Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33191 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33191 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17726/2020 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Canicattì (AG), in persona del socio amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Agrigento;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE il 23 ottobre 2019, n. 6047/09/2019;
CARTELLA DI PAGAMENTO RISCOSSIONE
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE il 23 ottobre 2019, n. 6047/09/2019, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento, nonché dei correlativi avviso di accertamento e ruolo esattoriale, per la TARSU relativa all’anno 2012 con riguardo ad un immobile ubicato in Canicattì (AG), nella misura di € 7.976,00, oltre a diritti di notifica nella misura di € 5,88, ha accolto l’appello proposto da lla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 24 gennaio 2014, n. 285/05/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure nel senso di ritenere la tardività del ricorso originario, che era stato trasmesso il 18 luglio 2013, sul presupposto che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata sin dal 5 marzo 2013.
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ è rimasta intimata.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo per la prima volta nel presente procedimento l’omessa produzione nel procedimento di appello della procura
conferita (con l’attribuzione della rappresentanza sostanziale e processuale) dall’agente della riscossione al proprio direttore generale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato ad otto motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di seconde cure di pronunciarsi con adeguata motivazione sull ‘ eccezione proposta dalla contribuente sulla regolare notificazione della cartella di pagamento.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 100, 112 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di seconde cure di pronunciarsi sull ‘ eccezione proposta dalla contribuente sulla formazione del giudicato interno in relazione all’annullamento degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di seconde cure di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente sulla carenza di prova della notifica della cartella di pagamento.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148, 156 e 160 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360,
primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di seconde cure di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente con riguardo alla nullità della notifica della cartella di pagamento per omessa indicazione della relativa data.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di seconde cure di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente con riguardo alla nullità della notifica della cartella di pagamento per omessa indicazione delle generalità e della qualifica del soggetto notificatore.
1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di seconde cure di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente con riguardo alla inidoneità della documentazione prodotta in copia dall’agente della riscossione in considerazione del disconoscimento della conformità all’origin ale da parte della contribuente e della conseguente impossibilità di ricondurre la copia della relata all’originale della cartella di pagamento.
1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2712 e 2719 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel
giudizio di prime cure con riguardo alla mancata adozione dell’ordine di esibire l’originale della cartella di pagamento.
1.8 Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 148 cod. proc. civ., 2697, 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 3, 24 e 111 Cost., 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure s ull’inesistenza della notifica della cartella di pagamento per l’omessa identificazione dell’agente notificatore.
Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità dell’eccezione proposta dalla ricorrente soltanto con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. in relazione all’omessa produzione nel giudizio di appello della procura conferita dall’agente della riscossione al proprio direttore generale.
Invero, la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (da ultima: Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2023, n. 8949).
Ciò detto, il primo motivo è fondato (almeno sotto il profilo della carente motivazione, in assenza degli estremi di un’omessa pronuncia ) , derivandone l’assorbimento dei restanti motivi.
3.1 È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017).
3.2 Ciò non di meno, a fronte di plurime contestazioni sulla regolarità dei vari adempimenti in cui si articola il procedimento notificatorio, il giudice di appello si è limitato alla scarna e laconica constatazione della regolare notifica alla contribuente della cartella di pagamento in una determinata data, senza esporre le premesse giustificative di tale conclusione, anche in
considerazione della conseguente pronunzia di inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione.
3.3 Invero, la motivazione della sentenza impugnata si risolve nel mero accertamento, « in via preliminare, che il ricorso originario della lite tributaria è stato proposto intempestivamente, considerato che agli atti risulta che la notifica dell’atto impugnato è avvenuta regolarmente in data 05/03/2013, mentre il ricorso è stato spedito con raccomandata AR in data 18/07/2013, ben oltre lo spirare del termine previsto dall’art. 21 D.Lgs. 546/92 », desumendone che, « pertanto, il ricorso originario è inammissibile » e che « tale pronunzia assorbe ogni altra questione sollevata e comporta il rigetto del ricorso originario e la riforma della sentenza impugnata ».
3.4 Su tali premesse, si deve richiamare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
3.5 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza
e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ” minimo costituzionale ” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
3.6 Nella vicenda in disamina, come si è detto, pur essendosi pronunciato sulla questione controversa, il giudice di appello non ha argomentato alcunché sull’accertamento dell’osservanza delle regole procedurali della notifica in relazione alle risultanze probatorie, dal quale soltanto poteva scaturire, sul piano logico-giuridico, la conclusione della piena conoscenza (o conoscibilità) per la contribuente della cartella di pagamento, anche ai fini della decorrenza del termine perentorio per l’impugnazione dinanzi al giudice tributario. Per cui, si può ritenere che la sentenza impugnata sia assolutamente carente sul piano motivazionale, difettando l’esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello ed alla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione.
Valutandosi la fondatezza del primo motivo (per quanto di ragione) e l’assorbimento dei restanti motivi, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 novembre