Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26156/2021 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, alla
Avviso accertamento rettifica classamento proposto con Docfa -Rideterminazione numero vani catastali
INDIRIZZO (tel: NUMERO_TELEFONO; fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1386/16/2021 emessa dalla CTR Lazio in data 10/03/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il classamento, proposto con Docfa, di un suo immobile sito in Roma, portando i relativi vani da 24,5 a 30, con conseguente rideterminazione della rendita catastale.
La CTP rigettava il ricorso, evidenziando che dalle planimetrie depositate dalla stessa ricorrente risultavano 24 vani principali e 17 vani accessori, equiparabili a 5,66 vani, e che l’immobile di cui si trattava derivava dall’accorpamento di sei preced enti unità immobiliari, la cui consistenza era di complessivi 31 vani.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lazio accoglieva il gravame, affermando che nell’avviso di accertamento impugnato non era comprensibile il criterio seguito dall’Ufficio per rettificare la consistenza dell’immobile (aumentando il numero dei vani da 24,5 a 30) e la rendita conseguente, rispetto a quanto indicato nella Docfa presentata il 18 maggio 2015, tanto più che la ricorrente aveva depositato, sin dal primo grado di giudizio, una perizia giurata e, in secondo grado, una documentata relazione esplicativa nelle quali era stato esplicitato il criterio seguito per pervenire alla individuazione dei 24,5 vani.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ. e 7 l. n. 212/2000, nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la
maggiore rendita catastale accertata dall’Ufficio si basava sui dati comunicati ed attestati dalla controparte, in riferimento alle allegate planimetrie, avendo rettificato il classamento proposto solo quanto ai vani. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la motivazione apparente, con riferimento agli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR esplicitato le ragioni per le quali avesse ritenuto che il criterio di calcolo utilizzato dalla contribuente fosse giuridicamente legittimo e, comunque, da preferire rispetto a quello applicato dall’Ufficio.
3. La causa va rinviata a nuovo ruolo, atteso che questa Sezione, con l’ordinanza n. 22196 del 24/7/2023, ha rinviato, per la trattazione alla pubblica udienza del 13/2/2024, il ricorso nr. RG. 23598/2019 avente ad oggetto la medesima questione, con rilevanza nomofilattica ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., posta con il secondo motivo dell’odierno ricorso circa il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento catastale inerente la rettifica del classamento proposto con dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO relativamente alla rideterminazione del numero dei vani catastali.
Invero, premesso che la rettifica della rendita catastale è dipesa dal fatto che la contribuente, nella propria stima posta alla base del Docfa, non aveva tenuto conto ‘del locale accessorio’, a fronte di un orientamento di segno contrario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021), di recente si è affermato un altro indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021) secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la
variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio n. RG. 23598/2019.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.5.2024.