Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29424/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2507/2017 depositata il 07/06/2017,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento catastale, notificatole dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 19 dicembre 2014, avente ad oggetto la variazione della rendita catastale dalla classe 7 alla classe 9 dell’immobile di sua proprietà sito in Milano, INDIRIZZO.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di secondo grado si legge che «l’avviso è … idoneo a portare a conoscenza di parte appellante i termini della pretesa fiscale ed a permettere alla stessa di valutare palesemente gli elementi su cui si fondava…la nuova determinazione del classamento è avvenuta secondo il procedimento di cui all’art. 3, comma 58, della legge 662/1996, come dettagliatamente riportato nell’avviso di accertamento notificato e sugellato dalla decisione dei primi giudici», di cui sono state condivise nel merito le valutazioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, che ha depositato successiva memoria invocando un recente precedente di questa Corte (più precisamente il provvedimento n. 31949 del 2022).
Ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 28 maggio 2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la contribuente ha dedotto l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., di alcuni fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e, cioè, della diversa ubicazione degli immobili comparativi e del diverso classamento di molti immobili siti in INDIRIZZO.
Il motivo, riconducibile al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., è inammissibile. Difatti, nell’ipotesi di doppia conforme (che ricorre nel caso di specie), il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 cod.proc.civ. è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 -ter , ultimo comma, cod.proc.civ., se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza
di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; v. anche Cass., Sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26774, secondo cui nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, cod.proc.civ., il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse).
Al contrario, nel caso di specie, non solo nel ricorso non è contenuta tale allegazioni, ma dalla sentenza di appello emerge chiaramente che le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE due decisioni coincidono, avendo il giudice di secondo grado recepito integralmente il contenuto della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, stante la mera apparenza della motivazione dell’atto impugnato, che non ha indicato le specifiche caratteristiche che renderebbero similari gli immobili comparativi con quello oggetto dell’avviso catastale.
La censura è fondata, posto che il giudice di appello ha apoditticamente affermato la esaustività della motivazione dell’accertamento castale, senza tenere conto della necessità che esso, laddove riconducibile, come nel caso di specie all’art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 indichi non solo la specifica individuazione dei fabbricati similari e del loro classamento, ma anche le caratteristiche che li renderebbero analoghi all’unità immobiliare oggetto dell’avviso di riclassamento, non potendo l’atto « limitarsi ad enunciare un dispositivo », dovendo, invece, « anche indicare le concrete ragioni che giustificano e sorreggono il dispositivo stesso, onde, così, delimitare l’oggetto del possibile contenzioso, in cui
all’Amministrazione è inibito addurre ragioni diverse, rispetto a quelle enunciate, specificando RAGIONE_SOCIALE caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di rilassamento», con la conseguente «nullità della motivazione di tale mutato classamento nel caso in cui … sia meramente apparente, risolvendosi in un insieme di espressioni generiche, adattabili a qualsivoglia situazione di fatto e di diritto» (così, in termini, Cass. n. 697/2015 e, nella stessa direzione, le varie pronunce sopra citate). Più precisamente, come già affermato da questa Corte nell’ordinanza del 28 ottobre 2022, n. 31949, il giudizio di similarità deve essere espresso, nell’avviso, in modo concreto e specifico e non in termini del tutto generici: non è sufficiente, quindi, che tale giudizio sia sviluppato per categorie concettuali teoriche (« tipologia edilizia, posizione nel fabbricato, dotazioni impiantistica, servizi »), enunciando, cioè, dei criteri di carattere astratto e generale, come tali, valevoli per ogni ipotesi ed, omettendo, invece, di indicare (sia pure sinteticamente e senza pretese di dettaglio) in cosa siano (per grandi linee) consistite tali analoghe caratteristiche dell’immobile della contribuente in relazione agli immobili ritenuti similari. In assenza di una sia pure sintetica descrizione concreta e non meramente astratta degli aspetti di analogia che i fabbricati in comparazione presentano rispetto a quello oggetto di accertamento, la motivazione finisce con il rappresentare solo l’esito di un giudizio e risulta, quindi, generica, astratta e insufficiente rispetto all’art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Con la terza censura, formulata in via gradata, la contribuente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996, visto che il precedente classamento era stato aggiornato nel 2011, a seguito della presentata denuncia
di variazione, ed era congruo rispetto agli immobili ubicati a INDIRIZZO.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento di quest’ultima censura.
In conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario deve essere accolto ed annullato l’atto impugnato.
Le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre devono essere compensate quelle del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte:
in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed assorbito l’ultimo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accogliendo l’originario ricorso ed annullata l’atto impugnato;
compensa le spese del giudizio di merito;
condanna l’Amministrazione finanziaria alla refusione, a favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, unitariamente liquidandole in complessivi 3.000,00 €, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali, spese vive di 200,00 € ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28/05/2024.