Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17983 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2634/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Sindaco e legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (cod. fisc. CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, INDIRIZZO, indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di TORINO n. 1044/2022 depositata il 17/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con sentenza del 27.10.2022, n. 1044/2022 – a seguito di riassunzione conseguente a cassazione con rinvio da parte della Corte di Cassazione, disposto con ordinanza n. 16254/2021 pronunciata in data 4/03/2021 – accoglieva il gravame proposto dal comune di Stresa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Il contenzioso sul quale si era pronunciata la Suprema Corte, disponendo il rinvio, traeva origine dalla precedente decisione della CTR di Torino (sentenza 16.3.2017, n. 442/6/17), la quale aveva respinto l’appello del Comune di Stres a proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verbania emessa in data 22.4.2015, n. 21-02-15, di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. 174 per l’anno 2012 e n. 18 per l’anno 2013 con i quali l’amministrazione aveva ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di Euro 2.710,42 per l’anno 2012 (di cui Euro 2.008,00 a titolo di conguaglio IMU; Euro 100,2 per interessi; Euro 602,40 a titolo di sanzione); – della somma complessiva di Euro 6.516,24 per l’annualità 2013 ( di cui Euro 4.923,00 a titolo di conguaglio IMU; Euro 116,23 per interessi; Euro 1.476,90 a titolo di sanzione), sul presupposto della inesistenza del vincolo di pertinenzialità tra bene principale e bene accessorio.
Avverso la suddetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il comune di Stresa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità manifesta e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 817 e 2909 cod. civ. nonché dell’art. 1, comma 741, lett. a) legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio per l’anno
2020) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ .
1.1 In particolare deduce ‘ la nullità della Sentenza del Giudice del Merito come conseguenza del malgoverno delle risultanze probatorie laddove la Corte ha ritenuto non raggiunta la prova gravante sul contribuente, odierno ricorrente, del vincolo di pertinenzialità tra bene principa le e bene accessorio ai sensi dell’art. 817 c.c., ignorando gli esiti della CTU del 23/09/2004 e della Sentenza definitiva n. 30/22/04 del 25/1/2005 che fa stato tra le parti, rinviando all’applicazione di una legge sopravvenuta ai fatti di causa che non ha natura di disposizione di interpretazione autentica e che non ha efficacia retroattiva’ affermando di impugnare ‹‹la parte della sentenza con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, Sezione 1, ha ritenuto quanto segue: ‘Orbene, ritiene questa Corte che nella fattispecie in questione non sia stata fornita la prova sufficiente della ricorrenza degli elementi di fatto atti a considerare sussistente un vincolo durevole di pertinenzialità fra bene principale ed accessorio che, come fatto presente dalla Suprema Corte nell’arresto di rinvio a questo Giudice, provochi un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi , non risolvendosi in un mero collegamento di tipo materiale rimovibile ab libitum ‘›› .
1.2. Sostiene ancora il ricorrente che la decisione resa nel giudizio del gravame di rinvio ‘ è incorsa nella violazione del disposto di cui all’art. 817 c.c. nonché dell’art. 2909 c.c., ignorando i documenti e gli atti processuali posti alla sua attenzione in quanto Giudice del merito e determinando la nullità della Sentenza che si impugna per manifesta illogicità. Tale motivo riveste carattere preliminare e pregiudiziale in quanto l’error in procedendo in tal senso commesso dalla Corte, incide sul contenuto del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione ‘ .
La Corte è dunque chiamata a verificare se il giudice di rinvio abbia ben applicato il principio di diritto enunciato dalla propria decisione (Cass. n. 16254/2021) sulla base dei presupposti durevoli di fatto, rilevanti e desumibili dagli atti di causa, nell’ambito di un giudizio ‘chiuso’ quale è appunto quello di rinvio.
2.1. La ordinanza di rinvio aveva qualificato la pertinenzialità fiscale come nozione frutto di un criterio fattuale, il cui onere probatorio ricade a carico del contribuente che chiede l’esenzione. Aveva altresì chiarito: gli aspetti relativi al rapporto di (in)compatibilità tra la pertinenzialità dell’immobile dedotto in pertinenza ed immobile principale inagibile; all’obbligo di dichiarazione a carico del contribuente; e al la questione di (dubbia) equipollenza dell’atto notorio presentato per ottenere una riduzione del tributo per inagibilità alla dichiarazione di pertinenzialità. Sulla scorta di tali affermazioni aveva dunque rinviato alla Corte di secondo grado, per un nuovo esame di fatto alla luce di tali enunciati principi.
2.2. La motivazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Torino, invece, nulla ha detto in proposito, limitandosi a generiche affermazioni, del tutto scollegate dall’impianto probatorio e senza tenere conto dei principi enunciati da questa Corte nel cassare con rinvio.
2.3. Si è dunque in presenza di motivazione apparente.
2.4. Difatti, per costante giurisprudenza ( ex multiis, Cass. 21727/2023) ‹‹la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^,
18 aprile 2023, n. 10354); 2.2 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354)››.
Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie.
Stante la omessa motivazione, in accoglimento del motivo di ricorso, deve dunque farsi luogo a nuova cassazione con rinvio, affinché la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Torino, in diversa composizione, si pronunci sulla fattispecie, considerando gli elementi probatori in atti, alla luce dei principi affermati nella ordinanza di rinvio n. 16254/2021 pronunciata da questa Corte in data 4/03/2021.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.