima disposta dal giudice di prime cure.
1.3. Con ordinanza n. 14991 del 15/07/2020, la RAGIONE_SOCIALE affermava che la notifica effettuata unicamente ad RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto determinare l’inammissibilità del ricorso e, quindi, cassava la sentenza di appello, rimettendo le parti davanti alla CTR in sede di rinvio.
1.4. La CTR rigettava l’appello proposto da NOME e l’appello incidentale adesivo di NOME evidenziando che il contraddittorio era integro, come stabilito anche dalla S.C., in ragione della integrazione disposta dal giudice di primo grado, e che «la questione sulla tardività della notifica del ricorso coperta da giudicato posto che il giudice del secondo grado si espresso solo con riferimento al difetto di legittimazione passiva con assorbimento degli altri motivi».
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi del socio accomandatario (di seguito eredi COGNOME), resistevano con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 384 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR fornito motivazione apparente, omettendo totalmente di esaminare, quale Giudice del rinvio, le questioni rimaste assorbite nel grado di giudizio svoltosi innanzi alla S.C.
1.1. Il motivo, ammissibile, diversamente da quanto affermato dai controricorrenti, è altresì fondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in
procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
1.3. Nel caso di specie, il giudice di appello si è limitato a rigettare l’appello di NOME, omettendo qualsiasi motivazione in ordine al rigetto dei motivi dichiarati assorbiti dalla decisione oggetto di rinvio, con particolare riferimento alla questione della tempestiva notifica della cartella di pagamento e alla conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla pretesa .
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 24/01/2024.