Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22417 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1349/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.ST. LECCE n. 1822/22/21 depositata il 07/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1822/22/21 del 07/06/2021, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.
885/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 200 8.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della perdita della qualità di imprenditore agricolo della contribuente, delle risultanze degli accertamenti bancari e della effettuazione di operazioni inesistenti.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che: a) dalla documentazione acquisita risultava che la contribuente aveva venduto unicamente prodotti acquistati da terzi, così svolgendo attività commerciale e non agricola; b) quanto agli accertamenti bancari, l’Amministrazione finanziaria non aveva avuto cura di indicare, nell’avviso di accertamento ovvero in corso di giudizio, «le singole e specifiche operazioni contestate, onde consentire a questa Commissione di valutare se le argomentazioni sul punto rese dalla contribuente fossero o meno sufficienti»; c) in definitiva, era stato indicato «un mero importo complessivo di prelevamenti e versamenti, senza specificarne le singole poste», così da impedire la verifica da parte del giudice, sicché la ripresa andava annullata.
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME COGNOME restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione di AE è affidato a tre motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7 del l. 27 luglio 2000, n. 212, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR affermato l’assenza di motivazione dell’avviso di accertamento, in palese violazione del giudicato interno, avendo il giudice di primo grado ritenuto correttamente motivato l’atto impugnato ed essendo il processo verbale di constatazione espressamente richiamato nel contesto dell’atto impositivo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo la contribuente mai contestato la mancata specifica indicazione delle singole operazioni bancarie, peraltro dettagliatamente indicate nel processo verbale di constatazione dalla stessa conosciuto.
1.3. Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita, non avendo la contribuente mai contestato la mancata specifica indicazione delle rimesse oggetto di ripresa.
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, involgendo sotto distinti profili le motivazioni del rigetto della ripresa concernente gli accertamenti bancari. I motivi sono fondati per le ragioni che seguono.
2.1. La CTR ha ritenuto che la ripresa dell’Ufficio fondata sugli accertamenti bancari debba essere rigettata in quanto l’Ufficio non avrebbe fornito -né nel contesto dell’avviso di accertamento, né nel corso del giudizio -la specifica indicazione delle rimesse oggetto di contestazione, così impedendo alla contribuente di fornire la giustificazione di tali rimesse e al giudice di effettuare il necessario controllo.
2.2. Tuttavia, la questione concernente la motivazione dell’avviso di accertamento era stata già posta dalla contribuente e rigettata
dalla CTP, la quale aveva ritenuto che «l’atto impugnato risulta motivato, tant’è che la ricorrente è stata posta nelle condizioni di difendersi e di contestare la pretesa tributaria in termini di an e quantum debeatur». E in proposito non risulta che la sig.a Bitonte abbia interposto appello incidentale, sicché la motivazione dell’avviso di accertamento non avrebbe potuto più essere messa in discussione in sede di esame del gravame di AE.
2.3. Del resto, il ricorso proposto in primo grado dalla contribuente dimostra con evidenza che quest’ultima non ha mai dedotto di non conoscere le operazioni contestate da AE, anche perché le stesse sono state oggetto di specifica indicazione nel processo verbale di constatazione allegato all’avviso di accertamento e alla stessa notificato.
2.4. Ne consegue che è erronea la decisione della CTR che ha posto illegittimamente a fondamento del rigetto dell’appello di AE una circostanza (la mancata specifica indicazione delle operazioni da parte dell’Ufficio) che, oltre ad essere non veritiera, non era stata né devoluta, né contestata dalla sig.a Bitonte.
Il terzo motivo, concernente la contestazione di una pronuncia ultrapetita da parte della CTR, resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 31/01/2025.