Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13757 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9351/2022 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA SEZ.ST. CATANIA n. 8663/05/21 depositata il 04/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 8663/05/21 del 04/10/2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CTR), dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 8580/15/18 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di
seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso una cartella di pagamento per omesso versamento dell’IVA relativa agli anni d’imposta 1990 e 1991.
1.1. La CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto da AE, evidenziando che: a) la sentenza della CTP si fondava su di «una duplice ratio decidendi : l’una concernente il difetto di motivazione della cartella; l’altra riguardante il decorso della prescrizione» ; b) l’atto di impugnazione non aveva aggredito le considerazioni spese dal primo giudice con riferimento al difetto di motivazione della cartella di pagamento; c) in particolare, non risultava «intellegibile che l’iscrizione attenesse al recupero di un’imposta, azionata con una precedente cartella, erroneamente sgravata, facendosi ivi esclusivamente riferimento al tributo e all’anno d’imposta, senza altre indicazioni al riguardo».
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non resistevano in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o contraddittoria, nonché per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR compreso che l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata riguarderebbe la prescrizione del credito, con conseguente omessa pronuncia sulle questioni poste.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda,
tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie, la motivazione della CTR è non solo esistente, ma logica e coerente, avendo la sentenza impugnata chiaramente indicato le ragioni dell’inammissibilità dell’appello e fornito una propria interpretazione della decisione resa dalla CTP.
2.3. La ricorrente sostiene che tale ultima decisione riguardi esclusivamente la prescrizione del credito recato dalla cartella impugnata e non anche la motivazione dell’atto riscossivo. Tuttavia, la difesa erariale trascrive solo in parte la decisione del primo giudice e non la allega nemmeno al ricorso, sicché il motivo difetta di autosufficienza in parte qua , non essendo stata la Corte posta in grado di decidere ex actis in ordine al vizio contestato.
2.4. Infine, è infondata la contestazione di omessa pronuncia, atteso che l’inammissibilità del ricorso ritenuta dal giudice di appello rendeva superfluo l’esame nel merito delle ragioni di appello.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 03/12/2024.