Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17350 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23758-2017 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1857/34/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’1/3 /2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/6/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 22531/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso l’atto di classamento proposto per le unità immobiliari di sua proprietà site nel Comune di Forio d’Ischia .
L ‘Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione dell’atto impugnato .
1.2. La censura è infondata.
1.3. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta, invero, la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa
avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 20311 del 2011).
1.4. Nel caso in esame, deve pertanto escludersi il suddetto vizio in quanto la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte in merito a l difetto di motivazione dell’atto impugnato e alla sua erroneità circa la valutazione in essa riportata, ne ha comportato il rigetto pur in assenza di una specifica argomentazione.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. , violazione dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 legge 7.8.1990 n. 241 per avere la Commissione tributaria regionale mancato di rilevare l’«omessa motivazione del provvedimento di revisione del classamento degli immobili della ricorrente», che non era stato peraltro mai notificato alla stessa, prima dell’atto di accertamento ICI del Comune di Forio .
2.2. Preliminarmente va ribadito che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 3, della l. n. 342 del 2000, va interpretato nel senso che qualora, come nella fattispecie, la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita (cfr. Cass. n. 14400 del 2017; Cass. n. 5373 del 2009), ipotesi che ricorre con riguardo al caso in esame.
2.3. A seguire, le ragioni dell’impugnazione in rassegna riposano sul tentativo di legare la motivazione dell’atto impugnato ai contenuti della revisione del classamento oggetto di impugnazione, assumendo che il riclassamento a seguito di procedura DOCFA non rispettava il rigoroso impianto motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
2.4. Nel caso in esame è incontestato che la ricorrente abbia presentato una proposta DOCFA, in conseguenza di diversa distribuzione degli spazi interni dell’immobile, oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio, con modifica del numero dei vani rispetto alla rendita proposta dalla contribuente.
2.5. Questa Corte ha recentemente affermato (cfr. sentenza n. 17624 del 2024) il seguente principio di diritto, che il Collegio pienamente condivide: «In tema di catasto, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numero dei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, così che della relativa rettifica l’amministrazione deve dare specifico conto».
2.4. La sentenza impugnata non è dunque conforme al principio di cui dianzi, avendo i Giudici d’appello ritenuto che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato sulla scorta della mera indicazione dei dati di categoria, classe e consistenza, anche relativamente al fabbricato relativo alle unità immobiliari in oggetto, e della descrizione di altri immobili assunti a comparazione.
In conclusione, va accolto il secondo motivo, respinto il primo motivo ed assorbiti i rimanenti motivi (con cui si lamenta nullità della sentenza per mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’omesso esame della «relazione di perizia comparativa … prodotta da parte ricorrente», ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al contenuto della «perizia asseverata tempestivamente depositata agli atti dalla ricorrente» sulla scorta di circostanze fattuali già dedotte nel giudizio di primo grado), con cassazione della sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, è successivo alla proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo ed assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da