Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7991/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa Dall’Avv. COGNOME NOMECODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4617/2019 depositata il 24 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
La ricorrente (RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento mediante il quale l’Agenzia rettificava la classe e la rendita (di due immobili della ricorrente siti in Roma alla INDIRIZZO e INDIRIZZO in relazione all’art. 1, comma 335, della l. 30 dicembre 2004, n. 311; la Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza n. 10225/2017 rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello della società contribuente;
ricorre in cassazione la contribuente con 3 motivi di ricorso, di cui il secondo e il terzo proposti in via subordinata, integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso l’Agenzia e chiede preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il primo motivo di ricorso in quanto generico, comunque il rigetto del ricorso.
Considerato che
Risulta fondato il primo motivo di ricorso che assorbe, logicamente, gli altri due motivi.
1. Il motivo non piò ritenersi inammissibile come chiesto dalla controricorrente in quanto contiene sia in fatto sia in diritto tutti gli elementi per la comprensione della fattispecie.
Il ricorso risulta autosufficiente, contenendo ampiamente i dati di fatto della questione. Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso anche se non si riferisce letteralmente, nell’epigrafe del primo motivo alla violazione di legge, è chiaro; nell’esposizione del motivo, si prospetta la violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004. Infatti, espressamente nella esplicitazione del motivo la ricorrente si riferisce all’art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, quale norma violata.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, quindi, la violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Questa Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che: «In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale di un immobile in quanto non era stato spiegato in che
termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Rv. 655923 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019, Rv. 656285 -01 e Sez. 5 – , Sentenza n. 25201 del 24/08/2022, Rv. 665498 -01; Sez. 5 – , Ordinanza n. 9035 del 04/04/2024, Rv. 671055 -01 e n. 9039 del 2024, non massimata).
La sentenza impugnata, invece, ritiene non necessaria una motivazione specifica dell’avviso di accertamento, ritenendo legittimo l’accertamento catastale motivato con la sola indicazione della norma utilizzata dall’ufficio nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona.
Manca un’analisi della motivazione dell’avviso di accertamento nei sensi indicati dalla giurisprudenza, ormai costante, di questa Corte di Cassazione, sopra richiamata.
Gli accertamenti (come evidenziato nelle due sentenze di merito e non contestato dalla controricorrente) si riferiscono sempre a valutazioni generiche e non a caratteristiche del singolo immobile; conseguentemente gli stessi devono ritenersi carenti di motivazione.
La sentenza deve, quindi, cassarsi senza rinvio, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, con la decisione nel merito di annullamento degli atti impugnati.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Le spese dei giudizi di merito in una considerazione complessiva del giudizio possono compensarsi interamente.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,
annulla gli atti impugnati accogliendo l’originario ricorso della contribuente.
Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Compensa le spese delle fasi di merito.
Così deciso in Roma, il 17/09/2024.