Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26375 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20414/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -ricorrente-
-controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che le rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 1524/20/21 depositata il 22/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1524/20/21 del 22/02/2021, la Commissione Tributaria Regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ( di seguito AE) avverso la sentenza n. 17982/25/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 201 4.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo AE recuperava a tassazione le perdite indebitamente dichiarate per l’anno d’imposta 2013, con conseguente rideterminazione del reddito a fini IRES.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE e riportava integralmente la motivazione resa dalla CTP con riferimento all’anno d’imposta 2013, evidenziando che «per l’annualità 2014 il presupposto dell’accertamento stato il recupero a tassazione dell’indebito scomputo della perdita nella misura indicata per l’anno 2013 ».
MG impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di MG è affidato a sei motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente e, inoltre, avrebbe accolto integralmente l’appello sebbene la sentenza relativa all’anno 2013, cui si fa integrale rinvio per relationem , avrebbe ritenuto legittima la ripresa concernente i costi di carburante.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi -TUIR), per avere la CTR erroneamente espresso un giudizio di inattendibilità della dichiarazione resa per l’anno 2014, sebbene l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 non sia definitivo .
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla buona fede del contribuente in relazione alla detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), degli artt. 39 e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell’art. 4, comma 4 bis , della l. 24 dicembre 1993, n. 537, come introdotto dall’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44 e dell’art. 2697 cod. civ.
1.4.1. In particolare, con riferimento al contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe disconosciuto né la fattura, né il contratto (attribuendo unicamente a quest’ultimo un diverso nomen iuris rispetto a quello ivi indicato) e neppure avrebbe comprovato l’intento partecipativo alla frode.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 bis della l. n. 537 del 1993, come introdotto con l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, nonché degli
artt. 167 e ss. della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), per avere la CTR, in presenza di una frode, illegittimamente negato il diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell’IVA.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente disposto la liquidazione delle spese in giudizio a favore di AE, sebbene quest’ultima si sia costituita con il patrocinio di un proprio funzionario e non a mezzo difesa tecnica.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia motivazione apparente e contraddittoria della sentenza impugnata, è fondato nei termini di cui subito si dirà.
2.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza
impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata incorre all’evidenza nel suddetto vizio, sebbene lo stesso sia stato erroneamente contestato con il richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5 (e non già n. 4), cod. proc. civ.
2.3. Per come si evince dalla stessa esposizione dei fatti di cui al ricorso, nell’anno d’imposta 2013 la società contribuente ha dichiarato rilevanti perdite di esercizio, poi integralmente riportate in deduzione nel successivo anno d’imposta 2014, oggetto del presente accertamento.
2.3.1. L’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’accertamento concernente l’anno 2013, ha rettificato la dichiarazione dell’anno 2014, non riconoscendo le menzionate perdite relative all’anno 2013, con conseguente rideterminazione del reddito di MG a fini IRES.
2.4. La sentenza impugnata, preso atto della (parziale) conferma dell’avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2013 da parte della CTR, la cui sentenza è riportata per esteso, ha sostanzialmente confermato il recupero d’imposta, accogliendo integralmente l’appello.
2.5. Orbene, in disparte dalla considerazione che l’appello di AE è stato accolto solo in parte dalla sentenza n. 1525/20/21 della CTR con riferimento all’anno 2013, una simile tecnica motivazionale omette la valutazione degli specifici motivi e rilievi proposti dalle parti
nei confronti della sentenza di primo grado, che viene annullata prescindendo del tutto dall’esame delle sue statuizioni.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso nei termini di cui si è detto assorbe l’esame delle ulteriori censure mosse dalla ricorrente con i motivi secondo, terzo, quarto e quinto.
Il sesto motivo, concernente il regolamento delle spese, è infondato.
4.1. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale alla parte pubblica, assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti (Cass. n. 27634 del 11/10/2021; Cass. n. 23055 del 17/09/2019; Cass. n. 24675 del 23/11/2011).
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il sesto, assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il sesto e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 27/03/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME