Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29084 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
Oggetto: Società di capitali a ristretta base – Presunzione di distribuzione degli utili ai soci – Distinti ricorsi della società avverso l’avviso di recupero IRES e l’avviso di recupero IRPEF per omessa ritenuta P regiudizialità dell’accertamento relativo all’IRES – Sospensione ex art. 295 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22243/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Sicilia, n. 1052/15/2021, depositata in data 1° febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO2011, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE entrate aveva
acclarato l’omessa ritenuta IRPEF (per euro 5.890,00) sui maggiori utili extracontabili attribuiti, per l’anno di imposta 2006, al socio NOME COGNOME, titolare del 5% RAGIONE_SOCIALE quote.
L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato in euro 942.312,00 il reddito imponibile della società, considerata a ristretta base; il reddito non dichiarato andava considerato quale utile extracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci.
La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso rilevando, da un lato, che l’avviso di accertamento presupposto era stato in parte annullato dalla stessa CTP (con sentenza n. 1432/2/2012, con cui il reddito imponibile era stato quant ificato nel minor importo di euro 571.213,16) e, dall’altro, che in ogni caso la pretesa relativa all’omessa ritenuta IRPEF era illegittima in quanto fondata su una semplice presunzione di secondo grado (di distribuzione degli utili ai soci), priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia deducendo, preliminarmente, la pendenza (in grado di appello) del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento societario relativo all’IRES; nel merito, evidenziava la correttezza del proprio agire, operando, nelle società di capitali a ristretta base, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
La CTR accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e rideterminando la percentuale degli utili da attribuire al socio NOME COGNOME sulla base dei ricavi come quantificati (in euro 571.213,16) nella sentenza della CTP n. 1432/12, e da sottoporre alla ritenuta del 12,50%.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 22 ottobre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del D.Lgs. 546/1992. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione». Sostiene che la CTR avrebbe nella specie condiviso il decisum (tra l’altro, non definitivo) della CTP sul pregresso avviso di accertamento societario, con cui erano stati rideterminati i ricavi in importo inferiore, senza riportare i passi della sentenza richiamata. In tal modo è impossibile ricostruire l’iter logico seguito dal giudice di appello per pervenire all’accoglimento solo parziale del gravam e dell’Ufficio.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
1.3. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della
decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
1.4. Nella specie la CTR ha ritenuto che la decisione della CTP n. 1432/12 (resa in altro giudizio e non ancora definitiva) ‘allo stato influisce sulla decisione del presente ricorso’, non potendo non tenersi conto della stessa ai fini della quantificazione dei ricavi, sostanzialmente, in definitiva, condividendone la motivazione.
Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere condivisibile la decisione della CTP di Catania n. 1432/12.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale l ‘Ufficio deduce la «violazione e/o falsa applicazione d ell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 49 del D.Lgs 546/1992 (art. 360 n. 4 c.p.c.)», censurando la sentenza di appello per non aver considerato che l’avviso di accertamento societario relativo all’IRES 2006 fosse ancora sub iudice (innanzi alla CTR in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10147/2020).
Il primo motivo di ricorso va, quindi, accolto, assorbito il secondo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, perché in diversa composizione
proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME