Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale AVV_NOTAIO Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME , con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 70/2019 depositata il 7 febbraio 2019 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La CTR, nel respingere con la sentenza impugnata l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti del contribuente (anno d’imposta 2006), conseguente alla contestazione di aver lo stesso svolto le mansioni di amministratore occulto del gruppo ‘Beton’, costituito da una società operativa (che periodicamente veniva spogliata dei
beni e strutture in favore di una nuova società) e di una serie di società ‘cartiere’, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, i cui fatti di evasione sono imputati nell’avviso oggetto di causa all’amministratore occulto, queste ultime costituite al solo scopo di abbattere il reddito dell’operativa, ponendosi come fittizie intermediarie all’acquisto e vendita di beni, di cui maggioravano gli importi, gonfiando così i costi o riducendo il margine di reddito, dunque in adempimento di un disegno fraudolento complessivo, poiché le suddette ‘cartiere’ si trovavano poi nella condizione di non avere mezzi e dunque non offrire alcuna garanzia per il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte maturate.
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso.
Successivamente la difesa erariale ha depositato memorie illustrative.
Così pure deposita memorie il contribuente.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente il controricorrente eccepisce la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione, in quanto il file notificato a mezzo pec non era firmato digitalmente.
L’eccezione è però infondata, poiché la necessità della sottoscrizione del ricorso nativo digitale depositato in modalità analogica da un determinato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Stato è da ritenersi soddisfatta dall’attestazione di conformità del 29 novembre 2019 sottoscritta dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Stato NOME, di cui non è affatto contestata tale qualità.
L’asseverazione in parola, nonostante attesti, in asserito contrasto con la realtà fenomenica, che l’originale informatico dell’atto sia “sottoscritto con firma digitale dall’AVV_NOTAIO“, risulta comunque chiaramente riferita al ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME e agli allegati messaggi di p.e.c. relativi alla notificazione
del ricorso medesimo in data 29 novembre 2021. E la inequivoca riferibilità dell’attestazione anzidetta al ricorso per cui è causa è circostanza che, invero, non è messa in discussione neppure dalla parte controricorrente, le cui difese insistono sul profilo giuridico dell’inesistenza di ricorso nativo digitale privo di sottoscrizione e sulla inidoneità dell’attestazione ex lege n. 53/1994 a supplire a tale carenza. Contrariamente, dunque, a quanto ritenuto dal controricorrente, detta asseverazione esprime la paternità certa dell’atto, proveniente dall’Avvocatura generale AVV_NOTAIO Stato, in capo allo stesso AVV_NOTAIO COGNOME, operando in termini che, nello specifico contesto dato, possono ben essere assimilati alla certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti, palesando anzi, in maniera anche più evidente di quest’ultima (che si riferisce indirettamente all’atto cui accede), il nesso tra l’atto e il suo autore (in termini identici Cass. SSUU 12 marzo 2024, n. 6477).
Va peraltro rilevato come la parte controricorrente, in seno alle memorie, sollevi la questione con riguardo al secondo ricorso, che è AVV_NOTAIO successivamente notificato. L’eccezione qui è, prima ancora che tardiva in quanto introdotta in una fase in cui ciò era ormai precluso, altresì irrilevante posto che, essendo AVV_NOTAIO correttamente notificato il primo ricorso, la proposizione del secondo si appalesa afflitta da inammissibilità per difetto di interesse.
Col primo motivo si eccepisce nullità della sentenza per motivazione assente, in quanto la decisione, pur a fronte di numerosi elementi volti a dimostrare il coinvolgimento quale dominus di NOME COGNOME, ha concluso apoditticamente nel senso della mancata prova circa il fatto che lo stesso fosse amministratore della società RAGIONE_SOCIALE
2.1. Il motivo è fondato.
Invero la CTR ha così motivato per quanto qui di interesse ‘Esaminata la documentazione esistente, già prodotta e richiamata;
tenuto conto di quanto motivato e deciso dai giudici di primo grado in modo coerente e circostanziato (…) La presunta evasione d’imposta non è sorretta da elementi fattuali da modificare quanto già espresso dai giudici della CTP; preso atto della ripetitività degli assunti, non sorretti da prove, dell’RAGIONE_SOCIALE‘, il resto RAGIONE_SOCIALE osservazioni (per così dire) contenute nella motivazione non attengono ai profili oggetto di ricorso.
Orbene, come noto, la motivazione può dirsi apparente quando, pur graficamente esistente, essa non rende ragione del percorso logico attraverso cui il giudice giunge alla sua decisione, dovendosi affidare per la sua ricostruzione ad ipotesi o mere congetture, ovvero allorché lo stesso è caratterizzato da invincibile contraddittorietà rispetto alla decisione stessa.
Nella specie è pacifico che l’ufficio abbia portato numerosi elementi in tal senso, consistenti in evidenze di conti correnti e dichiarazioni di terzi. La stessa difesa della parte controricorrente vi fa riferimento, pur ritenendo, in base alla propria ricostruzione, la relativa non decisività, o la mancanza di riscontri.
La motivazione, quantomai parvente, della decisione si riduce dunque a un’acritica adesione alla prima decisione ed a generici riferimenti all’assenza di prova che, invece, a fronte degli elementi surriferiti, rende appunto la decisione sul punto affidata alle più varie congetture, e proprio ciò dimostra come non sia ricostruibile l’iter logico della decisione, il che determina l’accoglimento del motivo.
3. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024