Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33310 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33310 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 19/12/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
Liberato COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 15/10/2025
CATASTO – PROCEDURA DOCFA – RIDETERMINAZIONE CLASSE E CONSISTENZA –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14927/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 4013/2/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 9 dicembre 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE, in esito a procedura docfa azionata per gli interventi che avevano comportato una diversa distribuzione degli spazi interni (con proposta di classamento del bene in categoria C/1, classe 1, consistenza mq 287 e rendita 6.877,55 €), procedeva al riclassamento nella classe 2 e consistenza di 304 mq, con attribuzione della maggiore rendita pari a 9.859,78 €.
La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 537/7/2021 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, assumendo che:
l’avviso, caratterizzato dall’essere l’atto finale di una procedura partecipativa con il contribuente, era volto, tramite la stima diretta, ad esprimere un giudizio sul valore economico dei beni di natura eminente tecnico rispetto al quale l’adeguatezza della motivazione rilevava ai fini dell’attendibilità della valutazione operata, dovendo considerarsi la motivazione adeguatamente compiuta attraverso l’indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio, da porsi in confronto con quelli proposti dal contribuente;
b. «Nel caso in esame, secondo quanto esattamente rilevato dal primo giudice, nell’atto di accertamento l’Ufficio ha evidenziato che ‘il
Numero sezionale 6848/2025
Numero di raccolta generale 33310/2025
Data pubblicazione 19/12/2025
locale … ubicato al piano terra con soppalco è destinato ad attività commerciale e fa parte di un fabbricato ad otto piani composto da appartamenti, uffici e negozi e garage’, puntualizzando che ‘in considerazione della particolare esposizione, della dotazione dei servizi igienici e della posizione dell’unità immobiliare all’interno di un contesto urbano sviluppato’ andava attribuito un nuovo classamento avuto riguardo a quello ‘attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi ed aree comuni’; ha, quindi, indicato le due unità immobiliari prese in considerazione» (così nella sentenza impugnata), con ciò, dunque, negando la sussistenza del denunziato vizio di motivazione dell’atto impugnato;
non erano state dimostrate le contestazioni della contribuente circa l’ubicazione commerciale dei beni ed il calcolo RAGIONE_SOCIALE superfici, giacchè, come dedotto dall’Ufficio, « il fabbricato ove è ubicata l’unità immobiliare della ricorrente trovasi in un’area ‘fortemente urbanizzata e di primaria collocazione dal punto di vista commerciale. Difatti il contesto urbanistico vede una forte presenza di unità immobiliari destinate ad attività commerciali, distribuite omogeneamente in tutta l’area, e conseguentemente la zona è ricca di servizi’ (v. fol. 4 controdeduzioni relative al giudizio di primo grado); il fabbricato trovasi in zona facilmente raggiungibile poiché servita dalle principali linee urbane; inoltre ‘l’unità oggetto del ricorso si trova al piano terra e gode di una ottima luminosità disponendo di ampie aperture luce sul lato principale (controdeduzioni dell’Ufficio, fol. 4)» (così nella sentenza impugnata).
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato l’8 giugno 2022, formulando quattro motivi d’impugnazione.
Numero registro generale 14927/2022 Numero sezionale 6848/2025 Numero di raccolta generale 33310/2025 Data pubblicazione 19/12/2025
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 2 luglio 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, 3 della legge n. 241/1990, per non avere la Commissione regionale rilevato che l’avviso di accertamento impugnato fosse privo dell’indicazione dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche che lo avevano determinato.
1.1. La censura non ha fondamento.
Giova osservare che il contenuto dell’avviso, riprodotto nel ricorso e comunque depositato agli atti, dà conto che:
-la consistenza catastale dell’immobile è stata calcolata e rettificata «In base al computo eseguito in conformità alle vigenti norme, in relazione alla planimetria denunciata e alla destinazione e dimensione degli ambienti »;
«Il locale, inoltre, ubicato al piano terra con soppalco è destinato ad attività commerciale e fa parte di un fabbricato di otto piani composto da appartamenti, uffici, negozi e garages»;
«In considerazione della particolare esposizione, della dotazione dei servizi igienici e della posizione dell’unità immobiliare all’interno di un contesto urbano sviluppato, all’unità immobiliare è stata attribuita la classe 3»;
-«Il nuovo classamento attribuito all’unità immobiliare indicata, in questo avviso di accertamento, risulta coerente con quello attribuito
ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni)», secondo l’elenco riprodotto nell’avviso.
1.2. Alla luce di tale contenuto, va ritenuto che l’avviso sia stato compiutamente motivato, avendo indicato le ragioni di fatto e di diritto del riclassamento operato dall’Ufficio rispetto alla proposta avanzata dalla contribuente con la procedura docfa.
E ciò non solo in ragione della natura partecipata del suddetto procedimento ed in base all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura ‘docfa’, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, laddove nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 19 novembre 2024, n. 29754; Cass., Sez. T. 30 ottobre 2023, n. 29997; Cass., Sez. T., 19 ottobre 2023, n. 29085; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016).
Deve, infatti, osservarsi che l’Ufficio ha nella fattispecie assolto l’onere di una motivazione rinforzata nella parte in cui ha stabilito la consistenza del bene nella misura di 304 mq, precisando che la stessa era stata ricavata dai dati derivati dalla «planimetria denunciata» e dalla «dimensione degli ambienti», mentre con riguardo alla diversa classe non si è in presenza di una revisione del dato fattuale, ma solo di una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni, pure giustificata attraverso l’esame comparativo con le caratteristiche tipologiche ed edilizie di altre unità immobiliari limitrofe ricomprese nelle aree territoriali indicate nel prospetto contenuto nell’avviso impugnato.
Può allora comprendersi come, in siffatti termini, l’avviso risulti compiutamente motivato, avendo spiegato le ragioni dell’attribuzione della diversa classe 3 (in luogo della classe 2 proposta) e della diversa consistenza (304 mq invece che 287 mq).
Appena aggiungendo sul punto che occorre distinguere il profilo della motivazione dell’avviso (sussistente, come sopra esposto) con la dimostrazione (prova) dei fatti costitutivi della pretesa fiscale, giacchè la motivazione dell’avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T., 14 maggio 2024, n. 13305, che richiama Cass. Sez. T., 21 febbraio 2020, n. 4639 e, nello stesso senso, Cass. 5 aprile 2013, n. 8399; Cass. 28 settembre 2020, n. 20428; Cass. 10 maggio 2022, n. 14744).
Non solo. Va pure segnalato, infine, che dall’accertamento non risulta alcuna modifica del numero di vani (si tratta di dato, in realtà, non contemplato nell’atto), mentre non è conferente il richiamo alla previsione dell’art. 1, comma 335, della legge n. 304/2011, che riguarda altra fattispecie rispetto al riclassamento a seguito di docfa, qui in esame, concernendo invece la revisione parziale del classamento, vale a dire dei parametri catastali in relazione alla microzona considerata.
Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., per avere la Commissione Regionale della Calabria deciso la controversia sulla base di un’indebita inversione dell’onere probatorio relativo ai presupposti dell’accertamento.
2.1. Anche tale motivo non può essere accolto.
Va rammentato sul piano dei principi che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto circa le prove proposte dalle parti (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10254, che richiama ex multis , Cass. 7919/2020, 13395/2018 e 15107/2013).
Nella fattispecie va riconosciuto che la Commissione regionale ha posto a base del proprio convincimento il dato dell’ubicazione dell’immobile in un’area «fortemente urbanizzata e di primaria collocazione dal punto di vista commerciale», con la presenza «di
unità immobiliari destinate ad attività commerciali, distribuite omogeneamente in tutta l’area, e conseguentemente la zona è ricca di servizi», aggiungendo che «il fabbricato trovasi in zona facilmente raggiungibile poiché servita dalle principali linee urbane», caratterizzandosi per «una ottima luminosità disponendo di ampie aperture luce sul lato principale», come dedotto in giudizio dall’Ufficio.
