Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16439 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6947/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2644/2018 depositata il 03/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
§ 1.1 NOME propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione che aveva ritenuto in toto legittimi gli atti impugnati, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Triggiano per l’anno 2008, ritenendo invece legittimi gli avvisi relativi alle annualità 2009-20102011; ciò con riguardo ad Ici su un compendio immobiliare composto da un fabbricato adibito a laboratorio artigianale (definito in pessimo stato di conservazione) ed alcuni terreni circostanti, non edificati, in asserita relazione pertinenziale con esso.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-in assenza di dichiarazione di pertinenzialità da parte della NOME, il Comune era tenuto ad emettere avviso di accertamento, essendo invece pacifico che <>;
-indipendentemente dall’assolvimento <> degli obblighi dichiarativi da parte della contribuente, erroneamente i primi giudici avevano comunque escluso il rapporto di pertinenzialità tra fabbricato e terreni <>;
-il Comune non aveva comunicato alla contribuente la variante al PRG con la quale i terreni si erano resi edificabili, così violando l’art. 31 , co. 20^, l. n.289/02;
-gli avvisi non erano motivati in ordine ai parametri di determinazione del valore venale ex art. 5, co. 5^, d.lgs n. 504/92, avendo il Comune fatto complessivo riferimento all’intero compendio, senza distinguere tra fabbricato e terreni, e senza dare conto dei vari
parametri di legge (zona di ubicazione, indice di edificabilità, oneri di adattamento ecc…) con riferimento ad ogni singola particella.
§ 1.2 Resiste con controricorso il Comune di Triggiano, il quale formula altresì 24 motivi di ricorso incidentale e 24 motivi di ricorso incidentale condizionato, precisando trattarsi di doglianze di uguale contenuto, in considerazione del fatto (v. controricorso, pag.120) che la Commissione Tributaria Regionale aveva adottato una comune motivazione tanto per l’anno 2008 (di annullamento dell’avviso) quanto per gli anni 2009 -2011 (di conferma degli avvisi).
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso avverso i ricorsi incidentali, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del controricorso del Comune per sostanziale assenza di procura speciale alle liti, essendo quella allegata in calce riferita a diversa sentenza della Commissione tributaria regionale, ed inoltre priva di data.
Considerato che
§ 1.3 Quest’ultima eccezione è infondata.
Va infatti rilevato che la procura speciale, allegata in calce al controricorso con ricorso incidentale del Comune, faceva corpo con esso, in senso tanto grafico-materiale quanto logico-funzionale, così da denotare la inequivoca volontà di resistenza ed impugnazione in sede di legittimità e, comunque, una volontà non incompatibile con l’impugnazione (incidentale) in effetti proposta.
E ciò con specifico riguardo alla ‘esatta’ sentenza della Commissione tributaria regionale la quale, per quanto erroneamente indicata nei suoi estremi numerici, veniva tuttavia più volte richiamata ed univocamente descritta e ricostruita nel controricorso-ricorso incidentale, con il quale -si è detto -la procura speciale integrava compendio unitario.
Ebbene, ricorre in proposito l’indirizzo interpretativo secondo cui (Cass. SU n. 2075/24): <>; si è inoltre stabilito (Cass. ord. n. 27302/20) che: <>.
Ancora, si è affermato (Cass. ord. n. 9935/22) che: <>.
§ 2. Con il primo motivo di ricorso principale la NOME lamenta -ex art.360, co. 1^, n.4) cod.proc.civ.nullità della sentenza perché criptica, illogica e contraddittoria, per avere la Commissione tributaria regionale affermato in motivazione l’illegittimità di tutti gli (identici) avvisi di accertamento opposti (trascritti in ricorso ed a questo allegati sub nn. 3-6), salvo in dispositivo annullare solo quello relativo al 2008.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce -ex art. 360, co. 1^, n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co. 1^, legge n. 212/00 ed 1, co. 162, legge n.296/06, per avere la Commissione tributaria regionale confermato gli avvisi 2009-2011 nonostante che anch’essi (come dedotto tanto in primo quanto in secondo grado) fossero privi dell’indicazione dei presupposti in fatto e delle ragioni giuridiche dell’imposizione, come per più versi dalla stessa Commissione Tributaria Regionale riconosciuto.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta -ex art. 360, co. 1^, n. 3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 5 , co. 5^, d.lgs. n. 504/92, per avere la Commissione tributaria regionale confermato gli avvisi 20092011 nonostante che anch’essi (come dedotto tanto in primo quanto in secondo grado) facessero riferimento estimativo ad una perizia predisposta dall’Ufficio nel 2010 per imposte dirette, ma relativa all’intero compendio di fabbricato ed aree fabbricabili, senza attribuzione di valore ai singoli cespiti (aspetto anche questo peraltro rilevato nella sentenza impugnata).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce -ex art. 360, co. 1^, n. 3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lg. n. 504/92, per avere la Commissione tributaria regionale confermato gli avvisi 2009-2011 pur dopo aver ritenuto erronea la sentenza di primo grado che aveva escluso il vincolo di pertinenzialità dei terreni rispetto al fabbricato, rilevando a tal fine non lo stato manutentivo di quest’ultimo (come indebitamente osservato dalla Commissione tributaria
provinciale) quanto la <> e la destinazione stabilmente impressa dalla parte. Il che si era risolto nella (contraddittoria) violazione del pacifico principio di non autonoma imponibilità Ici delle aree pertinenziali.
§ 3. Con il ricorso incidentale condizionato (e con quello autonomo, di uguale contenuto) il Comune lamenta: – primo, secondo e terzo motivo (art. 360, co. 1^, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ.), avere la Commissione tributaria regionale dato credito alla tesi della contribuente circa l’avvenuta presentazione della dichiarazione Ici in relazione al fabbricato ed aver quindi ritenuto che il Comune avesse contestato la mancata dichiarazione solo con riferimento alle aree pertinenziali, nonostante che gli avvisi di accertamento si basassero proprio sulla mancata dichiarazione in relazione a tutti indistintamente i cespiti in proprietà della RAGIONE_SOCIALE (fatto decisivo omesso); ciò si era anche concretato nella violazione dell’onere probatorio, spettando alla contribuente l’onere di provare il regolare adempimento dichiarativo; – quarto, quinto, sesto, settimo motivo (art. 360, co. 1^, nn. 3 e 4 cod.proc.civ.), avere la Commissione tributaria regionale apoditticamente ritenuto provato il vincolo pertinenziale, nonostante che quest’ultimo non fosse stato dichiarato ai fini Ici, non fosse stato provato dalla contribuente e dovesse invece essere escluso in ragione dello stato di manutenzione e di inagibilità sostanziale del fabbricato asseritamente asservito; -ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo (art. 360, co. 1^, nn. 3, 4, 5 cod.proc.civ.), avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato (pur in assenza di uno specifico motivo di contestazione della contribuente) la violazione da parte del Comune dell’articolo 31, co. 20, legge n. 289 del 2002 (omessa comunicazione della variante di edificabilità PRG), nonostante che gli avvisi facessero specifico riferimento alla natura edificabile delle aree e che, in ogni caso, tale comunicazione non fosse obbligatoria, così da non
