Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17990/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 749/2017 depositata il 30/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si desume dagli atti difensivi RAGIONE_SOCIALEe parti, in data 15/04/2014 la RAGIONE_SOCIALE inoltrava alla Direzione Regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania istanza di interpello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 37 bis, ottavo comma, D.P.R n 600/73, per la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina fiscale sulle c.d. società di comodo o “società non operative” di cui all’art. 30 RAGIONE_SOCIALEa L. 724/94, con riferimento all’anno di imposta 2013.
1.1. Nella predetta istanza la società, costituitasi nel marzo 2007, premettendo di non essere nelle condizioni di operare il c.d. ‘test di operatività’, affermava di operare nel settore immobiliare e di detenere un immobile acquisito in locazione finanziaria con atto del 2 maggio 2007. Detto immobile era stato concesso in locazione, fino alla fine del 2008, alla società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 26 novembre 2009, e che, dalla fine del 2008, l’immobile risultava sfitto.
La società rappresentava, inoltre, di essere in stato di liquidazione ” a causa RAGIONE_SOCIALEe perdite sostenute che hanno azzerato il capitale , ed a causa RAGIONE_SOCIALE‘incapacità finanziaria di alcuni soci di ricapitalizzare la società”, evidenziando che, nella difficoltà a locare o vendere l’immobile, aveva avuto incidenza determinante la pendenza del contenzioso, introdotto con azione revocatoria fallimentare, dalla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE risultava essere stata la precedente proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘immobile, ceduto, in data 02/05/2007, alla società RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, da questa dato in locazione finanziaria alla controparte. Intervenuto nell’anno 2009 il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, la curatela fallimentare, con atto del 30 luglio 2010, aveva intrapreso l’azione revocatoria avente ad oggetto la compravendita effettuata a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALEa locazione finanziaria immobiliare intercorsa tra quest’ultima e la ricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Con atto del 5/06/2014 la Direzione Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE respingeva l’istanza proposta dalla società ai fini RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione, reputando non sussistenti i relativi presupposti fattuali e giuridici.
Avverso tale provvedimento RAGIONE_SOCIALE ricorreva avanti alla CTP di Napoli, che tuttavia non apprezzava le ragioni
RAGIONE_SOCIALEa contribuente, così come la CTR RAGIONE_SOCIALEa Campania, che rigettava l’appello con la sentenza indicata in epigrafe.
Avverso detta sentenza ricorre la società con quattro motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo.
La società ricorrente ha quindi depositato controricorso avverso il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, nonché successiva memoria difensiva, con la quale ha prodotto copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3091/2017 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Napoli, con attestazione del passaggio in giudicato in data 30 ottobre 2017, con cui è stato confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 30, comma 4 bis, L. n. 724/94», assumendo che i giudici di appello avrebbero dovuto valutare le prove addotte dalla contribuente al fine di dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe obiettive situazioni che resero non possibile il conseguimento dei margini reddituali, tali da escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe società non operative, laddove la CTR avrebbe, al contrario, fondato la propria decisione su circostanze non conferenti.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’«Omessa pronuncia su punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, in relazione all’ art. 360, primo comma n. 4 c.p.c.».
La ricorrente censura la sentenza per non essersi la stessa pronunciata in ordine alla dedotta inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe eccezioni difensive RAGIONE_SOCIALE‘ufficio attinenti a ragioni differenti rispetto a quello manifestate nel provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza di disapplicazione.
Con il terzo strumento di impugnazione la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 7. L. n. 212/2000, nonché dei principi generali in tema di motivazione degli accertamenti tributari», assumendo che i giudici territoriali avrebbero dovuto dichiarare inammissibile la tesi RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, in quanto costituente motivo nuovo rispetto all’originaria motivazione del provvedimento amministrativo di diniego oggetto di causa.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente.
4.1. Il quarto motivo, da esaminarsi in via preliminare, stante la potenziale decisività, è fondato.
4.2. La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione RAGIONE_SOCIALEa decisione senza alcuna argomentazione – ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
4.3. Nel caso di specie, la stringata motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello non coglie in alcun modo il tema controverso, ovverosia la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa “impossibilità” per l’impresa di conseguire il reddito minimo presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all’art. 30, comma 4-bis, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 724 del 1994, per situazioni oggettive. I giudici territoriali hanno omesso qualsiasi valutazione degli elementi a tal fine dedotti dalla società contribuente e hanno richiamato, al contrario, argomenti in larga parte non conferenti, quali la mancata contestazione RAGIONE_SOCIALE‘iter di acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa, o la sussistenza di rapporti di parentela tra i soci di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Inoltre, la CTR, nel richiamare «a supporto» il dato RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria promossa dalla
curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, non ha preso in alcuna considerazione la circostanza del rigetto RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda da parte del Tribunale di Napoli, pur a fronte di specifica deduzione RAGIONE_SOCIALEa società (come da atto di appello, p. 9, in ossequio al principio di autosufficienza oggetto di richiamo e trascrizione, per estratto, a pag. 22 del ricorso per cassazione). Aggiungasi che tale pronuncia, come documentato dalla ricorrente, è divenuta irrevocabile.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso» perché proposto avverso atto non autonomamente impugnabile.
5.1. Il motivo è infondato, in quanto non si versa in ipotesi di omessa pronuncia, ricorrendo invece un’ipotesi di implicita pronuncia di rigetto.
Secondo costante giurisprudenza, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936).
5.2. L’eccezione di inammissibilità è peraltro infondata.
Sul punto è il caso di richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ‘in tema di contenzioso tributario, il
diniego da parte del direttore regionale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato ai sensi del comma ottavo RAGIONE_SOCIALE‘art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è un atto definitivo in sede amministrativa (così indicato espressamente dal d.m. Finanze 19 giugno 1998, n. 259, attuativo RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui al comma 8 del citato art. 37bis ) e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione, come tale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa e non è limitata alla mera illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto per cui, all’esito, potrà essere emessa una decisione sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, ove ne ricorrano le condizioni applicative, RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione richiesta’, Cass. sez. V, 15.4.2011, n. 8663 (conf. Cass. sez. VI-V, 15.2.2018, n. 3775), e non si è mancato recentemente di ribadire che ‘La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l’ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest’ultimo, senza necessità che la stessa si vesta RAGIONE_SOCIALEa forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALEa notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo RAGIONE_SOCIALEa legittimità sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva’, Cass. sez. V,
27.1.2023, n. 2634» (Cfr. Cass., V, n. 18861/2023; Cass. 5, n. 27922 del 2023).
In conclusione, rigettato il ricorso incidentale, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater , (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/10/2024.