Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
AVV_NOTAIO. RAGIONE_SOCIALE 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11640/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– ricorrente –
contro
CICCHETTI GENNARINO.
– intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del MOLISE n. 66/2019 depositata in data 10 gennaio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Sulla base del p.v.c. del 14 settembre 2011 elevato a seguito di verifica fiscale, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva, nei confronti del sig. NOME COGNOME, esercente l’attività di
bar/ristorazione, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale rettificava, ai fini IRPEF ed IVA, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008, accertando maggiori ricavi (pari ad € 211.118,00) e recuperando a tassazione costi non inerenti (pari ad € 5.296,00). Sulla base RAGIONE_SOCIALE stesso predetto p.v.c., l’Ufficio notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva accertato un maggior valore della produzione netta per complessivi € 216.476,00 ed una maggiore imposta RAGIONE_SOCIALE per euro 10.889,00.
Avverso l’ultimo avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 202/2014, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo di ridurre del 40% l’importo accertato dall’Ufficio ai fini RAGIONE_SOCIALE , fermo restando l’accertamento in ordine ai costi non inerenti.
Contro tale sentenza proponeva appello principale il contribuente dinanzi la C.t.r. del Molise; contro la medesima sentenza proponeva appello incidentale l’Ufficio, chiedendo la conferma integrale del proprio operato.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 66/2019, depositata in data 10 gennaio 2019, accoglieva l’appello principale del contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 36 D. Lgs. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta gli errores in iudicando e in procedendo
nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto infondata la percentuale di ricarico operata dall’Ufficio fornendo una motivazione del tutto apparente, generica ed astratta, poiché adattabile a qualsiasi lite tributaria che abbia ad oggetto la ripresa a tassazione di un reddito d’impresa e priva di riferimenti in fatto ed in diritto alla fattispecie concreta ed alle reciproche difese RAGIONE_SOCIALE parti.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 295 c.p.c., 39, primo comma, lett. d) D.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha sospeso il processo sulla base della circostanza per cui l’accertamento ai fini RAGIONE_SOCIALE dipendeva dall’accertamento ai fini IRPEF ed IVA, effettuato, per lo stesso anno d’imposta, nei confronti del contribuente, sulla base del medesimo p.v.c. del 14 settembre 2011 e non ha affermato il principio per cui, in sede di verifica fiscale, l’Ufficio accertatore può, anche in presenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale ma affette, in virtù di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, da incompletezza ed infedeltà, procedere legittimamente all’accertamento analitico -induttivo della base imponibile del reddito d’impresa, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché dotate dei requisiti prescritti dall’art. 2729 c.c.., l’inesattezza o incompletezza di una o più poste RAGIONE_SOCIALE scritture.
2. Il primo motivo è fondato.
Secondo l’accezione più volte illustrata da questa Corte (ex plurimis, Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Pertanto, «a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020).
2.1. Nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza impugnata si risolve in una clausola di stile, meramente assertiva e apodittica, che non consente di comprendere l’iter logico -giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione; la C.t.r. si è limitata ad affermare che il contribuente avrebbe fornito “prova circa la propria situazione contabile evidenziando in maniera esaustiva gli errori” dell’Ufficio, senza tuttavia specificare quali fossero tali prove, in cosa consistessero gli errori dell’amministrazione e perché le presunzioni addotte da quest’ultima fossero prive di “significativa valenza probatoria”. Una simile motivazione viola il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., poiché non permette di discernere le ragioni della decisione e si traduce in un vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, assimilabile alla sua totale assenza.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo sulla violazione di legge in materia di accertamento dell’onere della prova non senza rilevare che, avendo l’RAGIONE_SOCIALE proceduto a un accertamento analitico -induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che tale metodo è legittimo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora sussistano presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, che facciano dubitare della completezza e veridicità RAGIONE_SOCIALE scritture (Cass. 23/10/2020, n. 23361).
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME