Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3294/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale allegata al ricorso (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4557/20/2018, depositata il 26.10.2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l ‘atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui
Oggetto:
Tributi
erano state irrogate sanzioni per violazioni in materia obblighi dichiarativi di cui al l’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, in relazione agli anni 2003 -2007;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando che:
la vicenda in esame scaturiva dalle risultanze di una indagine svolta nell’ambito di un procedimento penale che aveva portato alla luce una imponente frode fiscale organizzata dal COGNOME, da COGNOME NOME e da altri soggetti, mediante l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti nell’ambito dell’attività di numerose società , anche estere, consentendo alle società operative, riconducibili al COGNOME e al COGNOME di evadere le imposte, mediante l’annotazione di costi fittizi, e di far confluire il flusso di denaro proveniente dalle predette società, attraverso il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture, nei conti correnti riconducibili ai soggetti coinvolti nella frode, aperti presso banche operanti in paesi off shore ;
nella sentenza di applicazione della pena concordata n. 15/520 emessa in data 18.02.2015 ai sensi dell’art. 444 e ss. cod. proc. pen . anche nei confronti del COGNOME, passata in giudicato, viene dato atto che il predetto contribuente aveva assolto tempestivamente il proprio debito tributario, ‘risarcendo il danno con riferimento ai titoli di reato in contestazione idonei a produrre un danno tributario immediato e diretto’ , che aveva prestato acquiescenza agli avvisi di accertamento notificatigli, inerenti le società operative di primo livello (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), e che ‘non rilevavano in questa sede eventuali ulteriori addebiti che l’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenga accertati a carico dei medesimi imputati, e per i quali siano stati notificati corrispondenti avvisi, ma che non rientrano nel quadro dei fatti qui penalmente significativi’ ;
-il primo giudice aveva rilevato che, alla luce dell’ intervenuto ristoro del debito tributario in sede penale, l’atto impugnato risultava illegittimo, in quanto non congruamente motivato ‘in ordine alla determinazione di ulteriori debiti tributari a carico del ricorrente conseguenti a redditi aggiuntivi percepiti quale persona fisica in conseguenza dell’attività RAGIONE_SOCIALE società di capitali coinvolte a vario livello nel meccanismo fraudolento non legittimandosi altresì, per l’effetto, l’applicazione di correlative sanzioni tributarie’ ;
-i motivi dell’appello erano inconferenti, in quanto non riguardavano la ratio della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto risolutiva la inesistenza di pretese tributarie ulteriori rispetto all’ammontare RAGIONE_SOCIALE imposte evase e poi pagate, con l’acquiescenza agli accertamenti emessi a carico RAGIONE_SOCIALE società operative;
-l’RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad affermare che le maggiori imposte evase erano ‘ovviamente diverse da quelle già definite per acquiescenza da controparte ‘, che erano state ‘ implementate dal corredo sanzionatorio secondo legge ‘ , e che ciascun provvedimento impugnato spiegava le ragioni della singola ripresa;
come aveva rilevato il primo giudice, peraltro, nella citata sentenza di patteggiamento erano state ricomprese le imputazioni ‘relative ai delitti tributari -fine consumati sia nell’ambito RAGIONE_SOCIALE società operative sia nell’ambito RAGIONE_SOCIALE società filtro’ , in relazione alle predette imputazioni il GIP aveva riconosciuto ‘l’avvenuto pagamento del debito tributario’ e aveva ‘espressamente escluso che sia legittimata altresì, per l’effetto, l’applicazione di correlative sanzioni tributarie’ ; -del resto, l’atto di contestazione si fondava ‘ sui redditi di capitale derivanti dalle società e per le annualità ricomprese nel procedimento penale conclusosi con la citata sentenza di patteggiamento ‘ , come aveva riconosciuto anche l’Ufficio nelle premesse dell’atto impugnato, nulla rimanendo nell’atto di appello circa la ‘possibilità, pur formulata
dai primi giudici, di addebiti ulteriori, conseguenti a redditi aggiuntivi percepiti quale persona fisica in conseguenza dell’attività RAGIONE_SOCIALE società di capitali coinvolte a vario livello nel meccanismo fraudolento e all’applicazione di correlative sanzioni tributarie’ ;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
il contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 7 Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione, non essendosi la CTR pronunciata sui motivi di appello che riguardavano la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che presiedono la tassazione RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie presenti su conti correnti esteri, limitandosi ad affrontare il diverso problema relativo alla dimostrazione della distribuzione di utili extra bilancio, che esulava dalla materia del contendere, avendo riguardato i distinti avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva recuperato nei confronti del COGNOME gli utili extrabilancio afferenti alle società coinvolte nel meccanismo fraudolento;
-preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività;
-l’art. 6, comm a 11, del d.l. n. 119/2018, relativamente alle liti che possono essere definite, prevede che sono sospesi, per un periodo di nove mesi, ‘i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019′;
-secondo l’interpretazione accolta da questa Corte, la sospensione dei termini d’impugnazione dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019, prevista dalla suddetta disposizione, opera ex lege , in presenza dei requisiti di definibilità, anche solo in astratto (ovvero senza la necessità di una concreta istanza di definizione), della lite pendente (Cass. n. 41170 del 2021 e Cass. n. 8273 del 2022);
poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 26.10.2018 e il termine lungo di impugnazione (in assenza di notifica) era destinato a scadere il 26.04.2019 e, dunque, nella pendenza della sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (24 ottobre 2018 – 31 luglio 2019), la notifica del ricorso, avvenuta in data 8 gennaio 2020, risulta tempestiva;
ciò premesso, il motivo è fondato con riferimento alla censura di motivazione apparente nei termini di seguito indicati;
come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
-deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo” , in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232);
orbene, dopo avere richiamato alcune parti della sentenza di primo grado, la CTR si limita ad affermare che i motivi di appello erano inconferenti e che l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie sarebbe stata esclusa dalla sentenza di applicazione della pena concordata, emessa nei confronti del COGNOME ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nel procedimento penale in cui il predetto contribuente aveva saldato i propri debiti tributari, fondandosi l’atto di contestazione impugnato sui redditi di capitale derivanti dalle società e per le annualità ricomprese nel medesimo procedimento penale;
-il giudice di appello ha poi precisato che l’Amministrazione non avrebbe preso posizione (‘rimanendo poi nell’atto di appello del tutto silente’) in ordine alla possibilità ‘ di addebiti ulteriori conseguenti a redditi aggiuntivi percepiti quale persona fisica in conseguenza dell’attività RAGIONE_SOCIALE società di capitali coinvolte a vario livello nel meccanismo fraudolento e all’applicazione di correlative sanzioni tributarie’;
-dal contenuto dell’atto di appello, invece, come riprodotto nel ricorso per cassazione, risulta che l’Ufficio, oltre a ribadire quanto già dedotto nelle controdeduzioni di primo grado, in ordine alla sussistenza di adeguata motivazione dell’atto impugnato, aveva espressamente censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui la CTP ‘revoca in dubbio il medesimo ruolo di beneficiario ultimo dei medesimi introiti illeciti ‘ e ‘insinua, in modo generico e senza adeguato vaglio istruttorio, la presumibile eccessività del carico tributario, probabilmente senza tener conto del peso RAGIONE_SOCIALE sanzioni inflitte, rigorosamente secondo legge, dall’Amministrazione finanziaria’ ;
-le frammentarie argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non permettono di comprendere il percorso motivazionale svolto dal giudice di appello che ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado, senza nemmeno affrontare la questione posta alla base della pretesa sanzionatoria, come richiamata nel ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio mediante la riproduzione del contenuto dell’atto di contestazione impugnato, dal quale risulta che la sanzione riguardava la violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, con riferimento alla somme depositate su conti correnti esteri, riconducibili al COGNOME;
poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232);
ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2023.