Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4685 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4685 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8570/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME.
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1035/2016 depositata in data 29 settembre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal AVV_NOTAIO.
Avv.
Acc.
IRES-IVA-
ALTRO 2007
FATTI DI CAUSA:
In data 08.12.2012, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2007, con cui accertava una maggiore IVA (pari ad euro 245.592,00) ed irrogava una sanzione amministrativa unica pari ad euro 306.990,00. L’accertamento scaturiva dall’attività istruttoria svolta dall’Ufficio di Verona nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, fallita in data 2 ottobre 2007, dalla quale emergevano plurimi rapporti commerciali di natura immobiliare tra quest’ultima e la RAGIONE_SOCIALE In particolare, l’Ufficio, con il predetto atto impositivo, muovendo dal presupposto che la società contribuente avesse fornito, in occasione di un contraddittorio svoltosi in data 19.12.2011, ‘vaghe informazioni sui costi dedotti’, e, così facendo, avesse creato un ostacolo e ritardato l’azione accertativa, applicava, sotto il profilo metodologico, il metodo induttivo ( ex artt. 39, comma secondo, lettera d -bis ), D.P.R. n. 600/1973 e 55, comma secondo, D.P.R. n. 633/1972), ritenendosi legittimato, pertanto, a rettificare il volume di affari e le operazioni ai fini IVA, prescindendo dalle scritture contabili e sulla base RAGIONE_SOCIALE notizie e dei dati comunque raccolti. Successivamente, a seguito dell’instaurazione della procedura di accertamento con adesione, l’originaria ripresa (ammontante ad € 245.952,00) veniva rideterminata in € 54.000,00, avendo l’Ufficio soddisfatto l’onere probatorio con riguardo a gran parte della somma originariamente accertata.
Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma del proprio operato.
La CRAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALEp. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 828/2014, rigettava il ricorso della società contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La C.t.r. del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1035/2016, depositata in data 29 settembre 2016, respingeva l’appello della società contribuente.
Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e dell’art. 36, secondo comma, nn. 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nella motivazione della sentenza e, in particolare, nell’esposizione del ‘fatto’, non ha richiamato il contenuto della decisione di primo grado, non comprendendosi come essa abbia potuto addivenire alla decisione di respingere l’appello della società senza previa cognizione di quelli che erano stati gli esiti dello scrutinio condotto in primo grado con riferimento ai profili fondamentali della controversia.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. si è limitata a rinviare, con una motivazione meramente apparente ed in maniera generica e apodittica, alle conclusioni cui era pervenuto l’Ufficio, non chiarendo quali sarebbero i motivi di condivisione della sentenza di primo grado, per quali ragioni la documentazione prodotta dalla società
contribuente non sarebbe concludente per dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale, quale sarebbe l’orientamento della ‘consolidata giurisprudenza’ che confermerebbe la metodologia seguita dall’Ufficio e per quali motivi l’elencazione contenuta nell’accertamento dimostrerebbe la correttezza dell’operato dell’Ufficio.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
1.2. La ricorrente si duole che la motivazione della sentenza impugnata sia meramente apparente, in quanto il giudice d’appello si è limitato ad un generico e acritico rinvio alla decisione di primo grado, omettendo di esaminare le specifiche doglianze prospettate.
1.3. Secondo l’accezione più volte illustrata da questa Corte ( ex plurimis , Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679), «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Pertanto, «a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la
fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.» (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020).
1.4. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE ha motivato la propria decisione affermando che: «L’appello è infondato e va pertanto respinto. La sentenza impugnata si appalesa, infatti, ampiamente e diligentemente motivata in ogni suo punto, di guisa che l’iter logico giuridico seguito è chiaro e condivisibile in ogni sua articolazione. La società in via di fatto non ha fornito concludenti elementi che consentissero di dimostrare infondata la pretesa dell’Ufficio per cui, anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza, il ricorso al metodo induttivo risulta pienamente giustificato (….). Relativamente, poi, alla ripresa dell’IVA, anche sotto questo aspetto la sentenza impugnata è esente da vizi (…)».
1.5. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa ‘ per relationem ‘, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia ovvero ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. 03/02/2021, n. 2397). Ancora, la sentenza d’appello può essere motivata ‘ per relationem ‘, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia
di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883).
Nella fattispecie in esame, la motivazione risulta priva dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni sui quali la decisione si fonda, atteggiandosi piuttosto a una motivazione apparente senza vengano in alcun modo esplicitata, se non attraverso affermazioni apodittiche, i motivi della condivisione della prima decisione; si evidenzia, infatti, come la C.t.r. non abbia condotto una propria ed ulteriore disamina della documentazione prodotta, così uniformando acriticamente il proprio convincimento, conforme a quello sposato dai giudici di prime cure.
Dall’accoglimento di questi due motivi discende l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, ossia quello con cui, in subordine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma secondo, D.P.R. 600/1973 e dell’art. 55, comma secondo, D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la C.t.r. avrebbe legittimato il ricorso al metodo induttivo, e quello con cui si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di pronunciarsi su un’eccezione formulata dalla società contribuente sin dal primo grado di giudizio, quale quella della correttezza (o meno) della qualificazione operata dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE somme in contestazione.
3. In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, affinché, in
diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME