Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 1031-2024, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , P_IVA, in persona del suo legale rappresentante p.t. –
Intimata avverso la sentenza n. 3541/2023 della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Campania, depositata il 1° giugno 2023; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nell’ adunanza camerale del 28 maggio 2025;
FATTI DI CAUSA
Iva -Sanzioni -Fatturazione infedele -Motivazione apparente
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso emerge che l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso d’accertamento con cui , relativamente all’anno d’imposta 2014, erano recuperate imposte dirette ed Iva, ritenute evase.
L’ufficio aveva nello specifico contestato a lla società la dichiarazione di un imponibile di oltre 5.405.772 ,00 € ad esigibilità differita , mancando invece i presupposti prescritti dall’art. 6, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 per l’applicazione di quel regime impositivo . Con l’atto d’accertamento era no pertanto recuperate le imposte dovute, tra cui l’iva per un importo di €. 1.189.269,84, ed irrogate le sanzioni, per infedele dichiarazione ed infedele fatturazione , per l’importo di € 1.605.514,00, così determinate in applicazione del cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALE due violazioni.
Nel giudizio promosso dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11489/2021 furono integralmente confermate le riprese relative alle imposte, mentre, quanto alle sanzioni, disconosciuta la violazione della falsa fatturazione, esse furono rideterminate in € 1. 258.578,00.
La pronuncia fu appellata dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Campania, che, nella contumacia della appellata, con sentenza n. 3541/2023 dichiarò il gravame inammissibile.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui non ha resistito la società.
All’esito dell’adunanza camerale tenutasi il 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’ufficio ha denunciato la violazione degli artt. 36 e 53, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il collegio sarebbe incorso in un error in procedendo , laddove ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per violazione dell’art. 53 del d.lgs., n. 546/1992. Dalla mera lettura dell’appello appare evidente come l’Ufficio a vesse invece rispettato requisito della specificità dei motivi, riproponendo in secondo grado la tesi difensiva espressa nel pregresso grado
di giudizio in ordine alla legittimità del calcolo RAGIONE_SOCIALE sanzioni, così come descritto e riportato nell’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo l’ufficio si duole, in subordine, della violazione degli artt. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, nonché 21, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe erronea in diritto, laddove, sebbene in essa si riconosca la legittimità dell’operato dell’Ufficio, nonché la mancata prova dell’esigibilità differita RAGIONE_SOCIALE fatture in contestazione, non ha riconosciuto la fattispecie astratta di infedeltà della fatturazione stessa, causata da un’infedele ed errata registrazione RAGIONE_SOCIALE fatture come ad esigibilità differita.
Il primo motivo trova accoglimento, riducendosi la decisione ad una petizione di principio, che rivela l’apparenza della motivazione.
Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché
graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1° marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.
Nel caso di specie, a fronte RAGIONE_SOCIALE questioni e RAGIONE_SOCIALE ragioni sottoposte al vaglio del giudice d’appello, per contestare l’ annullamento, da parte del giudice di primo grado, RAGIONE_SOCIALE sanzioni per falsa fatturazione, come previste dall’art. 6, d.lgs. n. 471 del 1997, il giudice di II grado si è limitato ad affermare che « Certamente infedele fatturazione e infedele dichiarazione possono concorrere, ma sempre che ricorrano i presupposti di entrambe le infedeltà. Viceversa, nel caso di specie poteva ravvisarsi solo l’infedele dichiarazione (con riferimento alla sussistenza dei presupposti della esigibilità differita, rimasta indimostrata), ma non l’infedele fatturazione non essendo contestata né negli atti impugnati, né nel motivo di gravame (confuso e generico) la non corrispondenza RAGIONE_SOCIALE fatture ai fatti economici in esse rappresentate ».
Emerge con evidenza che, pur a fronte di una serie di argomentazioni portate all’attenzione della Corte dalle difese erariali, e innanzitutto la considerazione, secondo cui la documentazione prodotta dalla società all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate in sede di verifica si riferiva esclusivamente al 2017 -laddove le fatture afferivano al 2014, e per que st’ultima annualità occorreva dunque allegare atti che identificassero le operazioni commerciali fatturabili secondo il regime della esigibilità differita-, nonché che ‘ nella fattispecie concreta, indicare nella fattura emessa che il pagamento della stessa è differito nel tempo (trattandosi di IVA in sospensione di imposta), concretizza un’infedeltà che genera danno all’erario, poiché posticipa nel tempo quanto dovuto nell’immediato’ , la motivazione della pronuncia ora al
vaglio della Corte si limita ad osservazioni del tutto prive di qualsivoglia contenuto obiettivo.
Il motivo va pertanto accolto.
L’accoglimento del primo assorbe il secondo.
Il ricorso in definitiva è fondato e la sentenza deve essere per l’effetto cassata, con rinvio del processo alla Corte di Giustizia di II grado della Campania, che, in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame del ricorso d’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia il processo alla Corte di Giustizia di II grado della Campania, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 28 maggio 2025
Il Presidente
NOME COGNOME