Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33646 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33646 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4447/2018 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME COGNOME, in virtù di procura conferita a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 5 luglio 2017, rep. n. 42911, nella qualità di successore a titolo universale ex art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dallAVV_NOTAIO, entrambi con stu dio in Genova, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Genova, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, con studio in Genova,
IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE
elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura speciale in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento e successiva nomina di nuovo domiciliatario;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria 19 giugno 2017, n. 898/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 8 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di successore a titolo universale della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ex art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria 19 giugno 2017, n. 898/05/2017, che, in controversia su impugnazione di ventuno intimazioni di pagamento ed un avviso di mora in dipendenza di altrettante cartelle di pagamento per imposta di registro, ha rigettato l’appello proposto da lla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ n ei confronti dell a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova il 7 agosto 2013, n. 156/14/2013, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che: 1) i vizi rilevati nella sentenza di prime cure non rientravano nella casistica prevista dall’art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 2) le notifiche degli atti presupposti erano inesistenti e insanabili; 3) la litispendenza
non era operante, essendo diversi gli atti impugnati nel procedimento già pendente dinanzi al giudice di legittimità; 4) le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento non erano state validamente effettuate;
l a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha resistito con controricorso;
le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a cinque motivi;
1.1. con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente, senza un’espressa esposizione de llo svolgimento processuale (ma con il mero rinvio alla decisione di prime cure), RAGIONE_SOCIALE richieste RAGIONE_SOCIALE parti (ma con la sola menzione della generica proposizione dell’appello) e dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto (ma con l’enunciazione di ragioni non relazionabili al presente procedimento);
1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado senza pronunciarsi sull’eccezione di litispendenza e sull’eccezione di improponibilità de i vizi relativi alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 cod. proc. civ. e 19, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che la questione concernente la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento era stata già decisa in altro procedimento pendente dinanzi al giudice di legittimità e non poteva essere riproposta nel presente procedimento;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado della produzione allegata all’atto di appello in ordine alla notifica corrispondente a ciascuna cartella di pagamento;
1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di « norme di diritto » con riguardo alla notifica RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato incomprensibilmente affermato dal giudice di secondo grado, in totale assenza di motivazione, che « si rileva la inesistenza della notifica e quindi l’impossibilità di sanatoria », non essendo chiaro se si facesse riferimento alle impugnate intimazioni di pagamento, tenendo conto della produzione in giudizio e della sanatoria dei vizi di notifica.
il primo motivo è fondato per quanto di ragione, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi;
2.1 come è noto l’art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla modifica apportata da ll’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che: « La sentenza deve contenere: (…) 2) la concisa esposizione dello svolgimento del
processo; 3) le richieste RAGIONE_SOCIALE parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; (…) »;
2.2 ora, è pacifico nel rito civile (ma con argomentazioni valide anche per il rito tributario) che l’ omessa, inesatta o incompleta trascrizione RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti nell’epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 10 marzo 2006, n. 5277; Cass., Sez. 3^, 1 giugno 2010, n. 13425; Cass., Sez. 2^, 4 febbraio 2016, n. 2237; Cass., Sez. 2^, 9 maggio 2018, n. 11150; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21079; Cass., Sez. 1^, 17 febbraio 2021, nn. 4228 e 4229; Cass., Sez. 3^, 20 settembre 2023, n. 26934) e che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2010, n. 22845; Cass., Sez. 6^5, 20 gennaio 2015, n. 920; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2016, nn. 25522 e 25523; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33602; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10700; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804; Cass., Sez. 1^, 18 aprile 2023, n. 10306);
2.3 nella specie, in base al tenore della sentenza impugnata, si evince che il giudice del gravame: a) rinviava per relationem alla decisione di prime cure « per l’esposizione dei fatti origine del contenzioso »; b) individuava l’oggetto della controversia in « una intimazione di pagamento » emanata dall’agente della riscossione nei confronti della contribuente; c) sintetizzava l’esito della decisione di prime cure nell’accoglimento del ricorso della contribuente e la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali; d) indicava in via indiretta i quattro motivi di appello dell’agente della riscossione attraverso l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a fondamento del loro rigetto;
2.4 ne discende che la censurata carenza degli elementi testuali non inficiava di per sé la completezza formale della sentenza impugnata, che emergeva da una ricostruzione organica e complessiva del suo contenuto;
2.5 ciò non di meno, la motivazione della sentenza impugnata era intrinsecamente compromessa da una sibillina esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giustificatrici del rigetto dell’appello;
2.6 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
2.7 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della
sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
2.8 nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’ inadeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto d ell’appello, che è stato inidoneamente giustificato con un ‘analisi decontestualizzata, per genericità e astrattezza, RAGIONE_SOCIALE censure mosse dall’appellante alla pronunzia di prime cure, non essendo intellegibili i concreti riferimenti RAGIONE_SOCIALE considerazioni espresse in punto di diritto alle circostanze accertate in punto di fatto;
2.9 così, pur asserendo, rispettivamente: (in relazione al motivo n. 1) che « i vizi rilevati nella sentenza di primo grado non rientrano fra i casi tassativamente previsti dall’art. 59 del d.lgsvo n. 546/1992 »; (in relazione al motivo n. 2) che, « perché vi sia litispendenza ed operi quindi il divieto di bis in idem occorre l’identità di oggetto dei due giudizi; nella fattispecie è esclusa in quanto nel giudizio pendente di Cassazione gli atti impugnati sono cartelle di pagamento riproduttive di iscrizioni a ruolo poste a base di pignoramento, mentre nell’odierno giudizio sono impugnate le intimazioni di pagamento ed un avviso di mora, che sono atti diversi dalla
cartella di pagamento, dall’iscrizione a ruolo e dal pignoramento »; (in relazione al motivo n. 3) che « come in altre decisioni RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, si rileva l’inesistenza giuridica della notifica e quindi impossibilità di sanatoria »; (in relazione al motivo n. 4) che « ampia giurisprudenza in materia conferma che le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento non erano state validamente effettuate »; la sentenza impugnata non dà alcuna contezza in motivazione dei vizi invalidanti le notifiche RAGIONE_SOCIALE singole cartelle di pagamento, rispetto ai quali il giudice di appello non si è confrontato, ma si è limitato a formulare un vago e imperscrutabile apprezzamento RAGIONE_SOCIALE « mancate formalità necessarie per la compiuta ottemperanza all’art. 140 c.p.c .»;
2.10 per cui, si può ritenere che la scarna motivazione del decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale; 3. in conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la parziale fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di
giustizia tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’8 novembre