Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24784 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5328/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4758/2018 depositata il 05/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4758/1/2019, depositata in data 5 luglio 2018 e non notificata, che, in controversia relativa all’ impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla rideterminazione del valore venale di due terreni siti nel comune di Roma, località RAGIONE_SOCIALE, oggetto di atto in data 22/05/2012, ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’originario ricorso;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la società ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., omessa pronunzia sullo specifico motivo di appello con cui era stata contestata la decisione di primo grado nella parte in cui la C.T.P. aveva affermato che la sentenza n. 6044/23/2017, resa fra il venditore NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, dispiegasse efficacia anche nei confronti della società acquirente;
con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 della legge 212/2000 con riferimento all’omessa allegazione degli atti e documenti posti a fondamento dell’accertamento nonché motivazione omessa o contraddittoria in relazione all’a rt. 52, comma 2bis , d.P.R. n. 131/1986. Deduce che la C.T.R., nel rigettare le censure di parte contribuente ritenendo l’atto correttamente motivato, aveva violato il disposto di cui alle richiamate norme nonché omesso di valutare un fatto decisivo non considerando che nella relazione di stima
redatta dall’ufficio accertatore erano richiamati atti notarili non allegati, alcuni dei quali risalenti al 2010 ed al 2011, mancata allegazione la quale aveva implicato la nullità dell’atto impositivo alla luce di quanto previsto dall’art. 52, comma 2 -bis , d.P.R. n. 131/1986;
con il terzo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., omessa pronunzia sul motivo di appello con cui era stata contestata la violazione di legge, in relazione all’art. 7 della legge 212/2000, stante l’utilizzazione da parte dell’ufficio quale parametro di riferimento di immobili con caratteristiche tipologiche differenti rispetto a quelli oggetto del contratto di compravendita;
con il quarto lamenta, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. , violazione di legge, in relazione all’art. 7 della legge 212/2000 nonché omessa valutazione di un fatto decisivo, stante l’utilizzazione da parte dell’ufficio, quale parametro di riferimento, di immobili con caratteristiche tipologiche differenti rispetto a quelli oggetto del contratto di compravendita e la mancata esplicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui la relazione tecnica dell’amministrazione finanziaria era stata ritenuta decisiva e ‘prevalente’ rispetto ai dati ed alle allegazioni offerte dalla contribuente;
vanno, in primo luogo, disattese le preliminari eccezioni di complessiva inammissibilità del ricorso formulate dalla parte controricorrente in quanto la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto RAGIONE_SOCIALE specifiche e dettagliate censure in diritto e, sotto altro profilo, non vi sono problemi di autosufficienza in quanto la società ricorrente, fatte salve talune eccezioni, ha indicato in maniera adeguata tutti gli elementi fattuali dei quali ha chiesto una determinata valutazione giuridica;
il ricorso deve essere, comunque, rigettato per le ragioni appresso specificate;
il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse atteso che, nella fattispecie in esame, non è ravvisabile alcun vizio di
omessa pronunzia in quanto la C.T.R., proprio sul presupposto che la censura della contribuente quanto alla non decisività della pronunzia n. 6044/23/2017 intercorsa fra la parte venditrice e l’ufficio era fondata, ha esaminato, ex novo, nel merito i profili di asserita illegittimità dell’atto impositivo impugnato sicch é la società contribuente non ha nulla di cui dolersi;
il secondo motivo deve essere respinto;
8.1. va osservato che l’avviso di accertamento può essere motivato per relationem , ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nel richiamo alle risultanze di un’indagine di mercato, purché, nell’ipotesi di mancata allegazione, nell’atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato (Cass. n. 4396/2018; Cass. n. 12394/2002). In particolare, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè RAGIONE_SOCIALE parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto utilizzato per la comparazione (Cass. n. 21066/2017). Per contenuto essenziale si intende l’insieme di quelle parti dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. n. 9323/2017);
8.2. nel caso in esame, secondo quanto chiarito dai giudici di merito, l’avviso era da ritenere adeguatamente motivato in quanto era stata
richiamata la scheda di ‘valutazione tecnica dell’ufficio provinciale di Roma … allegata all’atto, eseguita in base ad elementi acquisiti in sopralluogo e con il sistema a valore di trasformazione e sinteticocomparativo basato sul confronto con transazioni dello stesso segmento immobile ed adottando quale parametro il metro cubo di volumetria assentita ed il metro quadrato di superficie fondiaria’: risulta quindi rispettato il parametro di cui all’art. 52 comma 2 -bis del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, conclusione condivisibile tenuto conto della cennata indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico-comparativa;
8.3.difatti, fermo restando che è incontestata la mancata allegazione all’avviso di rettifica degli atti notarili di trasferimento utilizzati in termini parametrici, dalla relazione di stima, riportata in ricorso (del quale si vedano, in particolare, le pagine 14-16), emerge la riproduzione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche essenziali dei relativi beni (tipologia del bene trasferito, esatta ubicazione, valore al mq.).
Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell’art. 52, comma 2bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, del dovere di allegazione RAGIONE_SOCIALE informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento (vedi tra le altre Cass. n. 22148/2017 nonché Cass. n. 11615/2020);
8.3. la questione relativa all’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale “requisito formale di validità” dell’avviso di accertamento (art. 7, l. n. 212 del 2000), va, difatti, nettamente distinta da quella attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva
sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (tra varie, Cass. n. 4639/20), che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria, le quali trovano applicazione nello svolgimento dell’eventuale giudizio introdotto dal contribuente per ottenerne l’annullamento. E anche in base al testo novellato dell’art. 7 l. 212/00 occorre pur sempre distinguere il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016/24; da ultimo, in termini, n. 21241/24).
8.4. occorre, poi, ribadire che in tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere – è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (Cass. n. 9582/2013), errori di diritto nelle specie con configurabili per le ragioni sopra indicate;
8.5. quanto al contestato vizio motivazionale per asserita mancata valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti va premesso che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6,
e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 26764/2019; Cass. nn. 19820, 19824, 19826 e 19827 del 2021; Cass., 2021, n. 20963/2021). L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, con l. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 2019, n. 22397/2019; Cass., n. 12400/ 2021; Cass. n 21457/2021) né l’omessa disamina di questioni o argomentazioni (Cass. n. n. 22397/2019; Cass. n. 10285/2021);
8.6. risulta, invero, che la Commissione territoriale, valutate le prospettazioni difensive operate dalle parti, ha avuto modo di evidenziare, come detto, la completezza della indagine tecnica dell’ufficio, con richiamo agli atti comparativi, le cui risult anze sono state ritenute idonee a resistere alle contestazioni di parte appellante. È, quindi, evidente che sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa valutazione di dati decisivi, la società ricorrente mira, in realtà, a sollecitare in questa sede una diversa valutazione del quadro probatorio ed estimativo, il che è certamente precluso nel giudizio di legittimità;
9. il terzo motivo è infondato;
9.1. va premesso che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., ex multis , Cass. n. 3108/2022, che richiama Cass., n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 12123/2023). Nel caso in esame alla luce del richiamato apparato argomentativo, da ritenere – come detto – più che adeguato, deve, allora, ritenersi sussistente una motivazione del tutto esaustiva ed intellegibile, laddove il motivo di impugnazione intende far impropriamente transitare, sotto il suddetto profilo, le ragioni di non condivisione della sentenza impugnata la quale ha ritenuto dirimenti gli elementi addotti dall’ ufficio che operato un raffronto con immobili similari ed implicitamente rigettato la censura secondo cui l’ufficio avrebbe erroneamente fatto riferimento ad immobili con caratteristiche tipologiche differenti;
10. il quarto motivo è inammissibile o, comunque, infondato. E, invero, premesso che le censure attingono sotto diversi profili ai criteri adottati dall’Ufficio per pervenire alla valutazione dei terreni de quibus , deve al riguardo ribadirsi che in tema di valutazione del valore di un bene ai fini dell’imposta di registro l’art. 51, comma 3, T.U.R. non contiene un’elencazione tassativa dei criteri che l’Ufficio può utilizzare al fine di rettificare il valore dei terreni ben potendo utilizzare l’Amministrazione il criterio di valutazione che ritenga meglio rispondente al caso, con l’unico obbligo di motivare l’atto impositivo (art. 52, comma 2bis , d.P.R. cit.) mediante enunciazione del criterio effettivamente adottato, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per
delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni deducibili dall’amministrazione. Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare, ritenendolo congruo, il criterio di valutazione adottato dall’Ufficio mentre la valutazione dei profili dedotti dai ricorrenti investe il merito della controversia e, pertanto, non può essere oggetto del vaglio della Corte cui spetta solo una funzione di controllo circa la legittimità dell’operato del giudice risultando nella specie l’iter logico valutativo logico e adeguatamente motivato: non è consentita al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione in ordine alle questioni di fatto, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., sez. un., n. 14995/24). È, poi, del tutto priva di pregio la contestazione di una motivazione inadeguata in quanto i beni immobili acquistati dalla società ricorrente, a differenza di quelli utilizzati come parametri di raffronto, sono terreni edificabili interessati da un programma di edilizia economica e popolare con un prezzo di vendita per le singole unità abitative imposte al Comune di Roma capitale come risulterebbe dalla relazione allegata. Tuttavia la stessa contribuente, lungi dal contestare l’omessa valutazione di dati certi ed incontrovertibili, sostiene che alla luce dei possibili sviluppi quanto all’approvazione del piano da parte Roma Capitale vi era un’assoluta incertezza dei possibili valori. Trattasi chiaramente di censure che attengono a profili meramente fattuali relativi ai criteri valutativi adottati dai giudici di merito i quali, nella valutazione RAGIONE_SOCIALE complessive risultanze probatorie, non era onerati di motivare analiticamente le ragioni del discostamento del proprio convincimento dalle conclusioni di parte;
10.1. la censura ex l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -con l’ultimo motivo – si appalesa, poi, inammissibile per le ragioni indicate ai §§ 8.5. e 8.6 e per violazione del canone di decisività nella parte in cui la società contribuente assume che i giudici di appello
non avrebbero valutato i dati probatori prodotti costituiti da ‘una serie di elementi di riscontro volti a dimostrare la correttezza del valore dell’immobile oggetto di accertamento’, posta l’incertezza di quelli indicati dalla stessa società come ‘dato di fferenziale più rilevante’, già sottolineata al § 10;
stante l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato;
11.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore dell’ufficio controricorrente, liquidandole nella misura di euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data