Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7614 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4748/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sede di GENOVA n. 894/2019 depositata il 23/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, con la procedura DOCFA, ha presentato diverse dichiarazioni di variazione per l’aggiornamento del Catasto edilizio urbano concernenti unità immobiliari situate a Sanremo (IM), relative: alla richiesta di accatastamento di una cantina sfuggita al censimento, con unificazione delle unità immobiliari in un unico subalterno e soppressione di quello esistente; alla richiesta di modifica per un’unità immobiliare con soppressione del subalterno esistente, aggiunta di un portoncino d’ingresso e dismissione di una porzione di alloggio alle parti comuni, con proposta di nuova categoria A/2; alla richiesta di modifica dell’identificativo di un’unità immobiliare e scorporo di una porzione di corte esclusiva con soppressione del subalterno esistente.
In relazione a tali dichiarazioni, l ‘Agenzia delle Entrate ha notificato quattro diversi avvisi di accertamento, attributivi di una categoria catastale (A/1) diversa rispetto a quella proposta (A/2).
La Commissione tributaria provinciale di Imperia, con sentenze nn. 276/2016, 277/2016, 278/2016 e 279/2016, ha accolto i ricorsi proposti avverso ognuno dei singoli avvisi di accertamento.
L’amministrazione erariale ha proposto appello e la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe indicata, previa riunione degli appelli, ha riformato le decisioni, in accoglimento del gravame, ritenendo che la motivazione dell’atto di accertamento fosse sufficiente, in quanto il contribuente era a conoscenza della situazione reale dell’immobile e non vi era stata variazione di quanto precedentemente dichiarato, e rilevando poi che l’immobile si trova in una zona residenziale di pregio, con caratteristiche di signorilità dovute ad una ristrutturazione che ha apportato un sensibile miglioramento.
Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7, c. 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, e 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 422 D.P.R. 29 settembre 1 973, n. 600, in relazione all’art. 360 c. 1, n. 3) c.p.c.
L’Agenzia si sarebbe limitata ad indicare i dati oggettivi e la classe attribuita, senza specificare le ragioni per cui ha disatteso le indicazioni fornite dal contribuente tramite le pratiche DOCFA, mentre l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente in una procedura DOCFA deve contenere una motivazione adeguata che spieghi perché la proposta del contribuente è stata respinta. Nel caso specifico, gli avvisi di accertamento si sarebbero limitati a indicare che “le verifiche effettuate” hanno comportato la modifica dei dati di classamento e della rendita, senza fornire ulteriori dettagli, senza fornire adeguato riscontro agli elementi all’origine del riclassamento di cui ai punti 1, 3, 9, 11 e 14 dei prospetti 9 della Circolare 14.3.1992 n. 51213, relativi alle caratteristiche degli immobili di tipo signorile (A/1). Tali riferimenti, secondo il ricorrente, implicano un diverso apprezzamento di elementi di fatto contenuti nelle dichiarazioni DOCFA, come le caratteristiche costruttive e tecnologiche, che sono stati disattesi dall’Agenzia.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La Commissione Tributaria Regionale non ha valutato se tutti i provvedimenti di accertamento si palesavano, ex art. 7 cit., adeguatamente motivati nel giustificare la revisione del classamento proposto dal contribuente, e nel fornire gli elementi essenziali posti a base della diversa contestazione.
In particolare, deve osservarsi che in alcuni avvisi vi era stato anche l’aumento dei vani, da 10 ad 11. In questa ipotesi, secondo la
più recente giurisprudenza di questa Corte, l’avviso, anche se rinveniente da procedura DOCFA, doveva essere specificamente motivato: in caso di rendita attribuita mediante dichiarazione del contribuente con la cd. procedura DOCFA, l’avviso di accertamento derivante dalla rettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che, a vario titolo, concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, dovendo l’amministrazione dare specifico conto della relativa rettifica (Cass. 26/06/2024, n. 17624 (Rv. 671616 – 01)).
1.3. La censura merita quindi accoglimento, non risultando che questo tipo di accertamento sia stato effettuato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullità della sentenza per violazione del disposto dell’art. 36 c. 2 nn. 2), 3) e 4) D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 , per l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c. 1, n. 4 e 5 c.p.c.
