Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
Oggetto: Società di capitali a ristretta base – Presunzione di distribuzione degli utili ai soci – Accoglimento del ricorso della società con sentenza non definitiva – Motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10621/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ; -ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10724/08/2018, depositata in data 13 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava l’ avviso di accertamento n. TF501AL05571/2016, con il quale gli veniva imputato, nella sua veste di socio al 70% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 201 4, un reddito di capitale pari ad Euro 42.065,00, ex art. 47, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il contribuente deduceva: a) l’inesistenza della notifica dell’atto ; b) il difetto di motivazione dell’avviso; c) l’infondatezza nel merito dell’accertamento.
L’atto impositivo impugnato traeva o rigine dall’avviso di accertamento n. TF503AL05221/2016, emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE società a ristretta base, per maggiori ricavi non dichiarati pari ad Euro 120.865,00, considerati quali utili extracontabili oggetto di distribuzione a favore dei soci.
Si costituiva in giudizio l ‘Agenzia delle entrate sostenendo la legittimità del suo operato.
La CTP di Napoli rigettava il ricorso confermando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio.
Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania deducendo il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza e, riproponendo le censure già sollevate in primo grado; rappresentava, poi, l’avvenuto annullamento , da parte della CTR partenopea, dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Resisteva l’Ufficio contestando l’impugnazione e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione tributaria regionale della Campania riformava la sentenza di primo grado, richiamando il principio della inscindibilità delle posizioni di soci e società e delle decisioni relative ai rispettivi avvisi; poiché nella specie l’avviso societario era stato annullato dalla CTR, anche l’accertamento del socio doveva seguire la medesima sorte.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/03/2025
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la
«nullità della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cpc e dell’art. 46 DLgvo 546/92 in relazione all’art. 360 comma 1 n 4 cpc». Censura la sentenza di appello per aver fornito una motivazione meramente apparente, non avendo la CTR indicato le ragioni della adesione alla decisione di annullamento dell’avviso societario.
Il motivo è fondato.
1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.
54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
1.2. Nella specie, la CTR, sulla scorta dell’annullamento dell’avviso di accertamento societario, ha annullato quello del socio ‘visti gli elementi documentati e le prove esibite dal socio Sig. COGNOME
Orbene, premesso che secondo l’orientamento più recente di questa Corte se la causa pregiudicante (sull’avviso di accertamento societario) sia stata decisa con sentenza non ancora passata in giudicato (come nella specie), il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata (Cass. 25/03/2024, n. 7952), la motivazione resa dalla CTR è affidata ad una affermazione generica ed apodittica sugli effetti tout court , nel presente giudizio, dell’annullamento dell’avviso relativo alla società, in difetto di qualsiasi valutazione prognostica. Anche il riferimento alla documentazione ed alle prove offerte dal socio è confinato in una asserzione aspecifica ed assertiva.
Tra l’altro, nelle more l’accertamento societario è divenuto definitivo per avere l’ente aderito alla definizione agevolata ex art. 6
d.l. 119/2018 (cfr. decreto di estinzione di questa Corte del 26/03/2021, n. 8540).
La sentenza appellata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con cui l’Ufficio lamenta la falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett d), d.P.R. 600/1973, dell’art 44, comma 1, lett e) e 47 L 917/86 TUIR , in relazione all’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., non avendo il contribuente provato la mancata percezione degli utili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.