determinare, in caso di sua mancanza, la nullità degli atti impositivi; tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo motivo (art. 360, co. 1^, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ.), avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che il Comune avesse determinato il valore venale del compendio sulla base del solo atto di provenienza, costituito dalla permuta del 9 settembre 2011, nonostante che gli avvisi si basassero anche sulla perizia giurata 25 ottobre 2010 redatta ex articolo 7 legge 448 del 2001. Dal complesso degli accertamenti estimativi così recepiti dal Comune risultava il rispetto, e non la violazione, dei parametri legali di cui all’articolo 5, comma 5^, d.lgs. 504/92; – diciannovesimo e ventesimo motivo (art. 360, co. 1^, nn. 5 e 4 cod.proc.civ.), avere la Commissione tributaria regionale omesso di considerare che il presupposto della imposizione non era costituito dalla variante di destinazione urbanistica dei terreni, ma dalla natura edificabile dell’intero compendio così come già indicato nelle schede allegate agli avvisi (fatto decisivo omesso); -ventunesimo, ventiduesimo, ventitreesimo e ventiquattresimo motivo (art. 360, co. 1^, nn. 3, 4 , 5 cod.proc.civ.), avere la Commissione tributaria regionale affermato la carenza di motivazione dell’avviso e la violazione dei principi di collaborazione e di buona fede da parte dell’amministrazione comunale, in ciò recependo pedissequamente la tesi della contribuente (la quale, a causa della mancata comunicazione della variante di edificabilità PRG, aveva ritenuto di non dover corrispondere alcunché a titolo di Ici), nonostante che la natura edificabile dei terreni fosse perfettamente nota alla NOME, come dal Comune provato in corso di causa. In ogni caso, l’asserita violazione degli obblighi in questione poteva determinare l’esonero dalle sanzioni, giammai dal pagamento dell’imposta.
§ 4. Sono fondati, con assorbimento degli altri motivi di ricorso principale e di ricorso incidentale, il primo motivo di ricorso principale
della NOME nonché i motivi del ricorso incidentale del Comune volti a denunciare (quanto ad annullamento dell’avviso per il 2008) la nullità della sentenza ex art.360, co. 1^, n.4) cod.proc.civ..
La sentenza impugnata è infatti radicalmente nulla per sostanziale assenza di motivazione, atteso che il ragionamento in essa esposto risulta inidoneo ad individuare una chiara, univoca, lineare e coerente ragione decisoria.
La parte motiva si connota per il mero e confuso assemblaggio delle difese delle parti, oltre che per la sovrapposizione di aspetti logici e giuridici che finiscono per renderla difforme da quel ‘minimo costituzionale’ che si è affermato essere la soglia essenziale al di sotto della quale l’obbligo giurisdizionale di motivazione deve ritenersi violato.
Si richiama il fermo indirizzo di legittimità che ha innumerevoli volte recepito e ribadito quanto stabilito da Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, secondo cui: <>.
Con la nuova formulazione – così come interpretata dalla testè indicata sentenza delle SSUU – il legislatore è intervenuto, anche in funzione deflattiva, per ridurre l’ambito di rilevanza del vizio di motivazione.
E ciò è stato fatto secondo le seguenti direttrici: – riconduzione di tale vizio al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso che è rilevante solo quel vizio che si concreti nella violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 Cost., come attuato in via ordinaria dall’articolo 132 n.4) cod.proc.civ.; – conseguente riferibilità del vizio non più alle ipotesi di ‘insufficienza’ della motivazione, ma soltanto a quelle di ‘inesistenza’ della medesima, in quanto appunto rivelatrice dell’ ‘ omesso esame ‘ circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in maniera tale che, nella nuova formulazione, il vizio motivazionale si restringe in quello di violazione di legge, quest’ultima individuata proprio nel suddetto articolo 132 cod.proc.civ., che impone al giudice di redigere la sentenza indicando <>; l’individuazione delle ipotesi di ‘inesistenza’ della motivazione, considerate a tal punto radicali da determinare la nullità della sentenza, non soltanto in senso ‘fisico’ o ‘documentale’ (<>), ma anche logicofunzionale; nel senso di doversi reputare ‘inesistente’, ai fini in oggetto, anche la motivazione materialmente esistente, e però connotata da ‘mera apparenza”, dal <>, da un ragionamento <>; poiché in tutte queste ipotesi la motivazione offerta viene svolta in modo talmente carente o incoerente da non poterla individuare come giustificazione o ragione del decisum e, per ciò
soltanto, da risolversi in una ‘non -motivazione’ su una quaestio facti decisiva, il cui esame viene pertanto omesso.