2.1. Anche tale motivo merita accoglimento.
2.2. La sentenza gravata ha omesso di esaminare le questioni di fatto relative al secondo, terzo e quarto avviso, nonché ai relativi ricorsi e sentenze, che erano state ampiamente trattate dalle parti nelle cause riunite.
In particolare, la CTR ha richiamato una sola sentenza di primo grado, quando invece le decisioni appellate erano quattro, cioè quelle recanti nn. 276-279/16 della Commissione Tributaria Provinciale Imperia, che la CTR ha provveduto espressamente a riunire. In conseguenza di tale omissione, la CTR ha fatto riferimento a un solo ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento, quando in
realtà i ricorsi erano quattro e riguardavano diversi avvisi e distinte pratiche DOCFA. Infine, la decisione gravata ha descritto un immobile con caratteristiche specifiche, facendo presumibilmente riferimento alla sola prima pratica DOCFA, omettendo di pronunciarsi dimenticando le altre tre pratiche, avvisi e ricorsi ed ha altresì fatto riferimento alle unità immobiliari derivate dalla fusione di tre appartamenti, rendendo l’assunto incomprensibile, poiché non ha specificato quali unità immobiliari sarebbero state unite.
2.3. La fattispecie, invero, si presentava ben più complessa ed articolata. In particolare, con dichiarazione di variazione per l’aggiornamento del Catasto edilizio urbano il ricorrente aveva chiesto che ad un’unità immobiliare ubicata in Sanremo (IM), venisse attribuita una cantina in precedenza sfuggita ad accatastamento, con conseguente soppressione del subalterno e generazione di uno nuovo, e che le unità immobiliari correlate fossero conseguentemente unificate in unico subalterno. In relazione alla ca ntina, l’Ufficio ha notificato avviso di accertamento con il quale, a rettifica di quanto proposto, sono stati attribuiti al nuovo subalterno i seguenti dati: categoria A/1, classe 1, consistenza vani 11 e rendita di € 3.408,62.
In rettifica alla istanza di accatastamento unitario, l’Agenzia ha poi notificato un distinto atto di accertamento, con il quale i nuovi subalterni sono stati inseriti nella categoria A/1, la classe 1, con consistenza di vani 9,5 e rendita di € 2.943,80 (quanto al subalterno 22) e vani 9 e rendita pari a € 2.788,87 (quanto al subalterno 23 ).
Con ulteriore dichiarazione di variazione per l’aggiornamento del NCEU (e quindi con una seconda pratica DOCFA), parte ricorrente ha successivamente chiesto che in relazione all’unita immobiliare ubicata in Sanremo (IM), INDIRIZZO e censita al foglio 38, particella 980, subalterno 24 venisse attribuita la corretta consistenza, per l’aggiunta di un portoncino d’ingresso e la contestuale dismissione alle parti comuni (stante il prolungamento del pianerottolo) di una
porzione di alloggio, con soppressione del summenzionato subalterno e proposta di uno nuovo avente categoria A/2. L’Ufficio ha notificato dunque un avviso di accertamento (il terzo avviso), attraverso il quale, a rettifica di quanto proposto, sono stati attribuiti al nuovo subalterno i seguenti dati: categoria A/1, classe 1, consistenza vani 10 e rendita di € 3.098,74.
Con una terza e quarta pratica DOCFA il ricorrente ha infine chiesto la modifica dell’identificativo di un’unità immobiliare ubicata in Sanremo (IM), INDIRIZZO e censita al foglio 38, particella 980, subalterno 23, e lo scorporo di una porzione di corte esclusiva dalla precitata unità immobiliare, con soppressione del subalterno
L’Agenzia ha quindi notificato un quarto avviso di accertamento, attraverso il quale, a rettifica di quanto proposto, sono stati attribuiti al nuovo subalterno i seguenti dati: categoria A/, classe 1, consistenza vani 8,5 e rendita di € 2.633,93.
2.4. Alla luce di tali considerazioni il motivo merita accoglimento, essendovi stata sia omissione di pronuncia su fatti oggetto di discussione, sia inadeguatezza della motivazione in ordine agli avvisi recanti variazione dei vani catastali.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11/03/2025.