Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28832 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IVA-IRAP 2011.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24891/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, con sede in Monte San Giovanni Campano (INDIRIZZO, INDIRIZZO Stefano, in persona del legale rappresentante protempore;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio -sezione staccata di Latina n. 979/2021, depositata il 17 febbraio 2021;
udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO; preso atto dell’intervento del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso terzo profilo;
-Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 30 novembre 2016, alla RAGIONE_SOCIALE, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, all’esito di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, veniva disconosciuta l’attività di RAGIONE_SOCIALE sportiva dilettantistica, ed i redditi relativi all’anno d’imposta 2011 erano assoggettati a regime ordinario, come redditi da attività commerciale, con rideterminazione di maggiore IRES (€ 30.607,00), IRAP (€ 4.341,00) ed IVA (€ 23.436,00).
L’avviso di accertamento in questione veniva notificato anche ai soci COGNOME NOME (in proprio e quale legale rappresentante), COGNOME NOME e COGNOME NOME.
L’RAGIONE_SOCIALE ed i soci impugnavano l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 1124/2017, depositata il 18 dicembre 2017, rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Interposto gravame da parte dei contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio -sezione staccata di Latina, con sentenza n. 979/2021, pronunciata il 19 dicembre
2019 e depositata in segreteria il 17 febbraio 2021, rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 17 settembre 2021).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre 2025, sempre ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
E’ intervenuto il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo di ricorso, rigettato il resto.
– Rilevato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.
Deducono, in particolare, i ricorrenti che la sentenza impugnata era nulla per vizio di motivazione (mancanza di motivazione o motivazione apparente), in quanto il contenuto di detta motivazione era assolutamente generico, non prendendo, la C.T.R., posizione sugli specifici motivi di appello, e non confrontandosi con le questioni di fatto e di diritto sollevate dai contribuenti.
R.NUMERO_DOCUMENTO. N. NUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
1.2. Con il secondo motivo i contribuenti eccepiscono violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.
Deducono, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di pronunciarsi su specifici motivi di appello, ed in particolare: a ) sul motivo di appello riguardante la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. pronunciata sulla questione riguardante il «difetto di motivazione dell’atto impugnato, anche rispetto al presunto impiego di mano d’opera in nero, al numero di cavalli a disposizione, soprattutto rispetto alla questione nodale della quantificazione degli importi che sarebbero stati occultati; b ) sul motivo di appello riguardante la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte di primo grado, che non si sarebbe pronunciata sulla questione del «mancato assolvimento , da parte dell’Ufficio, dell’onere della prova su di esso gravante. Ciò soprattutto rispetto al tema nodale della quantificazione dei redditi asseritamente occultati dall’RAGIONE_SOCIALE»; c ) sul motivo di appello riguardante, ancora, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la C.T.P. non si sarebbe pronunciata sulla questione del «coinvolgimento di COGNOME NOME e COGNOME NOME come obbligati in solido dell’RAGIONE_SOCIALE, pur non avendo gli stessi posto in essere nessuna attività nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE e pur non avendo essi mai agito in nome e per conto della stessa»; d ) sul motivo di appello riguardante la violazione, da parte dell’Ufficio, dell’onere della prova su di esso incombente, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata, in fine, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nella legge n. 398/1991 e negli artt. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi) e 5 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rilevano, in particolare, i contribuenti che la sentenza di appello non avrebbe, a loro avviso, adottato una «posizione univoca» sulla natura dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo, in maniera contraddittoria, che «l’RAGIONE_SOCIALE sia priva dei requisiti per beneficiare del regime agevolato sia priva RAGIONE_SOCIALE caratteristiche richieste ‘ per qualificarsi come ente commerciale’».
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati.
2.1.1. Innanzitutto, contrariamente a quanto eccepito dall’RAGIONE_SOCIALE, i motivi in questione sono pienamente ammissibili.
I motivi in questione, infatti, lungi dall’essere generici ed indeterminati, indicano specificamente quali sarebbero i vizi della sentenza impugnata, e cioè, da un lato, la AVV_NOTAIOanziale mancanza di motivazione (e quindi il mancato raggiungimento del c.d. minimo costituzionale necessario per la comprensione del percorso logicogiuridico della decisione), e, dall’altro, l’omessa pronuncia su specifici motivi di appello. Né, peraltro, con i vizi in questione i ricorrenti trasmodano nella censura RAGIONE_SOCIALE valutazioni in fatto operata dalla Corte regionale.
2.1.2. Orbene, con riferimento al lamentato vizio di motivazione, è noto che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l’anomalia motivazionale
denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza – nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. , non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).
A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi – che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo t ributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza
della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).
In particolare, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618).
Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non può dirsi raggiunto, in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermazioni puramente assertive ed apodittiche , senza una valutazione effettiva dei motivi di appello e RAGIONE_SOCIALE censure so llevate con l’atto di gravame.
In questo senso, la motivazione della sentenza è assolutamente carente, e la C.T.R. ha anche omesso di
esaminare specificamente le censure sollevate dagli appellanti, che di per sé erano invece specifiche e puntuali, con particolare riferimento a quelle indicate nel secondo motivo di ricorso .
2.2. Il terzo motivo deve ritenersi assorbito.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento al primo e secondo motivo, con assorbimento del terzo.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado del Lazio -sezione staccata di Latina, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio -sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025.
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)