Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13641/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 691/05/20 depositata il 19/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 691/05/20 del 19/11/2020, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE Alessandria (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 193/03/17 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dall’associazione contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2011.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso in ragione del disconoscimento della natura di ente non commerciale di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente azzeramento dei benefici fiscali previsti dalla legge.
1.2. La CTR rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che: a) nel corso del giudizio di secondo grado non erano emersi «elementi sufficienti e validi per sovvertire il giudizio di I° grado. Anzi, la motivazione della sentenza di I° grado appar articolata e ben argomentata su ogni aspetto della controversia e sempre mirata all’osservanza delle norme fiscali sul punto, ossia l’art. 148 del TUIR e le norme ex lege n. 398/1991»; b) in particolare, la CTP aveva evidenziato che nel rendiconto annuale sulla gestione della RAGIONE_SOCIALE non erano evidenziate in maniera dettagliata le entrate ed era omessa l’esposizione del saldo contabile relativo all’anno precedente ; c) l’appellante non aveva «apportato elementi convincenti né provato le sue avverse critiche alla sentenza impugnata», che andava, dunque, confermata.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a sette motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR reso una motivazione che, sebbene graficamente esistente, risulta formulata in termini di mera adesione alla sentenza di primo grado e deve considerarsi, pertanto, apparente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine ai proposti motivi di appello.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per travisamento della prova, avendo la CTR ritenuto, in adesione alla sentenza di primo grado, la mancanza di dettaglio delle entrate che emergerebbe dal rendiconto dell’ente dell’anno 2011. Tale asserzione contrasta nettamente con il rendiconto 2011 prodotto agli atti e con la documentazione a supporto del rendiconto (registro IVA minori).
1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, tra i quali: i) immagine esterna, dimensione dei locali e attrezzatura dell’ASD conforme alla natura dell’ente; ii) esistenza e contenuto del libro soci; iii) correttezza e attendibilità della contabilità dell’associazione; iv) correttezza dell’adempimento degli obblighi formali e sostanziali dell’ente previsti dallo statuto e dalla legge.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR applicato erroneamente le regole in materia di riparto dell’ onere della prova. In particolare, se è vero che spetta al contribuente dimostrare il possesso dei requisiti di legge che consentono di poter usufruire dei benefici fiscali, tuttavia l’Amministrazione finanziaria risulta previamente gravata dall’onere di dimostrare l’esistenza di elementi che escludano il godimento di detti benefici.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 148 e 149 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), per avere la sentenza impugnata omesso di riconoscere il trattamento fiscale agevolato previsto da tali norme per le attività istituzionali e commerciali svolte dall’associazione sportiva, nonostante l’appartenenza della stessa a Federazioni Italiane riconosciute e l’iscrizione al registro del CONI. In buona sostanza, il mancato riconoscimento della natura dell’ente richiederebbe che la sua attività avesse per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, dovendo, in caso contrario, qualificarsi in ogni caso l’ente come non commerciale.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, conv. con modif. nella l. 27 luglio 2004, n. 186, per non avere la CTR dato rilievo né all’attività sportiva ed agonistica esercitata dall’associazione in ossequio al proprio statuto, né all’iscrizione al Registro del CONI, così disconoscendone la natura di ente non commerciale.
Il primo motivo, con il quale si contesta motivazione apparente della sentenza impugnata, è fondato e assorbente degli altri motivi di ricorso.
2.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Sotto diverso profilo, è stato evidenziato che « Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale
tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato » (Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf. Cass. n. 29028 del 06/10/2022; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015).
2.3. Nel caso di specie, la CTR si è pedissequamente rifatta alla motivazione della sentenza della CTP, senza riprodurla e senza chiarire in alcun modo le ragioni per le quali, a fronte dei motivi di appello proposti da Polisportiva, le stesse siano da ritenersi corrette, affidandosi ad espressioni di condivisione del tutto generiche.
2.4. L’unico concreto rilievo riguarda il dettaglio del rendiconto annuale dell’associazione, ma il giudice di appello omette del tutto di chiarire le ragioni della rilevanza di detta sottolineatura ai fini del giudizio.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 26/06/2025.