Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30421 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30421 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
Oggetto: motivazione apparente
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti ai nn. 12562 e 12568/2016 R.G. proposti da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (P.E.C.: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO
Turchi (P.E.C.: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia -Romagna, rispettivamente, nn. 2425 e 2424/6/2015, depositate in data 18/11/2015 e non notificate.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna n. 2425/6/2015 rigettava l’appello principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena n.443/2/2014 che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, relativo ad avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2008 emesso sulla base di p.v.c.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso limitatamente al costo ritenuto non inerente di euro 71.156,98 e l’omessa contabilizzazione di ricavi per euro 41.076,00, confermando le riprese per operazioni inesistenti per l’importo di euro 1.264.955. Il giudice d’appello
disattendeva interamente i gravami proposti dalle parti sui capi rispettivi di soccombenza.
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna n. 2424/6/2015 veniva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena n.444/2/2014 che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, relativo ad atto di irrogazione sanzioni ex art.8, comma 2, d.l. n.16/2012, pari al 50% dell’ammontare dei componenti negativi oggetto dell’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2008.
Il giudice d’appello, premesso che le contestazioni di cui alle sanzioni riguardavano operazioni oggettivamente inesistenti, riteneva che, in conseguenza della decisione sull’avviso di accertamento ad opera della sentenza n.443/2/2014, la decisione sull ‘atto di contestazione sanzioni fosse consequenziale.
Avverso la sentenza d’appello n. 2425/6/2015 la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale per un motivo. Contro la sentenza d’appello n. 2424/6/2015 la RAGIONE_SOCIALE ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione basato su sette motivi, cui ha risposto l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale per un motivo. La contribuente ha anche depositato controricorso in replica al ricorso incidentale.
Considerato che:
In via pregiudiziale, in accoglimento della richiesta formulata dalla contribuente, per connessione oggettiva e soggettiva tra le controversie, il ricorso iscritto all’RGN 12568/2016 dev’essere riunito
ex art.274 cod. proc. civ. al ricorso iscritto all’RGN 12562/2016 di più risalente iscrizione.
Nel ricorso RGN 12562/2018, con il primo motivo la società prospetta, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui ha ritenuto che la contribuente avesse causa da una cartiera e fosse connivente nella frode carosello, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6, Cost.
Con il secondo motivo, in rapporto all’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., viene dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si lamenta la violazione del principio di non contestazione dell’art.115 cod. proc. civ..
Il quarto motivo, ai fini dell’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt.19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972 in quanto, e del criterio di riparto dell’onere della prova in presenza di contestazione per operazioni oggettivamente inesistenti, per non aver il giudice tenuto conto della prova contraria offerta dalla contribuente circa l’avvenuto passaggio in dogana della merce.
Nel ricorso RGN 12568/2018, con il primo motivo di ricorso principale la contribuente deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello in violazione degli artt. 36 e 53 d.lgs. n. 546/1992.
Il secondo motivo, ai fini dell’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., censura la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui ha in modo immotivato rinviato ai fini RAGIONE_SOCIALE sanzioni alla decisione sull’avviso di accertamento quanto alla contestazione per operazioni oggettivamente inesistenti ad opera della sentenza n.443/2/2014 ex artt. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6, Cost.
Il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., prospetta la nullità della sentenza per violazione, sotto altro profilo, degli artt. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6, Cost. in quanto, considerata la motivazione della sentenza impugnata per relationem , dalla nullità della sentenza n.443/2/2014 resa sull’avviso deriva a nullità della sentenza n.444/2/2014 sulle sanzioni che fa rinvio alla prima.
Con il quarto motivo, in rapporto all’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si prospetta l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il quinto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si lamenta la violazione del principio di non contestazione dell’art.115 cod. proc. civ..
Il sesto motivo, ai fini dell’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt.8, comma 2, d.l. n.16/2012, conv. in l. n.44/2012, nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., non avendo il giudice tenuto conto della distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti ai fini della statuizione sulle correlate sanzioni.
Con il settimo motivo, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per
omessa pronuncia da parte del giudice sulla domanda di riduzione della sanzione.
4. Su di un piano logico, dev’essere trattato prima di ogni altro il primo motivo del ricorso principale RGN 12568/2018, attinente a presunta nullità della sentenza n.444/2/2014 per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare della contribuente di inammissibilità dell’appello proposto avverso tale decisione in quanto, nelle controdeduzioni la società aveva eccepito che l’appello «non contiene la specifica contestazione del fulcro della sentenza impugnata, consistente nella affermazione della (ovvia) incompatibilità tra controllo doganale RAGIONE_SOCIALE merci ed inesistenza oggettiva della relativa operazione» (v. p.6 ricorso principale RGN 12568/2018).
5. Il motivo è inammissibile. La succinta sentenza nella sua unica pagina di motivazione dà conto che nel giudizio d’appello «resiste la parte con controdeduzioni» e che la decisione nel merito di accoglimento dell’appello è incompatibile con qualsiasi profilo di inammissibilità ivi sollevato e, per costante interpretazione, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima. Sicché, il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24953 del 06/11/2020 e giurisprudenza ivi citata). A ciò si aggiunge che la questione riportata in sintesi nelle controdeduzioni pone
chiaramente una questione di diritto, scrutinabile solo unitamente alla disamina del merito che è comunque stato delibato dal giudice, sia pure con motivazione censurata in Cassazione come apparente.
6. Il primo motivo del ricorso RGN 12562/2016 e il terzo motivo del ricorso RGN 12568/2016 devono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Si dà atto che l ‘RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale RGN 12562/2016 e del terzo motivo del ricorso principale RGN 12568/2016, in quanto gli atti di causa e le prove sarebbero state valutate e sono stati ritenuti sufficienti e convincenti da parte del giudice di merito gli elementi offerti dall ”A.F. in relazione alla sussistenza ed alla conoscenza del meccanismo fraudolento posto in essere (cfr. p.3 controricorso RGN 12562/2016 e p.7 controricorso RGN 12568/2016), eccezioni scrutinabili unitamente alla disamina RAGIONE_SOCIALE censure.
7. I motivi sono fondati.
7.1. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla
luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
7.2. In punto di onere della prova in caso di riprese per operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, va rammentato che tanto in tema di IVA quanto di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in
rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).
7.3. Diversamente, quando le riprese sono per operazioni oggettivamente inesistenti, va considerato che, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 17619 del 05/07/2018).
8. Nel caso in esame, la sentenza n.443/2/2014 relativa alle riprese ad imposizione per i tributi derivanti dal p.v.c. del 12.3.2012, anno di imposta 2008, nelle proprie argomentazioni riporta canoni giurisprudenziali sulle operazioni inesistenti non più in linea con l’interpretazione nomofilattica di cui sopra si è dato conto.
Inoltre, contraddittoriamente il giudice mescola profili che devono essere tenuti tra loro distinti a seconda della tipologia di operazione. In particolare, fa ampio riferimento all’elemento soggettivo circa la consapevolezza della partecipazione alla frode carosello, profilo rilevante solo ai fini della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, ma irrilevante per quelle oggettivamente inesistenti. Benché l’avviso non sia riprodotto in ricorso, dalla lettura incrociata
degli atti si evince che le riprese ad imposizione per i tributi derivanti dal p.v.c. del 12.3.2012, anno di imposta 2008 riguardano contestazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, come più volte affermato in ricorso e la circostanza è confermata anche dall’RAGIONE_SOCIALE a pag.7 del controricorso NUMERO_DOCUMENTO.
La motivazione del giudice è dunque contraddittoria per più aspetti, e già in punto di qualificazione RAGIONE_SOCIALE operazioni, se soggettivamente o oggettivamente inesistenti, passaggio logico fondamentale da cui discendono come sopra visto diversi contenuti quanto alla prova.
Ma, anche a voler isolare la parte in cui il giudice fa riferimento all’inesistenza oggettiva – si ribadisce, qualificazione su cui insistono entrambe le parti del giudizio di Cassazione -, a pag.2 della motivazione della sentenza n.443/2/2014 con riferimento al cedente della contribuente, la argomentazione svolta dal giudice è irrilevante alla luce dell’interpretazione nomofilattica sopra riportata, nella parte in cui la sentenza fa riferimento ai pagamenti e ai prezzi di mercato praticati. Per altra parte, l’argomentazione è apodittica, nella parte in cui, a pag.1, il giudice afferma la «natura di cartiera, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa» del cedente, ma senza dar conto di alcun elemento istruttorio, a fonte di una contestazione da parte della società che ritiene di aver dimostrato documentalmente il passaggio della merce in dogana. La motivazione non rispetta complessivamente il minimo costituzionale e non identifica correttamente il canone di riparto dell’onere della prova per le operazioni in questione, che le parti ritengono siano state contestate come oggettivamente inesistenti.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale RGN 12562/2016 determina l’assorbimento dei restanti motivi di quel ricorso, in quanto la sentenza impugnata per ciò solo è nulla.
Consequenzialmente, va accolto anche il motivo terzo del ricorso principale RGN 12568/2016, dal momento che la motivazione succinta della sentenza n.444/2/2014 quanto alle sanzioni consiste nel rinvio alla sentenza n.443/2/2014 sui tributi, che è stata travolta da nullità, con assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale diversi dal primo che, come sopra considerato, è infondato.
Restano inoltre assorbiti i due ricorsi incidentali che prospettano, rispettivamente, la nullità della sentenza n.443/2/2014 per apparenza della motivazione quanto alla conferma della riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni al minimo, e la violazione da parte della sentenza n.444/2/2014 dell’art.7, comma 1, d.lgs. n.472/1997, per aver il giudice illegittimamente optato per la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate al minimo edittale sul presupposto dell’insussistenza della recidiva. La questione relativa ai presupposti per la riduzione al minimo RAGIONE_SOCIALE sanzioni dev’essere riesaminata dal giudice del merito all’esito della valutazione relativa ai tributi nei termini sopra indicati.
Le sentenze impugnate sono perciò cassate e, per l’effetto, le controversie riunite vanno rinviate alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Emilia -Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
riunisce il ricorso RG n.12568/2016 al ricorso RG n.12562/2016; restanti motivi e il ricorso incidentale;
accoglie il primo motivo del ricorso RG n.12562/2016, assorbiti i accoglie il terzo motivo del ricorso principale RG n.12568/2016, rigettato il primo motivo e assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale;
cassa le sentenze impugnate e rinvia le controversie riunte alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Emilia -Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME