Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO, del Foro di Cassino, e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1970, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, il 27.1.2016, e pubblicata l’11.4.2016;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Irpef 2008 -Redditometro -Spese per incrementi patrimoniali -Omesso esame di questioni rilevanti – Conseguenze.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, procedendo ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973, c.d. redditometro, accertava con metodo sintetico il maggior reddito ritenuto conseguito da COGNOME NOME nell’anno 2008, ai fini Irpef, in considerazione del riscontrato possesso di beni indice e di spese per incrementi patrimoniali. L’Amministrazione finanziaria, somministrato questionario ed esaminati gli esiti, le notificava in conseguenza l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, proponendo plurime censure. La CTP riteneva infondate le difese proposte dalla contribuente, ed in conseguenza rigettava la sua impugnazione.
NOME COGNOME spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. La CTR confermava la decisione assunta dalla CTP.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice del gravame, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello pronunciato una decisione riportante una motivazione puramente apparente.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura la omessa o insufficiente motivazione adottata dal giudice
del gravame, con particolare riferimento alla violazione del principio di capacità contributiva.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per non avere la CTR valutato le concrete emergenze di causa, e pertanto aver trascurato che l’applicazione del redditometro risultava nel caso di specie illegittimo.
Preliminarmente deve osservarsi che, nel suo invero succinto controricorso, l’Amministrazione finanziaria ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, per avere quest’ultima, in definitiva, domandato rinnovarsi il ‘sindacato del merito della controversia’ (controric., p. 2). La tesi non appare condivisibile perché il ricorso proposto dalla contribuente non è indirizzato a richiedere l’esame nel merito del giudizio essendo, piuttosto, tutto volto a censurare che le questioni controverse non sono state affatto affrontate dai giudici del merito.
I motivi di impugnazione introdotti dalla ricorrente presentano ragioni di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, in quanto tutti finalizzati a contestare – in relazione a profili diversi: la nullità della sentenza, la violazione di legge, il vizio di motivazioneche la CTR non ha in realtà pronunciato sull’oggetto del giudizio, non esaminando le questioni in esso rilevanti.
5.1. La CTR scrive che ‘le doglianze’ della contribuente avverso la decisione di primo grado ‘vanno respinte e confermata la decisione … la sentenza pronunciata dal primo collegio è adeguatamente motivata e del tutto aderente alle risultanze processuali’. Seguono quindi riferimenti, corretti ma generici, alla giurisprudenza di legittimità sull’accertamento sintetico, e quindi il giudice del gravame conclude che la contribuente ‘si ritiene che in
questa sede … non abbia dimostrato quanto argomentato nel ricorso introduttivo e nei motivi di appello. Per la precisione non ha documentato e delegittimato quanto assunto dall’ufficio in ordine alla capacità contributiva’ (sent. CTR, p. II s.).
5.2. Le affermazioni proposte dal giudice dell’appello, effettivamente, non integrano una motivazione della decisione, e si rivelano apodittiche. Sostiene la CTR che la sentenza di primo grado è adeguatamente motivata e la conferma, ma non illustra, neppure in sintesi, che cosa abbia affermato la decisione della CTP, e neppure perché i suoi argomenti debbano condividersi. Il richiamo per relationem alla decisione di primo grado, come operato, non è in grado di consentire neppure la comprensione di quali siano le questioni che hanno costituito l’oggetto del giudizio.
Non solo. Il giudice del gravame sostiene che la ricorrente non abbia dimostrato quanto argomentato nel ricorso introduttivo e nei motivi di appello, ma neppure chiarisce che cosa abbia argomentato, nel ricorso introduttivo e neppure nei motivi di appello, oggetto specifico della sua analisi, e come la contribuente abbia cercato di dimostrare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE proprie prospettazioni, e perché i suoi argomenti debbano ritenersi infondati.
5.3. COGNOME NOME, nel suo ricorso che pure rivela alcuni limiti di formulazione, ha comunque segnalato con chiarezza come avesse evidenziato che l’accertamento effettuato nei suoi confronti ai sensi del c.d. redditometro risultava illegittimo, non essendo stato superato lo scostamento del reddito come ritenuto accertato rispetto al dichiarato in misura almeno pari al 25%, ma nulla motiva in merito la CTR.
Evidenzia la contribuente che mediante i motivi di appello aveva censurato che lei ed il coniuge sono titolari di impresa agricola, ed hanno percepito contributi pubblici a fondo perduto in grado di giustificare, almeno in parte, la provvista utilizzata per gli
incrementi patrimoniali che le sono stati contestati. Il giudice dell’appello non contrasta questi argomenti, non afferma che non sono stati adeguatamente provati, spiegando il perché, semplicemente non se ne occupa.
Non chiarisce, il giudice del gravame, quale sia la sua valutazione in ordine all’abitazione secondaria, considerata indice di reddito dall’Amministrazione finanziaria, che invece la ricorrente afferma essere un bene strumentale dell’azienda agricola, peraltro acquistata in corso d’anno.
Non spiega la CTR perché abbia ritenuto legittimo l’incremento del reddito imputabile in considerazione dell’accesso a due mutui, istituto che riceve una considerazione particolare ai fini dell’accertamento sintetico del reddito (cfr. Cass. sez. VI -V, 3.12.2018, n. 31124, Cass. sez. V, 24.2.2017, n. 4797). Il giudice dell’appello non contrasta le affermazioni della contribuente, non rileva vizi di contestazione o di prova, semplicemente non esamina la questione, e non chiarisce perché.
Vi sono ulteriori questioni proposte nel suo ricorso dalla parte, ma quelle riassunte sono state esposte a titolo esemplificativo, e risultano sufficienti per evidenziare che la CTR ha adottato una motivazione apodittica e meramente apparente.
Il ricorso introdotto da NOME COGNOME deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME NOME , cassa la decisone impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel
rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 15.12.2023.