E ciò, come detto, è proprio quanto si verifica nel caso in esame, nel quale la sentenza:
-sovrappone ed affastella (brevi) parti di motivazione apparentemente autonoma e critica al recepimento di (lunghe) trascrizioni delle difese svolte dalle parti sia in primo sia in secondo grado, senza tra l’altro che questa distinzione tra argomenti ‘propri’ ed argomenti semplicemente ‘sostenuti’ dalle parti nei loro scritti difensivi (non citati) sia resa immediatamente e sicuramente percepibile nell’ambito di un processo di ricostruzione ermeneutica della reale volontà e dell’autonomo ed originale intendimento del giudice in rapporto ai proposti motivi di appello;
-enuclea tutta una serie di vizi e profili di illegittimità degli avvisi opposti, nonché di censure attribuibili alla sentenza di primo grado (mancato previo accertamento ex art. 11, co. 2^, d.lgs 504/92 a fronte della mancata dichiarazione Ici della NOME; erroneo disconoscimento del vincolo di pertinenzialità; omessa comunicazione da parte del Comune delle variazioni del PRG nel senso della edificabilità delle aree, ex art. 31, co. 20, l. 289/02; violazione da parte della stessa amministrazione comunale dell’affidamento della contribuente ex art. 10 legge 212/00; violazione dell’art. 5, co. 5^, d.lgs. 504/92 per mancata adozione dei criteri estimativi ivi previsti; indebita adozione di una stima coacervata e non relativa alle singole particelle; insufficiente motivazione degli avvisi impugnati) che avrebbero dovuto logicamente indurre la corte territoriale a senz’altro annullare gli avvisi;
-dà atto della deduzione in giudizio di fatti virtualmente decisivi (come la mancata dichiarazione Ici in relazione all’intero compendio o, quantomeno, con riguardo al vincolo di pertinenzialità) senza poi
trarne le attese conseguenze in ordine alla debenza, per ciò solo, dell’imposta;
-espone un ragionamento incomprensibile là dove, per un verso, non differenzia il contenuto degli avvisi ed assume che il compendio immobiliare in oggetto aveva mantenuto negli anni le medesime caratteristiche urbanistiche e, per altro, differenzia poi la propria decisione (senza indicarne le ragioni) in ordine ad avvisi di accertamento del tutto sovrapponibili, così da annullare quello per il 2008 e ritenere invece legittimi quelli per gli anni 2009-2011; ciò pur dopo averne enucleato tutti i su riportati vizi di legittimità, taluno dei quali di natura addirittura assorbente perché di ordine formale (come quello di carente motivazione);
Il che si è risolto nell’adozione di una decisione del tutto illogica, criptica ed irragionevole, connotata da un dispositivo palesemente incongruo (opposta decisione su avvisi uguali, ovvero le cui ragioni di diversità non vengono indicate) e su un irrimediabile conflitto tra dispositivo e motivazione (la quale avrebbe dovuto verosimilmente portare ad un esito logico-giuridico di annullamento di tutti indistintamente gli avvisi).
Condivisibile è dunque quanto, come detto, sul punto osservato anche dallo stesso Comune nel dare contezza della pura duplicazione dei motivi di ricorso incidentale condizionato e di ricorso incidentale autonomo, nel senso che la Commissione Tributaria Regionale ha in effetti adottato un’unica (per giunta incoerente, illogica e per molti versi incomprensibile) motivazione a sostegno di decisioni tra loro inconciliabili (ora di annullamento, ora di conferma degli avvisi).
Ne segue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia per nuova disamina e pronuncia, anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
-accoglie il primo motivo di ricorso principale e, in parte qua , i motivi di ricorso incidentale attinenti alla nullità della sentenza impugnata;
-cassa quest’ultima e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie dandone congrua motivazione, decidendo anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 28