Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29946 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14110/2022 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la Sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 10688/2021 depositata il 01/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti, a seguito di controlli effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Ragusa, emergeva che la RAGIONE_SOCIALE nel 2010 aveva dedotto dal reddito d’impresa, detraendo altresì la relativa Iva, costi derivanti da alcune fatture emesse dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE.
Poiché non risultava stipulato alcun contratto di sponsorizzazione, la società veniva invitata a descrivere e documentare analiticamente le sponsorizzazioni.
1.1. L’Ufficio riteneva documentate in modo esauriente le prestazioni di sponsorizzazione ricevute dall’RAGIONE_SOCIALE; tuttavia, avuto riguardo invece ai servizi di sponsorizzazione che sarebbero stati erogati dall’RAGIONE_SOCIALE rilevava che la contribuente non aveva idoneamente documentato l’oggetto di tali prestazioni e concludeva, sulla base dei motivi indicati nell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, che le fatture ricevute erano state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.
1.2. Erano inoltre emessi gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO a carico dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali erano sottoposti ad imposizione i maggiori utili accertati in capo alla società a ristretta base sociale.
RAGIONE_SOCIALE, nonché i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano gli atti impositivi suddetti e le ragioni dei contribuenti trovavano favorevole riscontro in entrambi i gradi del giudizio di merito.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Catania indicata in epigrafe che, rigettando l’appello erariale, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.
I contribuenti resistono con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo. In prossimità dell’adunanza, hanno depositato memoria ex art. 380.b-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Nullità
della sentenza per motivazione apparente. Violazione art. 111 cost., art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., e art. 36 d.lgs. 546/1992». Deduce la Difesa erariale che la motivazione si connota come apparente, ignorando la sentenza di primo grado, con motivazione surrettizia ed indecisa in ordine ai motivi esposti nell’appello dell’Ufficio, in specie alle pag. 3-4. Non è dato infatti evincere, dalla stessa, valutazione sulle eccezioni formulate, così da rendere impercettibile il percorso logico-argomentativo seguito per pervenire alla decisione.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, i contribuenti lamentano, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.с., la violazione e falsa applicazione artt. 163 e 112 c.p.с. , per avere la CTR omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per incertezza dell’oggetto.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione, sollevata dai contribuenti, di inammissibilità del motivo di ricorso principale per difetto di specificità. Il rilievo di apparenza della motivazione è stato, infatti, dedotto con ampia e idonea indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni su cui si fonda, rinviandosi a tale riguardo a quanto già superiormente esposto.
Il motivo è, inoltre, fondato.
4.1. Si premette che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse
sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, Cass. V, n. 5583/2011).
4.2. Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
4.3. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
4.4. Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.
4.5. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare
le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
4.6. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
5. Più specificamente, nel caso in esame, la sentenza in scrutinio non valuta criticamente la motivazione della sentenza di primo grado che fa propria; quindi, il ricorso è fondato sia con riferimento a quanto si assume in tema di motivazione per relationem alla sentenza di primo grado (non vengono esplicitati i motivi addotti dall’Amministrazione , se non per un confuso cenno), sia per l’assoluta genericità del riferimento alle «motivazioni del decreto di archiviazione» e alle «emergenze probatorie versate agli atti di causa» (v. tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. sez. lav. 14 febbraio 2020, n. 3819; v. anche Cass. n. 18619/2023 e n. 18621/2023).
6. Il ricorso principale va conseguentemente accolto e, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa
composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 09/10/2025. Il Presidente NOME COGNOME