Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26516 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/10/2025
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 6327/7/2022 depositata in data 11/07/2022 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nullità – apparente
Motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1203/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
Con sentenza n. 658/2018 del 18/06/2018 la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Enna accolse parzialmente l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad Ires, Iva e Irap dell’anno 2011 con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato a tassazione l’importo di € 1.915.506,00 di cui € 1.895.506,00 dalla ricostruzione indiretta di cui al rilievo n. 5/2011 del pvc, € 20.000,00 scaturenti dal disconoscimento della nota di credito di cui al rilievo n. 2/2011, nonché ai fini Iva l’impo rto di € 407.889,00 , di cui € 5.833,00 quale imposta indebitamente contabilizzata a credito a seguito della registrazione della nota di credito n. 03/11/V come da rilievo 6/2011.
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Sicilia, in contumacia della società contribuente, rigettò l’appello erariale.
Contro tale decisione ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, con un motivo.
La contribuente, ai cui difensori di primo grado nonché personalmente il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 10/01/2023, non svolge attività difensiva.
Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 10/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), censurando la sentenza per motivazione apparente.
Il motivo è fondato.
2.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c . (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la
motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
2.2. Ciò premesso, nel caso in esame l ‘RAGIONE_SOCIALE rettificava gli imponibili dichiarati per il 2011 dalla società, esercente attività di costruzioni edili. In particolare, l’ufficio, rilevato che la società non aveva prodotto i prospetti di dettaglio RAGIONE_SOCIALE giacenze e che i risultati economici dichiarati apparivano (anche per altre annualità) in
contrasto con principi di redditività e logica di impresa, rettificava gli imponibili dichiarati, applicando ai ricavi una percentuale di redditività sul costo del venduto pari al l’ 1,35% (mediana tra quella del l’ 1,74% risultante dallo studio di settore e quella dello 0,70% applicata dalla parte).
La Commissione tributaria provinciale di Enna, adita dalla società contribuente, con sentenza n. 658/1/18, accoglieva in parte il ricorso ritenendo che dovesse essere applicata una percentuale di redditività del l’ 1,05%.
L’Ufficio proponeva appello , contestando, anche sotto il profilo della extrapetizione, la ritenuta irrilevanza della mancanza dei prospetti di dettaglio RAGIONE_SOCIALE giacenze, e l’apodittica applicazione della percentuale dell’1,05%
La CTR della Sicilia rigettava l’appello con la seguente motivazione: «Analogamente infondato si palesa il motivo che poggia sulla incongruenza dei dati reddituali ricavata dall’anomala contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE giacenze stante il rilevato e non oppugnato comportamento economico dell’impresa verificata la quale evidenza un’atti vità funzionale alla sola vendita degli immobili la cui realizzazione è data in appalto a terzi, con il risultato di rendere irrilevante sul piano economico-reddituale il dato carente».
2.3. Tale motivazione si palesa come meramente apparente, nei termini sopra descritti, in quanto la ratio decidendi e gli elementi di fatto posti a fondamento della descritta attività imprenditoriale e della economicità del comportamento dell ‘ impresa non appaiono oggettivamente individuabili.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguenza cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME