Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
SOLINO NOME.
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 771/07/2017, depositata in data 27 febbraio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente relativi agli anni d ‘imposta 2007 e 2008. Con gli stessi, l ‘ RAGIONE_SOCIALE
Avv. Acc. IRPEF 2007 e 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20689/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE – provvedeva ad accertare sinteticamente il maggior reddito del detto contribuente, ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; la rettifica del reddito dichiarato originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: rate di mutuo per casa di abitazione, contratti di leasing per autovettura e incrementi patrimoniali.
Avverso l’ avviso di accertamento il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’ufficio , chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., riuniti i ricorsi, con sentenza n. 11003/29/2014, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando in € 32.467,00 il reddito imponibile per l’anno 2007 e in € 49.901,00 il reddito imponibile per l’anno 2008.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Lombardia.
Con sentenza n. 771/07/2017, depositata in data 27 febbraio 201 7, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando quanto statuito in primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato in modo del tutto apodittico la decisione di primo grado, senza indicare neppure
sinteticamente le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della propria decisione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi quarto, quinto e sesto del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché dei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 e del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha sostanzialmente privato i beni – indice del loro valore presuntivo legalmente stabilito (con particolare riferimento al valore da attribuire in via sintetica alle rate di mutuo e ai canoni di leasing ), mentre il contribuente non assolveva al rigoroso onere probatorio sullo stesso gravante.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. La mancanza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e, in materia di processo tributario, dell’art. 36, comma secondo, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ex dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura: – quando essa manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell ‘ oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione; -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., SS.UU., n. 8053/2014).
2.2. In tal senso, questa Corte ha anche aggiunto che: «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da ‘ error in procedendo ‘, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del
proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., SS.UU., n. 22232/2016).
2.3. Ancora, l’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito (c.d. redditometro), nel testo vigente ratione temporis , prevede: – da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui consumi presunti); – dall ‘ altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l ‘ acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell ‘ art. 38 citato, infine, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d ‘ imposta, la cui entità e durata nel possesso devono risultare da idonea documentazione. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa (tra le più recenti, Cass. n. 16904/2023 e Cass. n. 37985/2022). Di conseguenza, l’accertamento non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, oltre che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, ex art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/1973 ( ratione temporis applicabile), anche che, più in RAGIONE_SOCIALE, il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 21142/2016, Cass. n. 20588/2005 e Cass. n. 11300/2000). Questa Corte ha anche chiarito che il giudice tributario, una volta accertata
l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall ‘u fficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare , per l’appunto, la prova contraria offerta dal contribuente (Cass. n. 16904/2023 e Cass. n. 17837/2021). Inoltre, a tutela della parità RAGIONE_SOCIALE parti e del regolare contraddittorio processuale, nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti da redditometro, opera il principio per il quale, all ‘ inversione dell ‘ onere della prova, che impone al contribuente l ‘ allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell ‘ inesistenza del maggior reddito attribuito dall ‘u fficio, deve seguire, ove a quell ‘ onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell ‘ organo giudicante, che non può, pertanto, limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale, relativa agli indici di spesa, entrata nel processo (Cass. n. 18178/2022 e Cass. n. 21700/2020).
2.4. Nel caso di specie risulta evidente il fatto che la C.t.r. sia incorsa nel vizio denunciato in quanto, nel punto in cui afferma del valore presuntivo RAGIONE_SOCIALE strumento del redditometro, che può essere smentito con prova contraria del contribuente, si limita ad aggiungere che il contribuente ha integrato tale prova contraria, senza dare, per l’appunto, effettivamente conto RAGIONE_SOCIALE dimostrazioni addotte dallo stesso e del come esse siano in concreto tali da vincere la presunzione di maggior reddito determinato dall’amministrazione finanziaria, sembrando rimandare sul punto, sostanzialmente, alle valutazioni compiute dal Giudice di prime cure. Risulta ictu oculi che il Giudice del merito non ha effettivamente esaminato e valutato quanto eventualmente allegato e provato dal contribuente per giustificare gli indici di spesa rilevati con l ‘ accertamento sintetico dall ‘amministrazione finanziaria.
2.5. A tal proposito, anche laddove si voglia ritenere motivata per relationem la sentenza impugnata, bisogna ricordare come per questa Corte tale motivazione risulti legittima «a condizione che il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva RAGIONE_SOCIALE due sentenze risulti appagante e corretto» (Cass. n. 18231/2016; la quale richiama Cass. n. 11138/11, Cass. n. 18625/10 e Cass. n. 15843/08), presupposti che non si rinvengono nel caso di specie.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2024.