Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7969 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24890/2022 R.G. proposto da : NOME, elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende (EMAIL;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO,
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
RISCOSSIONE
-intimati-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 2473/2022 depositata il 11/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. dist. Salerno ( hinc: CTR), con la sentenza n. 2473/2022 depositata in data 11/03/2022, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 2460/2020 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da NOME COGNOME contro l’avviso d’intimazione relativo a pregresse cartelle esattoriali per varie imposte e crediti non tributari, afferenti a diverse annualità.
Il giudice di prime cure aveva, in particolare, riscontrato la prova delle notificazione delle cartelle, ad eccezione di tre, in mancanza della produzione, in un caso della ricevuta di ritorno della raccomandata e, in altri due casi, della prova della ricezione della raccomandata informativa.
La CTR, rilevato che l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 -aveva depositato, nel giudizio d’appello, i documenti di cui il giudice di primo grado aveva riscontrato la
mancanza, ha ritenuto che fosse preclusa al contribuente la deduzione di vizi relativi alle cartelle non proposti tempestivamente. Di conseguenza, risultava cristallizzata l’efficacia di tali cartelle, al punto da paralizzare anche l’eccezione di prescrizi one.
Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso , mentre l’agente della riscossione non si è costituito.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
…
Considerato che:
In via preliminare occorre evidenziare che l’atto di intimazione impugnato riguardava, secondo quanto riferito nel ricorso, dodici cartelle. Le eccezioni del contribuente – che accomunano i cinque motivi di ricorso proposti nel presente giudizio – attengono alla prescrizione dei crediti tributari con riferimento a tre cartelle e, in particolare:
la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA (IRPEF 1996);
-le cartelle n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA (IVA annualità 2007 e 2008).
Su tali cartelle si incentrava, quindi, l’accoglimento del ricorso del contribuente da parte del giudice di prime cure, con decisione riformata dalla sentenza della CTR, che ha ritenuto prodotta, da parte dell’amministrazione finanziaria, la documentazione idonea a provare il completamento delle notifiche anche per le cartelle contestate.
1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza di secondo grado, derivante da error in procedendo, per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 188 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.,
in relazione all’art.360, n.4 c.p.c., per l’acclarata validità delle notifiche delle cartelle esattoriali elencate ai nn.1), 3) e 4) .
1.2. Il ricorrente censura la parte della sentenza impugnata, dove si afferma che: « L’Agenzia … . omissis …. appellante ha prodotto nel presente grado i documenti di cui in narrativa, dai quali invero risulta la ritualità e tempestività della notifica delle tre cartelle espunte dalla C.T.P. dal novero di quelle ben notificate al Gaudino. Pertanto, risultando appunto provata la notifica di esse cartelle, restava e resta preclusa al predetto contribuente la deduzione di vizi delle medesime non tempestivamente opposti e ne viene comunque cristallizzata l’efficacia sì da paralizzare anche la proponibilità di ogni eccezione, fra cui quella di prescrizione …..omissis ».
Rileva che la motivazione della sentenza della CTR è del tutto apparente, alla luce di quanto affermato dal giudice di prime cure e della considerazione che la documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria nel giudizio di secondo grado è completamente identica a quella prodotta nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
2.1. Nell’illustrazione del motivo di ricorso la parte ricorrente rileva che: « l’Ufficio, in relazione alla cartella n.NUMERO_CARTA (mancato pagamento Irpef annualità 1996, €.17.463,80), elencata in premessa al n.1, non ha prodotto alcuna prova della sua notificazione. La decisione impugnata (cfr. ‘l’Agenzia appellante …..o missis…..ha prodotto nel presente grado i documenti di cui in narrativa, dai quali risulta invero la ritualità e tempestività della notifica…omissis….’ ) risulta, pertanto , adottata con una erronea valutazione delle norme riportate negli epigrafati
motivi di ricorso, avendo il Giudice posto a base della propria decisione una prova non esistente, in quanto non prodotta dall’appellante. »
Con il terzo motivo è stata denunciata la « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, comma 4, D.P.R. n°602/1973, 60 D.P.R. n°600/1973, 140 e 148, secondo comma, c.p.c., 48 disp. att. c.p.c., alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n°258 del 22 novembre 2012, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. »
3.1. La parte ricorrente nell’illustrare il motivo di ricorso evidenzia che dai certificati di residenza storici afferenti al Sig. COGNOME NOME, rilasciati dai comuni di Pontecagnano e di Salerno in data 03.09.2020 si desume come, al momento della notifica delle cartelle di pagamento n.NUMERO_CARTA e n.NUMERO_CARTA, la residenza del medesimo fosse ubicata a Pontecagnano Faiano (SA), in INDIRIZZO
Il giudice di seconde cure, senza entrare nel merito dell’attività notificatoria e della fattispecie ad essa sottostante (vale a dire l’irreperibilità del Gaudino), ha ritenuto valide le notifiche relative alle due cartelle in esame.
Dagli avvisi di ricevimento relativi a tali notifiche , pur emergendo la mera irreperibilità del destinatario, non risulta l’avvenuto espletamento di indagini finalizzate a verificare se il destinatario (al momento della notifica) risultasse trasferito dalla residenza dichiarata all’anagrafe.
L ‘Agente notificatore ha completato la propria attività senza documentare che presso l’indirizzo dichiarato non vi fosse la residenza, l’abitazione o l’ufficio del destinatario, così da rendere configurabile nel caso di specie la disciplina prevista dal combinato disposto di cui all’art.26, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 ed art.60 d.P.R. n. 600 del 1973.
Il ricorrente richiama, quindi, il contenuto dell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando che la Corte costituzionale, con la sentenza 19/11/2012, n. 258, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento « Nei casi previsti dall’art.140 c.p.c. del codice di procedura civile si esegue con le modalità stabilite dall’art.60 DPR n°600/73 » anziché « Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario si esegue con le modalità stabilite dall’art.60, primo comma, alinea e lettera e), del DPR n°600/1973 » . Il ricorrente rileva, quindi, che per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile occorre il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito (con il contenuto precisato dall’art.48 delle disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento, il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa.
Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2943, quarto comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.
4.1. La parte ricorrente rileva che l’intimazione di pagamento n . NUMERO_CARTA notificata al contribuente il 05/12/2019, riguarda anche la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA (IRPEF 1996), che risulta non notificata al contribuente, considerata la mancata allegazione agli atti del processo della prova di notifica.
Per le cartelle n. NUMERO_CARTA (IVA 2007) e n. 10020120019822085000 (IVA 2008) il procedimento notificatorio per irreperibilità del contribuente non si è perfezionato e, quindi, la loro notifica deve ritenersi nulla.
Di conseguenza, alla data di ricezione dell’impugnata intimazione di pagamento (05/12/ 2019) i crediti sottostanti all’emissione di ciascuna delle predette cartelle dovevano ritenersi integralmente estinti per l’avvenuto maturarsi della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Con riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA (Irpef anno 2006) non può assumere rilevanza la notifica dell’intimazione n . NUMERO_CARTA avvenuta il 01/06/2015, atteso che tale ultimo atto contempla in sé la descrizione di un ruolo mai notificato al contribuente e, pertanto, non può rivestire alcuna efficacia sanante di tale carenza, sì da concretizzare un effetto interruttivo del termine decennale di prescrizione.
Lo stesso vale anche per il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201600031846000, notificato il 17/11/2016, che reca l’elencazione, tra le altre, delle cartelle n . NUMERO_CARTA (Iva 2007) e n. NUMERO_CARTA (IVA 2008): esso non può rivestire alcuna efficacia interruttiva del termine di prescrizione decennale afferente ai crediti erariali di cui alle cartelle menzionate, attesa la nullità della loro notificazione.
Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.
5.1. La parte ricorrente rileva che, con riferimento alle notifiche delle cartelle in esame, la CTR non solo ha omesso di percepirne l’inesistenza (riguardante la cartella elencata in premessa al n.1) e la nullità (afferente a quelle elencate ai n.3 e 4), bensì ha omesso di
ravvisare e, quindi, pronunciare (proprio in considerazione del mancato ingresso dei ruoli nella sfera di conoscibilità del contribuente) l’intervenuta decadenza dal potere impositivo prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.
In via preliminare, occorre dichiarare l’inammissibilità per tardività del ricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate, poiché notificato a mezzo pec in data 30/12/2022, a fronte della notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo pec, in data 10/10/2022.
Passando all’esame del ricorso , il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.
7.1. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non
assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi ” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
Va, altresì, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Nello stesso senso è stato successivamente precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
7.2. Nel caso di specie si legge nella motivazione della sentenza impugnata che l’amministrazione finanziaria « ha prodotto nel presente grado i documenti di cui in narrativa, dai quali invero risulta la ritualità e tempestività della notifica delle tre cartelle espunte dalla C.T.P. dal novero di quelle ben notificate al Gaudino ». Tuttavia, nelle premesse fattuali (cioè la parte indicata nella sentenza impugnata come « in narrativa» ) si legge che: « L’Agenzia di Riscossione, instauratosi il contraddittorio, si era costituita resistendo al ricorso e producendo documentazione circa la notifica di quelle cartelle.
La C.T.P. quindi decideva nei sensi detti, rilevando la positiva prova della notifica di queste ultime, salvo che per tre di esse specificamente indicate, non essendo state versate in atti per una la ricevuta di ritorno della raccomandata e per le altre due la prova della ricezione della raccomandata informativa ».
Nella sentenza impugnata non sono indicati, in primo luogo, quali siano i documenti prodotti in appello che hanno determinato il convincimento del giudice di seconde cure in senso contrario a quanto affermato nella sentenza di primo grado.
In secondo luogo, da tale omessa precisazione non è neppure possibile riscontrare a quali cartelle si possa riferire la documentazione prodotta dall’agente della riscossione ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.
Tali lacune motivazionali non consentono di individuare quali siano gli elementi dai quali la CTR abbia tratto il proprio convincimento al fine di superare la diversa decisione del giudice di prime cure, non consentendo di ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. , cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.
Deve essere, quindi, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento di tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sez. dist. di Salerno che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti tutti gli altri motivi;
dichiara inammissibile il controricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sez. dist. di Salerno che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 14/02/2025.