Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17465 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17465 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4991/2021 R.G. proposto da :
ESPERIA DI NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 2988/2020 depositata il 15/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME l’Agenzia delle Entrate -Ufficio di Pavia emetteva l’avviso di accertamento n. R2N02A501178/2009 con cui accertava, da un lato, con riferimento all’anno d’imposta 2002, un maggior reddito in capo ai soci, ai fini Irpef, dall’altro lato, ai fini IVA, l’indebita detrazione derivante dalla contabilizzazione di fatture passive riferibili ad operazioni inesistenti.
L’attività di verifica veniva avviata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di commercio di autoveicoli. I militari verbalizzanti della Compagnia di Bergamo rilevavano una serie di anomalie contabili ed omissioni di carattere fiscale che portavano a ritenere che la società RAGIONE_SOCIALE fosse una mera società di comodo costituita al preciso scopo di porre in essere il meccanismo evasivo, noto come ‘frode carosello’ all’IVA sugli scambi intracomunitari, basato sull’interposizione, nelle compravendite di autoveicoli, di società fittizie.
Tra i documenti contabili della società RAGIONE_SOCIALE i verbalizzanti rinvenivano fatture di vendita di autovetture emesse nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
La società e i soci NOME COGNOME e COGNOME NOME impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Pavia che, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 185/01/08 del 17/07/2008 accoglieva parzialmente il ricorso e annullava gli atti impositivi per carenza di motivazione limitatamente all’importo ai fini Iva.
Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva appello dinnanzi alla CTR della Lombardia che, con sentenza n. 82/34/2013 depositata il 29/04/2013, accoglieva l’appello limitatamente all’importo iva concernente le operazioni con RAGIONE_SOCIALE
Tale sentenza veniva gravata dalla contribuente mediante ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 26464/2018 depositata il 17/07/2018, accoglieva il ricorso e rinviava alla CTR della Lombardia.
La contribuente riassumeva il giudizio dinanzi alla CTR della Lombardia che, con sentenza n. 2988/2020 depositata il 15/12/2020, rigettava il ricorso e confermava la pronuncia n. 82/34/2013.
Avverso tale decisione la contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste l’Ufficio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché per mancata considerazione di quanto specificamente prospettato dalla contribuente a dimostrazione della propria buona fede (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c), per non aver la CTR preso in considerazione i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26464 del 2018, e quindi per non aver reso vera e propria motivazione del perché l’amministrazione finanziaria avesse fornito dimostrazione -anche se soltanto presuntiva ed indiziaria -non già della frode in sé, ma della consapevolezza di essa in capo ad Esperia. Invero, la pronuncia si è limitata a ripetere in modo del tutto generico e stereotipato ‘la presenza di elementi oggettivi probanti che il contribuente fosse a conoscenza della oggettiva fittizietà del fornitore’, senza tuttavia dare minimamente
conto di quale siano questi elementi probanti, così cadendo nuovamente in un evidente vizio di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 17-19 del D.P.R. n.633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per aver la CTR illegittimamente negato il diritto alla detrazione, in assenza della partecipazione della contribuente alla frode commessa da soggetti terzi posti a monte della catena commerciale e aventi rapporti al massimo con i suoi fornitori.
Con il terzo motivo di ricorso si adombra la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del D.lgs. n.472/1997, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver la CTR confermato l’irrogazione delle sanzioni a fronte di un generico dovere di diligenza nella scelta dei fornitori.
Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento delle altre due censure.
La CTR, in sede di rinvio, ha così argomentato le proprie statuizioni: ‘ Il Collegio rileva, in via preliminare, la presenza di elementi oggettivi probanti che il contribuente fosse a conoscenza della oggettiva fittizietà del fornitore. Il recupero dell’Ufficio poggia sulla individuazione di un meccanismo tipico, posto in essere dalle società coinvolte, che prevedeva la partecipazione di tre diversi operatori nell’attività di compravendita di autoveicoli provenienti da paesi comunitari. Il primo operatore era la società estera operante in un paese comunitario la quale cedeva le autovetture nuove o usate al secondo operatore nazionale che, successivamente, provvedeva a rivendere le autovetture al terzo operatore nazionale ‘.
In realtà, in relazione ad un recupero di Iva evasa in base a un meccanismo di scambi intracomunitari basato sull’interposizione di società fittizie questa Corte, con sentenza n. 26464 del 2018, nel cassare la sentenza d’appello, aveva stabilito che ‘ non può dirsi
che la commissione tributaria regionale abbia reso vera e propria motivazione del perché l’amministrazione finanziaria avesse fornito dimostrazione – anche se soltanto presuntiva ed indiziaria – non già della frode in sé, ma della consapevolezza di essa in capo ad Esperia’.
Con ogni evidenza, la motivazione indicata come necessaria dalla Corte di Cassazione nel provvedimento che ha cassato la sentenza di merito e disposto il rinvio della causa, non è stata resa neanche con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dal momento che la CTR si è limitata a stabilire che la conoscenza poggia sull’impiego di un meccanismo tipico che prevedeva la partecipazione di tre diversi operatori.
In altri termini, la CTR si è curata solo di affermare apoditticamente che vi sarebbero plurimi elementi presuntivi di supporto, senza peritarsi di identificarli. In tal modo, la motivazione è stata ridotta a un assioma e, nel contempo, a un simulacro, ancorché questa Corte abbia puntualizzato che ‘ Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture ‘ (Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).
Il ricorso per cassazione va, dunque, accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza impugnata va cassata. La causa dev’essere, perciò, rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarandone assorbite le ulteriori censure. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29/04/2025.