Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21559 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27062/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 1388/2022 depositata il 07/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2014, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato al suo indirizzo l’inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle fatture ricevute dalla RAGIONE_SOCIALE
La CTP di Milano rigettava il ricorso della contribuente.
La CTR della Lombardia ha respinto il successivo appello della Newacton, che ora si affida a tre motivi di ricorso. L’Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si adombra la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 111, co. 6, Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per ‘ assenza assoluta di motivazione ‘.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 12 L. n. 212 del 2000, 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 2697 c.c. e 99 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., avendo il giudice d’appello violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 c.c. e 2727 c.c., stante la ‘ inidoneità degli elementi indiziari addotti’.
È fondato e va accolto il primo motivo di ricorso. Le altre due censure restano conseguentemente assorbite.
La CTR ha, invero, così argomentato il rigetto dell’appello: ‘ La Commissione letta attentamente la documentazione in atti, ritiene l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE non meritevole di accoglimento. L’innesco di tutta la vicenda tra origine da una segnalazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate di Cremona, con la quale si informava l’ufficio che a seguito di verifica condotta nei confronti delle società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sono state rilevate gravi irregolarità inerenti il fornitore ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in fallimento dal 20 maggio 2015 e rappresentata all’epoca dei fatti dal sig. COGNOME COGNOME Veniva segnalato inoltre che a partire dal 2014, la società RAGIONE_SOCIALE ha continuato ad avere rapporti commerciali, aventi ad oggetto le medesime prestazioni, con una nuova società denominata ‘RAGIONE_SOCIALE ed aveva come referente Le questioni non trattate nel presente giudizio non possono quindi essere considerate omesse o non esaminate dalla pronuncia, ma sono ritenute non rilevanti ai fini del decidere, ovvero sostanzialmente ricomprese o superate dalle questioni, trattate, motivate e decise ‘.
La motivazione è vistosamente incomprensibile, non lascia cogliere la propria ratio decidendi , vulnera la soglia del minimo costituzionale.
Dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la sentenza poggia su una motivazione che non consente di « comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato », non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un « ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi » (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232).
Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda,
tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232 citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124).
Nel caso che occupa, si è in presenza di una tipica fattispecie di «motivazione apparente», perché la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del « minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante v. Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbite le rimanenti censure, consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbite le rimanenti censure; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME