Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24283 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17859/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE unitamente all’Avv. NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 355/2019 depositata il 13/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Viste le conclusioni del Procuratore Generale;
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado, respingeva l’appello incidentale dei contribuenti e dichiarava legittimo il classamento in A/1 dell’immobile oggetto di attribuzione della rendita;
ricorrono per cassazione i contribuenti con sette motivi, integrati anche da successiva memoria;
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede di rigettarsi il ricorso;
la Procura Generale della Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto di accogliere il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato, gli altri sono assorbiti. La sentenza impugnata pertanto deve cassarsi, con decisione nel merito (di conferma della decisione di primo grado) da parte di questa Corte di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti prospettano la violazione dell’art. 7, l. 212 del 2000 e del l’art. 3, l. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CTR erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento.
La sentenza impugnata ritiene motivato l’avviso di accertamento in quanto lo stesso contiene ‘i dati salienti per la conoscenza della determinazione assunta in uno con le motivazioni
che la sorreggono con particolare riferimento agli immobili indicati a confronto che insistono nello stesso condominio dei contribuenti’.
L’immobile era già accatastato in A/1 e , dopo una modifica dei vani (diversa distribuzione degli spazi), i contribuenti presentavano una DOCFA per categoria A/2, classe 4. La rendita per l’Agenzia è determinata in euro 4.105,83, vani 10; per i contribuenti con la DOCFA in euro 2.928,31, per vani 9.
La Corte Suprema di Cassazione ha già deciso la relativa questione con orientamento ormai consolidato (dopo una iniziale fase di incertezza) che deve confermarsi: «In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento» (Cass. Sez. 5, 10/05/2021, n. 12278, Rv. 661200 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/06/2024, n. 17624, Rv. 671616 -01; in precedenza in maniera difforme, ma con orientamento superato, vedi Cass. Sez. 5, 09/02/2021, n. 3104, Rv. 660644 – 01).
La sentenza oggi impugnata si è discostata da questo indirizzo ed ha ritenuto motivato l’avviso solo con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
L’avviso di accertamento (puntualmente trascritto nel ricorso in cassazione) richiama alcune unità dello stesso stabile e ritiene di confermare la Classe A/1, non motivando sulla diversa disposizione degli spazi e sulla maggiorazione del numero dei vani catastali.
La sentenza, del resto, per motivare la validità della Classe attribuita ricorre ad elementi non presenti nell’avviso, quali il confronto con altre unità immobiliari non indicate nell’avviso e le caratteristiche intrinseche dell’immobile (superficie, numero servizi igienici, doppi ingressi e doppi ascensori) non specificate nell’avviso di accertamento.
Infatti, «In tema di accertamento catastale, la motivazione del provvedimento di “riclassamento”, ove carente, non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio “ex ante”, basato sull’idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa» (Cass. Sez. 6, 14/07/2020, n. 14931, Rv. 658528 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 12/10/2018, n. 25450, Rv. 650715 -01).
Le spese, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza della Cassazione solo dopo la proposizione del ricorso, possono compensarsi interamente.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di parte contribuente; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 11/03/2025 .