Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30337/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE CITTA’ DI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale di TORINO n. 626/2022 depositata il 20/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 6/2021 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 n . 20195 con il quale l’Ufficio aveva preteso la liquidazione in ragione RAGIONE_SOCIALE infedele dichiarazione relativa ai requisiti per beneficiare RAGIONE_SOCIALE esenzione IMU.
Avverso la suddetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la intimata RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha altresì depositato in data 02/04/2024 un estratto del portale del fallimento del tribunale di RAGIONE_SOCIALE con dettaglio dello stato RAGIONE_SOCIALE procedura di fallimento inerente la controricorrente medesima.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 , legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 7 legge 20/07/2000, n. 212, e art. 1, c. 162, legge 27/12/2006 n. 296. Ad avviso del ricorrente la CTR avrebbe errato nell’interpretare la normativa sopra citata in tema di motivazione del provvedimento amministrativo, ritenendo sufficienti le ragioni ivi indicate.
In via preliminare deve darsi atto del deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione afferente al fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio (Cass. 13/03/2024, n. 06642).
Deve dunque procedersi all’analisi delle censure.
. 4. Sul punto, la dedotta violazione di legge va ritenuta sussistente, atteso che questa Corte ha già chiarito che ‘ In tema di ICI, l’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile “ratione temporis”), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta ‘ (Cass. 11/06/2010 n. 14094 (Rv. 613770 – 01)).
Ciò si è verificato nel caso di specie, in quanto nel provvedimento di accertamento (indicato nel ricorso a pag. 7, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 366 c. 1 n. 6 cod. proc. civ.) sono state indicate le norme di riferimento (ragioni di diritto) e l’assenza dei presupposti per fruire del beneficio RAGIONE_SOCIALE esenzione (costituente il presupposto in fatto) -citando anche i documenti di riferimento, le delibera RAGIONE_SOCIALE giunta e l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE dietro corrispettivo, rilevando l ‘ utilizzazione mista dell’immobile, anche in con siderazione dei documenti dei contratti di accreditamento che dimostrano il profilo commerciale dell’attività o di una parte di essa – con la conseguenza che il motivo va accolto, stante la legittima interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1990 , n. 241, in relazione all’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 20/07/2000, n. 212, nel provvedimento di accertamento e liquidazione oggi in contestazione.
4.1. La CTR ha dunque violato la norma in questione, nel non considerare adeguatamente motivato l’atto di accertamento e, con ciò, accogliendo l’appello.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata e la causa, necessitando di accertamenti nel merito per le questioni che sono rimaste assorbite, deve essere rinviata alla Commissione tributaria di secondo grado per verificare i profili oggetto di motivo di appello non presi in analisi.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.