In tali termini, non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova, avendo il Giudice regionale ritenuto che l’Amministrazione avesse dimostrato i fatti costitutivi del riclassamento operato.
Val la pena sul punto precisare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10254, cit. che richiama, ex plurimis , Cass. 331/2020, 21098/2016 e 27197/2011).
3. Con la terza censura la contribuente ha eccepito, secondo il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui all’art 2967 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Commissione regionale della Calabria omesso di valutare un fatto decisivo riguardante, da un lato, la preesistente classificazione dell’immobile nella categoria C/1, classe 1, consistenza
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Numero di raccolta generale 33310/2025
Data pubblicazione 19/12/2025
di 322 mq e rendita catastale 6.877,55 € e, dall’altro, il coerente aggiornamento docfa effettuato e la presenza di immobili similari, aventi con le medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quello accertato, che erano state proposte a confronto dalla contribuente e non avevano costituito oggetto di alcuna contestazione dell’Ufficio.
3.1. Si tratta di motivo inammissibile.
Esso intercetta, infatti, il limite preclusivo della doppia conforme di cui all’art. 384, primo comma, num. 4, c.p.c., non avendo l’istante assolto l’onere – su di essa incombente -di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono state tra loro diverse (cfr. tra le tante Cass., Sez. T., 29 gennaio 2024, n. 2630; Cass., Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., Sez. III, 20 settembre 2023., n. 26934).
3.2. Del resto, anche esaminando la sentenza di primo grado prodotta dalla ricorrente emerge che la stessa, con contenuti quasi sovrapponibili alla pronuncia in esame, aveva ritenuto corretta la rideterminazione della classe catastale e della consistenza dell’immobile in oggetto «attraverso la illustrazione di elementi inconfutabili e certi (ubicazione in zona urbanizzata e commerciale; stato e potenzialità dello stabile di appartenenza e del locale, buoni; maggiore consistenza -compreso soppalcoricavata dalla planimetria, ecc.), comparato anche ad altri simili immobili della zona, parimenti classificati. In altri termini, non si è trattato di un accertamento formale, standard, con formule ripetitive e generiche bensì di una verifica di precisa valutazione e parametrazione, nelle cui conclusioni si può cogliere quella “ragionevolezza” e ‘logicità’ richiesti dalla norma. D’altro canto, le opposte ragioni della ricorrente (alcune
non del tutto provate, semplici affermazioni), si ritengono non sufficientemente convincenti ed idonee, in fatto ed in diritto, a scardinare e/o ridimensionare l’accertamento posto in essere dall’Ufficio, che, perciò, va confermato» (così la sentenza della Commissione tributari provinciale di Cosenza n. 537/4/2021 appellata).
Con la quarta ragione di impugnazione l’istante ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2 -bis, d.lgs. n. 546/1992, in quanto non è stata applicata la riduzione del 20% alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE competenze disposta nella misura di 1.500,00 € oltre oneri, in favore dell’Ufficio assistito da un proprio funzionario.
4.1. Anche tale motivo non ha fondamento.
Si tratta di causa avente valore indeterminabile.
Anche a volere considerare la sua bassa complessità il compenso minimo liquidabile RAGIONE_SOCIALE competenze, al netto di quella cautelare, ammontava a 3.608,00 € (978 € per studio della controversia, 505 € per la fase introduttiva, 945 € per l’istruttoria/trattazione, 1.180 € per la fase decisionale) o a 2.663,00 € (se si vuol detrarre anche la fase istruttoria), per cui detratto il 20% ai sensi dell’art. 15, comma 2sexies , d.lgs. n. 546/1992, l’importo dovuto per competenze era pari a 2.886,40 € oppure a 2.130,04 €, come tale di gran lunga superiore a quello liquidato.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni svolte il ricorso va respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Va infine dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di 4.000,00 € per competenze, oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 15 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME