Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
SQUILLARI COGNOME NOME;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria n. 923/4/2021, depositata in data 30 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
In data 19/05/2017 l ‘RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME l’intimazione 048/2017/9002760916/000 ex art. 50 comma 2 d.P.R. n. 602/1973, fondata su 3 cartelle di
Motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza -omessa pronuncia sui motivi di appello – prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13882/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente – contro
pagamento (tutte notificate in data 26/09/2012) per tributi erariali iscritti nei ruoli resi esecutivi dall’RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Genova eccependo: a) la prescrizione quinquennale dei tributi, degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni; b) la carenza di motivazione dell’intimazione; c) l’illegittimità del compenso di riscossione, RAGIONE_SOCIALE spese esecutive e degli interessi moratori.
L’RAGIONE_SOCIALEte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiva evidenziando, preliminarmente, la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e, per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE stesse, la cristallizzazione dei crediti ivi portati.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo spirato il termine di prescrizione del credito, riferito ad ILOR e ritenute per gli anni dal 1990 al 1994.
RAGIONE_SOCIALE spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria eccependo: a) la mancata pronuncia in ordine alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento; b) il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e RAGIONE_SOCIALE conseguente definitività dei relativi crediti; c) la legittimità dell’intimazione di pagamento; d) la mancata maturazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
La CTR rigettava il gravame rilevando che «la decisione di primo grado risulta corretta, completa e logicamente motivata» e ribadendo «la prescrizione dell’asserito credito per il quale si è agito giudiziariamente, relativo a crediti ILOR e ritenute afferenti il periodo dal 1990 al 1994», per i quali «sono già abbondantemente trascorsi i termini prescrizionali (sia quinquennali che decennali)» (pag. 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
Con il suo primo strumento di impugnazione l’A RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza «per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2 d.lgs. 546/92 e motivazione mancante ex art. 36 D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4» per l’omessa pronuncia sui motivi di gravame relativi alla ritualità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’intimazione oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3°, 21 del D.Lg. 546/1992 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.». Sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto prescritti i crediti in contestazione, atteso che il termine di prescrizione (decennale o quinquennale, come ritenuto dalla CTR) era stato interrotto dalla notifica RAGIONE_SOCIALE tre cartelle, effettuata il 26.9.2012; pertanto, per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, l’eccezione di prescriz ione maturata antecedentemente alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle stesse non poteva essere più proposta ed i crediti ivi portati erano divenuti irretrattabili.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto giuridicamente connessi, sono fondati.
Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).
Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado con riguardo
ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione RAGIONE_SOCIALE decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infonda tezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
Invero, nel caso di specie, la CTR ha indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dall’RAGIONE_SOCIALE nell’appello, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che la sentenza di primo grado fosse «corretta, completa e logicamente motivata» stante la prescrizione del credito, riferito agli anni dal 1990 al 1994.
Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado, in mancanza di qualsiasi statuizione sugli specifici motivi di gravame relativi alla rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle ed agli effetti in punto di definitività RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale.
Inoltre, se le tre cartelle indicate nell’intimazione di pagamento fossero state effettivamente notificate il 26/09/2012, la prescrizione avrebbe dovuta essere eccepita dalla contribuente in quella sede (ovvero impugnando le cartelle); in difetto di impugnativa RAGIONE_SOCIALE cartelle, il successivo atto di intimazione di pagamento può essere impugnato solo per vizi propri, non anche per vizi RAGIONE_SOCIALE cartelle sulle quali si fonda.
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
RAGIONE_SOCIALE Liguria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.