Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Avviso di accertamentosottoscrizione-delega di firma
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5976/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 3698/2021, depositata il 22/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi spiegati dalla società in bonis avverso gli avvisi di accertamento con i quale, per l’anno di imposta 2011, erano stati recuperati a tassazione, ai fini Irap ed Ires, costi ritenuti non deducibili in quanto non di competenza.
1.2. La C.t.p. accoglieva i ricorsi ritenendo fondata l’eccezione riguardante la mancata allegazione del provvedimento di delega da parte del Direttore al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo. Osservava che l’Ufficio, nel costituirsi in entrambi i giudizi, aveva dichiarato di esibire la delega oggetto di contestazione ma che dall ‘ esame degli atti dei due procedimenti riuniti, non si evinceva l’esistenza in fascicolo del documento suddetto.
1.3. La C.t.r. rigettava l’appello ritenendo « assorbente il problema della delega». Rilevava che la sentenza di primo grado aveva fatto corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale univoco per cui, «in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002- 2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n.16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , il vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver prestato mera adesione alla pronuncia di primo grado, omettendo l’esame dei motivi di appello .
Osserva che con l’appello aveva chiesto al giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla corretta e tempestiva proposizione della specifica eccezione riguardate la sottoscrizione dell’atto, da valutarsi ai se nsi dell’art. 24, d.lgs. n. 546 del 1992; sulla errata valutazione delle prove da parte del primo giudice e sull’omesso esercizio dei poteri istruttori ex art. 7, d.lgs. cit., a fronte di un documento processuale che aveva attestato di aver depositato in giudizio; sulla legittimità dell ‘acquisizione in grado di appello, anche se già prodotta nel primo grado, della c.d. delega di firma , ai sensi dell’art. 58, comma 2, D.lgs. n. 546/1992; sul merito del recupero fiscale.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le part,i consistente nella presenza del provvedimento di delega di firma.
Osserva che la corretta sottoscrizione dell’atto e, più specificamente, la presenza di una legittima delega di firma in forza della quale era stato sottoscritto l’atto impugnato, costituiva un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e(o falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per non aver preso atto, ai fini del vaglio nel merito, del deposito della documentazione comprovante la regolarità della sottoscrizione degli avvisi e lo specifico motivo di appello che la riguardava.
Il primo motivo di ricorso è fondato restando assorbiti gli altri.
4.1. La C.t.p. come riferito dall’Ufficio , che ha riportato in ricorso la sentenza di primo grado in parte qua – aveva accolto il ricorso del contribuente rilevando, a fronte della specifica eccezione di parte, che non era agli atti il provvedimento di delega da parte del Direttore al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo .
La C.t.r. ha confermato la sentenza di primo grado, sebbene l’Ufficio avesse dedotto che la delega era stata versata in atti come dichiarato in primo grado; che il giudice, a fronte di quella dichiarazione, ne avrebbe, comunque, dovut o disporre l’acquisizione; che, in ogni caso, la delega era stata ri-depositata in giudizio.
La C.t.r. – nel limitarsi a riferire che il problema della delega era assorbente e che la C.t.p. aveva fatto corretta applicazione dei principi giurispredenziali formatisi sull’art. 42, primo e terzo comma d.P.R. n. 602 del 1973 -ha reso motivazione incomprensibile. In primo luogo, la sentenza di primo grado non aveva espresso alcuna valutazione sulla validità della delega, limitandosi a rilevare che non era in atti. In secondo luogo, non si comprende se la C.t.r., a fronte dei motivi di appello, abbia ritenuto assorbente la questione della delega perché, pur prendendo visione della stessa, l’ha ritenuta inidonea alle luce di principi richiamati, o se, invece, abbia inteso confermare la sentenza senza prendere in esame la medesima e, in questo ultimo caso senza esplicarne le ragioni.
4.2. La sentenza è viziata, pertanto, per motivazione apparente e, nella specie, incomprensibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la
formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi – purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S. U 03/11/2016 n. 22232)
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.