Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13621/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 10612/2016 depositata il 25/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 10612/2016 depositata in data 25/11/2016, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza n. 17860/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato l’appello contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007.
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
3 . L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso
…
Considerato che:
Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’AVV_NOTAIO, legale della parte ricorrente.
1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, sebbene non operi l’interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751).
Il collegio -riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale – ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore.
Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società ricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
…
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente personalmente e alla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
La Presidente NOME COGNOME