Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11536 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11536 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1771/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, difensore di se stesso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5286/2018, depositata il 4 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-L’ avv. NOME COGNOME proponeva innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TF9010507199-2014 (periodo di imposta anno
2012), emesso dall’Agenzia delle entrate, nonché avverso tutti gli atti presupposti e/o ad esso consequenziali e/o collegati.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con la sentenza n. 1987/08/16, rigettava il ricorso.
-La decisione di primo grado veniva impugnata dal contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Campania di Salerno, con sentenza n. 5286/18, depositata in data 4 giugno 2018 , rigettava l’appello del contribuente.
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate all’Agenzia delle entrate con riferimento al difetto di specificità delle censure, potendosi enucleare le questioni poste all’attenzione della Corte nel caso concreto con specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (Cass., Sez. II, 9 aprile 2024, n. 9450).
-Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per vizio di apparente motivazione su questioni decisive. -Violazione art. 36, comma 2, n. 2 e 4 d.lgs. n. 546/92; art. 132, comma 2, n.4 Cpc; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. Si censura, al riguardo, la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto privi di specificità i motivi di appello a fronte di specifiche e puntuali censure mosse dal ricorrente avverso i numerosi capi della sentenza di primo grado
allo stesso sfavorevoli. La Commissione tributaria regionale ha così statuito: ‘ è agevole constatare che, nel caso di specie, l’appello proposto da COGNOME NOME consiste essenzialmente in una mera riproposizione delle tesi difensive motivatamente disattese con considerazioni assorbenti dal primo giudice… …..’ Tale motivazione, pur esistente graficamente, inficia di nullità la sentenza impugnata per la sua mera apparenza. Ed invero, tale argomentazione, contenente un mero rinvio per relationem alla prima decisione, è inidonea a costituire motivazione, laddove le ragioni della condivisione non vengono espresse, riportandosi mere clausole di stile attraverso le quali non è dato neppure comprendere le ragioni del rigetto degli specifici mezzi di impugnazione.
2.1. -Il motivo è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. V, n. 25191 del 19/09/2024; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. VI-5, 5 ottobre 2018, n. 24641).
Nel processo tributario, stante il carattere devolutivo pieno dell’appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impone all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione rispetto a quelli già respinti
dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2018, n. 32838; Cass., Sez. VI-5, 22 gennaio 2016, n. 1200).
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, contravvenendo all’orientamento richiamato, ha ritenuto il difetto di specificità dei motivi di impugnazione in quanto meramente riproduttivi delle tesi difensive disattese in primo grado, essendosi nei fatti limitata a richiamare la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa (Cass., Sez. V, 11 aprile 2024, n. 9830).
Riguardo alle ulteriori considerazioni contenute nella pronuncia in merito alle eccezioni formulate dal contribuente (pag. 3 e seguente), va evidenziato che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza anche argomentazioni sul merito del ricorso, affermandone l’infondatezza, tali enunciazioni sono da considerare prive di ogni giuridica rilevanza, e i relativi motivi, proposti in via subordinata dalla parte soccombente nella sua impugnazione, vanno ritenuti assorbiti nell’accoglimento del motivo proposto in via principale (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2024, n. 32092; Cass., Sez. IV, 11 ottobre 2022, n. 29529; Cass., Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15122; Cass., Sez. II, 2 maggio 2011, n. 9647; Cass., Sez. IV, del 15 giugno 2007, n. 13997; Cass., Sez. III, 5 luglio 2007, n. 15234; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840).
Alcun richiamo in motivazione sussiste inoltre alla questione della querela di falso richiamata nel ricorso, che costituisce un’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio tributario (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1148)
-L ‘accoglimento del primo motivo riguardante l’inammissibilità dei motivi d’appello determina, dunque, l’assorbimento dei restanti motivi di censura.
-La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2025.